T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 2442/2016
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: Soc Gs OMISSIS, Associazione Sportiva Dilettantistica OMISSIS , OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Sacco e Gianpaolo Rossini, domiciliati ex art. 25 cpa presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
contro
Federazione Ciclistica Italiana, rappresentata e difesa dall'avvocato Nuri Venturelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, p.zza Apollodoro, 26;
per l'annullamento
dell'art. 1.1.03 delle norme attuative 2015 del S.A.N - settore amatoriale e cicloturistico nazionale nella parte in cui recita "non potranno essere tesserati cicloamatori i soggetti che risultino sanzionati dalla giustizia sportiva e/o ordinaria per un periodo superiore a mesi 6 per motivi legati al doping”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Federazione Ciclistica Italiana;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2017 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, gli odierni ricorrenti chiedono l’annullamento dell’art. 1.1.03, rubricato “Tesseramento Cicloamatori - requisito etico”, delle Norme Attuative 2015 del S.A.N. - Settore Amatoriale e Cicloturistico Nazionale - della Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.), nel testo approvato con Delibera Presidenziale n. 78 del 20 ottobre 2014.
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Gs OMISSIS risulta da anni affiliata alla FCI, con licenza n. 848241M.
In data 28 gennaio 2015, l’Associazione, al momento di tesserare il Sig. OMISSIS, già in passato squalificato per doping con sanzione superiore a 6 mesi, acquisiva contezza, insieme a questi, della sussistenza dell’articolo summenzionato, contenente il c.d. “requisito etico” per il tesseramento nella categoria “cicloamatori”, consistente nell’inesistenza di sanzioni della giustizia sportiva e/o ordinaria superiori a mesi 6, per motivi legati al doping, da cui discendeva l’impossibilità per il OMISSIS di partecipare alle gare riservate alla suddetta categoria.
Tramite l’Associazione Sportiva Dilettantistica OMISSIS , affiliata all’ente di promozione sportiva ACLI, cui inviavano richiesta di adesione, venivano a conoscenza della clausola sul requisito etico per il tesseramento nella categoria “cicloamatori” anche i Sigg. OMISSIS e OMISSIS, entrambi già squalificati per doping con sanzione superiore a 6 mesi.
La stessa situazione si verificava per i Sigg. OMISSIS e OMISSIS, affiliati dal 23 gennaio 2015, tramite l’A.S.D. Esaenergie - Vejus Sport, con l’ente di promozione sportiva ACSI, ed anche loro in passato squalificati per doping con sanzione superiore ai 6 mesi.
Deducono i ricorrenti l’illegittimità dell’art. 1.1.03 delle Norme Attuative 2015 del S.A.N. per violazione di legge, sotto plurimi profili.
Si è costituita in giudizio la Federazione resistente, deducendo l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza del ricorso, e chiedendone pertanto il rigetto.
Con ordinanza n. 1883/2015, il Collegio respingeva la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
Alla udienza del 7 febbraio 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.
Osserva il Collegio, per quanto attiene ai ricorrenti ASD OMISSIS , OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, che gli stessi risultano carenti di legittimazione attiva. Infatti, la ASD OMISSIS non è affiliata presso la Federazione Ciclistica Italiana, bensì presso l’Ente di Promozione Sportiva ACLI, mentre gli atleti summenzionati sono a loro volta tesserati con Enti di Promozione Sportiva, ACLI o ACSI a seconda dei casi, ma non con la F.C.I.
ACLI e ACSI sono associazioni riconosciute dal CONI quali Enti di promozione sportiva ai sensi del d.P.R. n. 530 del 2 agosto 1974, e risultavano, all’epoca dei fatti, organismi integrati nell’ambito della Consulta Nazionale Ciclismo, insieme alla Federazione Ciclistica Italiana (che ne uscirà successivamente).
Nei confronti dei ricorrenti summenzionati, la norma impugnata assume rilievo per via di un’altra disposizione, quella di cui all’art. 1.8.01 delle stesse Norme Attuative del S.A.N. 2015, che dispone che “salvo diversa richiesta degli organizzatori e/o disposizioni del S.A.N. e/o di quelli regionali, le manifestazioni di tutte le attività del S.A.N. sono aperte ai tesserati agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e aderenti alla Consulta Nazionale Ciclismo, nel rispetto della normativa federale”.
