T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 2083/2016

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Mattii, con domicilio eletto presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, Via Flaminia, 189;

contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Federnat;

per l'annullamento

del decreto del 04.02.15 del Direttore Generale dr. Emilio Gatto del MIPAF, che ha adottato la circolare di programmazione delle corse al trotto per l'anno 2015 nella parte in cui al punto 16.1 varia il portato del vigente articolo 25 del regolamento delle corse al trotto, portando dal 20 a 50 la percentuale delle corse per i gentlemen driver che devono essere riservate ai gentlemen con cavalli di loro proprietà.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2015 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Nell’odierno giudizio, le parti ricorrenti (driver proprietari di cavalli da corsa al trotto, guidatori professionisti ed allenatori, proprietari di cavalli da corsa) impugnano il provvedimento – circolare in epigrafe con il quale, nell’introdurre disposizioni di attuazione per l’anno in corso del Regolamento delle corse al Trotto, l’Amministrazione ha previsto al punto 16.1) che il 50% delle corse gentlemen sia riservato a gentlemen con cavalli di proprietà, laddove l’art. 25 del Regolamento delle corse al Trotto riserva ai gentlemen almeno il 20%.

Precisa che i guidatori gentlemen sono proprietari di cavalli che prendono parte alle corse non per lucro o professione, bensì per pura passione; e censura il provvedimento impugnato per difetto di competenza (secondo parte ricorrente la fissazione della percentuale di riserva costituirebbe atto politico e non gestionale, e dunque non avrebbe potuto essere adottato dal Dirigente a mente dell’art. 4 del D.lgs. 165/2001) e per difetto di motivazione (il montepremi delle corse dev’essere distribuito in misura uniforme tra le componenti ippiche, senza privilegi, laddove, nel caso di specie, sarebbero immotivatamente preferiti oltre misura i proprietari gentlemen, in violazione dei principi di cui all’art. 2 del Regolamento UNIRE di cui al Dlgs 449/1999, ora da ritenersi attribuite al Ministero a seguito della soppressione dell’Ente, nonché mancando ogni indicazione circa le ragioni di opportunità del fine politico-amministrativo perseguito).

Si è costituita l’Amministrazione intimata che resiste al ricorso di cui chiede il rigetto.

Con ordinanza nr.1722/2015 del 16 aprile 2015, è stata concessa la misura cautelare della sospensione degli effetti dell’atto impugnato.

Alla pubblica udienza del 10 dicembre 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

Va preliminarmente evidenziato che le parti ricorrenti, le quali rivestono variegati ruoli ordinati al pieno confronto concorrenziale nelle corse al trotto, intendono far valere l’interesse alla corretta pianificazione delle corse nell’anno di riferimento; l’interesse è omogeneo in capo a tutti i ricorrenti, nonostante la loro variegata qualificazione soggettiva, proprio perché sono portatori collettivamente ed uti singuli dell’aspirazione all’omogenea ripartizione delle corse tra le diverse categorie alle quali appartengono, atteso che si dolgono di una non corretta ripartizione del calendario corse e dei relativi montepremi tra corse cui possono tutti prendere parte.

Il ricorso è pertanto ammissibile.

Attesa la circostanza che l’atto impugnato si riferisce alla programmazione delle corse del 2015 e che l’esercizio in questione si è sostanzialmente concluso al momento del passaggio in decisione della causa, l’interesse delle parti ricorrenti (che hanno ottenuto la sospensione del provvedimento impugnato con la concessa misura cautelare) è limitato alla conferma degli effetti favorevoli già verificatisi, con la conseguenza che è possibile definire il ricorso con una sentenza succintamente motivata, in omaggio al principio di sinteticità degli atti processuali.

Sotto questo profilo, va ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente si duole del difetto di competenza perché l’atto avrebbe dovuto essere adottato dal Ministro e non dal Dirigente che l’ha sottoscritto, è infondato, avendo la suddetta programmazione natura di attività provvedimentale, sia pure generale, e non di indirizzo politico.

