T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 2350/2019
Pubblicato il 21/02/2019
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Tozzi, Laura Di Giovanni, con domicilio eletto presso lo studio legale e tributari Quorum in Roma, via degli Scipioni 281;
contro
Federazione Italiana Gioco Calcio – F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Panama, 58;
Lega Nazionale Dilettanti - Federazione Italiana Gioco Calcio, Comitato Regionale Campania della Lega Nazionale Dilettanti - Federazione Italiana Gioco Calcio, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del comunicato ufficiale n. 148/a, pubblicato il 23 settembre 2015, con il quale il Presidente federale ha deliberato di approvare la "modifica dell'art. 9, comma 3, del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti con l'inserimento di una norma di attuazione e transitoria";
- del comunicato ufficiale n. 127 della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicato in data 29 settembre 2015, con cui è stata convocata l’assemblea per l’elezione del Presidente Lega Nazionale Dilettanti ai sensi della norma transitoria;
- di ogni altro comunque connesso, con particolare riferimento alla “delega conferita dal Presidente Federale in data 31 agosto 2015” richiamata nel C.U. n. 148/A, di contenuto ignoto, ed al Comunicato Ufficiale n. 136 della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicato in data 19 ottobre 2015, con cui il vice Presidente ha comunicato l’intervenuta ammissione della sua candidatura alla carica di Presidente della L.N.D..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Federazione Italiana Gioco Calcio - Figc;
Vista la dichiarazione del 20 novembre 2018, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2018 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che all’udienza pubblica del 20 novembre 2018 parte ricorrente ha dichiarato a verbale di non aver più interesse alla coltivazione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Ravvisati giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Anna Maria Verlengia, Consigliere
Francesca Romano, Primo Referendario, Estensore