Dunque, gli atleti tesserati con gli Enti di promozione sportiva possono partecipare alle manifestazioni del S.A.N. della Federazione Ciclistica Italiana, ma nel rispetto delle norme federali che le disciplinano, tra cui deve essere compreso anche la disposizione oggetto di impugnazione, contenente il c.d. requisito etico, il quale fa divieto di partecipare alle manifestazioni suddette, sotto la categoria “cicloamatori”, a chi abbia in passato ricevuto una squalifica per doping di durata superiore a 6 mesi.
Si tratta di un’apertura all’esterno compiuta dalla Federazione, la quale opera così un ampliamento della platea dei potenziali partecipanti alle manifestazioni sportive federali del S.A.N, permettendo di gareggiare in esse anche a soggetti che non avrebbero potuto farlo, in quanto non tesserati FCI. Ovviamente, però, tale partecipazione di soggetti estranei al vincolo associativo con la Federazione è possibile solo a condizione di rispettare le medesime regole che valgono per i tesserati FCI.
Tale clausola non può in alcun modo ritenersi direttamente lesiva di posizioni giuridiche proprie dei ricorrenti. Essi non sono destinatari della norma impugnata, in quanto esterni al vincolo associativo con la FCI; ne sono semmai destinatari indiretti, ma solo per il tramite della delibera del proprio Ente di promozione sportiva che ha deciso di aderire alla Consulta Nazionale Ciclismo.
In quanto estranei al vincolo associativo che lega i tesserati alla Federazione Ciclistica Italiana, non possono di conseguenza neanche impugnare gli atti emanati dalla stessa.
In definitiva, i ricorrenti in parola avrebbero dovuto semmai impugnare, in qualità di associati, le decisioni dei propri Enti di promozione sportiva di appartenenza, con cui questi hanno aderito alla Consulta Nazionale Ciclismo e, quindi, alla normativa federale in materia di manifestazioni sportive del S.A.N.
E’ invece fuor di dubbio come essi non possano impugnare in via autonoma e diretta norme interne di una Federazione sportiva di cui gli stessi non fanno parte.
Per quanto riguarda invece i ricorrenti ASD GS Master Bike Lazio e OMISSIS, le loro domande sono inammissibili.
Essi, infatti, non hanno rispettato il vincolo della pregiudiziale sportiva, che avrebbe richiesto il previo esperimento di tutti i rimedi offerti dall'ordinamento sportivo dinanzi ai propri organi di giustizia sportiva, salvo poi eventualmente adire questo giudice (Cons. St., sez. VI, 31 maggio 2013, n. 3002; Tar Lazio, sez III ter, n 11125/2013; Tar Lazio, sez. III quater, 21 giugno 2013, n. 6258; id., sez. III ter, 25 maggio 2010, n. 13266; 31 maggio 2005, n. 4284 e 15 giugno 2006, n. 4604).
E’ noto che, ai sensi dell’art. 1, d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito in l. 17 ottobre 2003, n. 280, i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo. Il Legislatore ha poi distinto nel successivo art. 2 le controversie sottratte in toto alla cognizione dei giudici statali, per le quali opera il vincolo di giustizia e che sono rimesse alla sola cognizione degli organi interni di giustizia sportiva, dalle controversie che investono situazioni giuridiche soggettive che, seppur connesse con l’ordinamento sportivo, hanno rilevanza per l’ordinamento statale. Peraltro, in relazione a tale ultimo caso, il Legislatore ha stabilito, all’art. 3, che il ricorso agli organi di giustizia statale è possibile solo a condizione che siano esauriti i gradi di giustizia sportiva, essendo fatte salve le clausole compromissorie previste dagli Statuti e dai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive.
Nel caso in esame, i ricorrenti non hanno rispettato il vincolo della pregiudiziale, avendo impugnato direttamente dinanzi al giudice amministrativo l’art. 1.1.03 delle Norme Attuative 2015 del S.A.N., omettendo di investire preventivamente della questione gli organi della giustizia sportiva federali e del CONI.
In conclusione e per i motivi esposti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva, quanto alla posizione dei ricorrenti non affiliati o tesserati presso la Federazione Ciclistica Italiana, ed inammissibile per mancato rispetto del vincolo della pregiudiziale sportiva, quanto alla posizione dei restanti ricorrenti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nei sensi di cui alla motivazione.
Condanna le parti ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge, nei confronti della Federazione Ciclistica Italiana.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Primo Referendario