La natura provvedimentale dell’atto impugnato va desunta dalla circostanza che il calendario delle corse è di per sé un provvedimento ripetitivo ed imposto, su base annuale, avente un contenuto tecnico, corrispondente alle diverse esigenze organizzative del settore, che viene adottato sulla base del Regolamento. Quest’ultimo, nel caso di specie, non assegna specifiche competenze al Ministro, ed inoltre assolve a monte ad individuare una soglia minima di soddisfazione dell’interesse generale costituito dalla salvaguardia delle specificità della categoria dei gentlemen, limitandosi ad individuare la menzionata percentuale minima di garanzia per le corse ad essi riservate.

Nel complessivo bilanciamento degli interessi che il Regolamento persegue, va ritenuto che la possibilità di incrementare la soglia minima delle corse riservate costituisce il frutto di una valutazione discrezionale, ma non di mera opportunità, dovendosi sempre avere riguardo all’equilibrio complessivo della ripartizione che involve dunque valutazioni di tipo tecnico ed economico; deve dunque escludersi che la variazione della percentuale dipenda da giudizi “meri” ovvero da apprezzamenti tipici degli atti politici o di indirizzo, cui è demandato il compito di selezionare gli interessi pubblici meritevoli di tutela nei margini in cui ciò è demandato all’organo politico di indirizzo dal legislatore.

La natura provvedimentale dell’atto conduce a ritenere fondato il secondo motivo di ricorso, con il quale parte ricorrente ne censura il contenuto per difetto sostanziale di motivazione.

Sul punto vale richiamare la pacifica giurisprudenza, anche di questo TAR, secondo la quale, a norma dell’art 3, comma 2, della l. 241/90, sebbene la motivazione non sia richiesta per gli atti a carattere generale (come quelli di pianificazione e programmazione, v. T.A.R. Cagliari, sez. II 27 novembre 2013 n. 763, e sez. I 06 agosto 2013 n. 597 ed altre), questi ultimi sono sindacabili nei limiti della loro coerenza interna e con gli scopi di tutela che sono esplicitamente prefissati dalla norma attributiva del potere, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità (vedasi ad es. TAR Reggio Calabria, 28 maggio 2014, nr. 225, TAR Lazio, II ter, 14 ottobre 2014, nr. 10338; TAR Milano I, 10 luglio 2014, nr. 1805, secondo cui l’esercizio del “potere è l’effetto di una fattispecie, l’interpretazione dei cui presupposti spetta al giudice”; v. anche TAR Roma, II ter sent. nr. 424/2015 del 13 gennaio 2015 e sentenze parziali ivi richiamate; nonché sentenza 11 maggio 2015, nr. 6779 ed 8 luglio 2015 nr. 9213).

Nel caso di specie, la sensibile rilevanza dello scostamento tra la previsione minima del Regolamento (20%) e la percentuale di riserva concretamente fissata dalla circolare impugnata (50%) si rivela di per sé priva di un percepibile ed autoevidente collegamento tra la misura del provvedimento impugnato e la funzione di equilibrio nella ripartizione del montepremi tra le diverse categorie, secondo quanto lamentato dalle parti ricorrenti; né in giudizio è stata offerta la dimostrazione della coerenza interna della previsione con le funzioni assolte dalla circolare.

In questi termini, il ricorso è fondato e come tale va accolto,

Nei limiti del presente giudizio, va pertanto ritenuto che la modifica della percentuale di riserva ai gentlemen con cavalli di loro proprietà dal 20% al 50% non risulta giustificata, per la sua entità, dalle considerazioni espresse nel preambolo del provvedimento, che fanno unicamente riferimento a generiche ragioni di contemperamento delle esigenze tecniche del settore con le risorse finanziarie disponibili e per ciò stesso non rendono palese, né altrimenti comprensibile, come e per quale ragione la disposta modifica consenta di effettuare il voluto “contemperamento”.

Ne deriva l’accoglimento del ricorso e l’annullamento degli atti impugnati, con ogni conseguenza sulle spese di lite che sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’Amministrazione soccombente alle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori e refusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Renzo Conti, Presidente

Maria Laura Maddalena, Consigliere

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/02/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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