T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 2497/2015

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), integrato da motivi aggiunti, proposto da: OMISSIS e OMISSIS, rappresentati e difesi in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., con domicilio eletto presso il loro studio legale in Roma, Via Flaminia n. 79;

contro

la Prefettura di Roma, la Questura di Roma ed il Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, costituiti in giudizio, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso i suoi uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti di

Società OMISSIS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, intimata e non costituita in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Codacons, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Rienzi e Maria Cristina Tabano, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Carlo Rienzi in Roma, Viale delle Milizie n. 9;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento con il quale è stato disposto che la gara di calcio Coppa Italia OMISSIS -OMISSIS dell’11.1.2006 si dovesse tenere a porte chiuse;

e per il risarcimento

dei danni arrecati alla Società OMISSIS S.p.A., in dipendenza della perdita di incasso conseguente all’interdizione al pubblico della predetta gara.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Prefettura di Roma, della Questura di Roma e del Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2014 il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con il presente ricorso, comprensivo di ricorso introduttivo e di motivi aggiunti, si contesta la decisione del Prefetto di Roma di far disputare a porte chiuse la partita di ritorno della TIM CUP – Coppa Italia - tra OMISSIS e OMISSIS il giorno 11.1.2006, assunta a seguito dei gravi disordini della partita di andata.

I fatti avvenuti in occasione della partita di andata erano stati: dapprima lancio di petardi e poi episodi di guerriglia urbana, con incendio di due auto della Polizia, danneggiamento di tre autovetture private, nonché di alcune finestre e del portone del Commissariato di Polizia “San Paolo”, necessità, per 31 appartenenti alle Forze dell’Ordine, di far ricorso alle cure mediche, esplosione di 65 artifizi lacrimogeni.

I ricorrenti affermano di aver legittimazione a ricorrere quali azionisti ed ancor più come creditori dell’A.S. OMISSIS, legittimati a proporre in via surrogatoria le azioni delle quali sarebbe stata titolare la Società, che, a causa di detto provvedimento, non ha potuto incamerare gli incassi per la vendita dei biglietti della partita.

Il loro interesse è quello di conseguire il risarcimento dei danni, per la cui quantificazione hanno indicato da ultimo, quale parametro, gli incassi registrati negli anni dall’A.S. OMISSIS.

Assumono che il provvedimento gravato sia viziato da:

a) violazione di legge: mancherebbe una precisa disposizione che consenta all’Amministrazione di vietare lo svolgimento di un’attività economica produttiva, quando il pregiudizio per l’ordine pubblico non sia direttamente connesso con la stessa, essendo dipendente da altre circostanze;

b) violazione di legge, per mancato adempimento dei doveri gravanti sull’Amministrazione, tenuta a garantire con le proprie Forze l’ordine pubblico;

c) eccesso di potere per difetto di istruttoria;

d) eccesso di potere per errore nei presupposti: il Prefetto avrebbe adottato la contestata misura, nella convinzione del già comunicato assenso da parte dell’OMISSIS, assenso invece smentito.

Nel ricorso si evidenzia che l’Amministrazione sarebbe responsabile per danni anche a seguito di provvedimenti legittimi, ove questi siano tali da determinare appunto conseguenze dannose per soggetti terzi.

Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, che hanno prodotto documentazione, in particolare l’ordinanza prefettizia impugnata, l’appunto del Questore di Roma per il Prefetto ed il verbale di riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica.

È intervenuto ad opponendum il Codacons, il quale ha messo in evidenza che il potere esercitato nella specie dal Prefetto avrebbe carattere eccezionale, essendo dettato da motivi di sicurezza, sulla scorta dei fatti avvenuti e delle conclusioni alle quali è pervenuto il Comitato per la Sicurezza e l’ordine pubblico, appositamente riunitosi.

Con ordinanza n. 18 del 9.1.2006, è stata respinta la domanda cautelare, proposta in via incidentale.

A seguito del deposito dei suindicati documenti da parte del Ministero dell’Interno, sono stati proposti motivi aggiunti, con i quali è stato dedotto: eccesso di potere per assoluto difetto di istruttoria.

Sono stati successivamente proposti ulteriori motivi aggiunti, con cui è stata denunciata la violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990, per mancato avviso di inizio del procedimento alla Società interessata dall’emanando provvedimento, senza che fossero state invocate ragioni di urgenza che potessero escludere la necessità del previo avviso di inizio del procedimento ed anzi in assenza delle medesime, considerato che il provvedimento porta la data del 28.12.2005, mentre la gara in relazione alla quale esso è stato emanato era fissata per l’11.1.2006.

In vista della pubblica udienza del 9.12.2014 i ricorrenti hanno depositato ulteriore documentazione, nonché una memoria difensiva, rispetto alla quale il Codacons ha prodotto una memoria di replica.

Infine nella suddetta pubblica udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1 - Con il ricorso in esame i ricorrenti impugnano il provvedimento prefettizio con cui si è disposto di far disputare a porte chiuse la partita di ritorno della TIM CUP – Coppa Italia - tra OMISSIS e OMISSIS il giorno 11.1.2006, a seguito dei disordini verificatisi in occasione della partita di andata, assumendo la propria legittimazione a ricorrere nella loro qualità di azionisti ed ancor più di creditori dell’ OMISSIS, in quanto tali, legittimati a proporre in via surrogatoria le azioni delle quali sarebbe stata titolare la predetta Società, che, a causa di detto provvedimento, non ha potuto incamerare gli incassi per la vendita dei biglietti della partita, e facendo valere il proprio interesse ad ottenere il risarcimento dei danni, anche ove il provvedimento stesso fosse legittimo, attesa, a loro dire, comunque la responsabilità dell’Amministrazione per i danni arrecati.

2 - Occorre subito rimarcare che l’art. 2 del R.D. n. 773/1931 – T.U.L.P.S. – riconosce in capo al “prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica,” la facoltà “di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica”.

Si tratta del potere proprio del Prefetto di adottare le cd. ordinanze contingibili ed urgenti, preordinate alla gestione di una situazione di emergenza, a tutela di un interesse generale.

2.1 - Da ciò deriva l’infondatezza della censura, dedotta in questa sede, secondo cui non vi sarebbe alcuna norma che conferisca all’Amministrazione, qui nella persona del Prefetto di incidere su un’attività economica, in nome della sicurezza pubblica, essendo il potere de quo molto lato.

3 - Al Prefetto è rimessa, nell’esercizio di un potere ampiamente discrezionale, ogni valutazione circa la sussistenza dei presupposti per provvedere.

3.1 - Nella specie il provvedimento risulta munito dei necessari presupposti ed è stato preceduto da adeguata istruttoria.

In particolare, dopo che, in occasione dell’incontro di calcio di andata di Coppa Italia tra OMISSIS e OMISSIS, si erano registrati disordini e tafferugli - lancio di petardi e poi episodi di guerriglia urbana, con incendio di due auto della Polizia, danneggiamento di tre autovetture private, nonché di alcune finestre e del portone del Commissariato di Polizia “San Paolo”, esplosione di 65 artifizi lacrimogeni, perciò necessità, per 31 appartenenti alle Forze dell’Ordine, di far ricorso alle cure mediche – è stato appositamente convocato il Comitato per la Sicurezza e l’ordine pubblico, organo di consulenza del Prefetto per l’esercizio delle sue attribuzioni di Autorità di pubblica sicurezza a livello provinciale.

Detto organo, “dal momento” anche “che le opposte tifoserie (avevano) apertamente manifestato l’intenzione di mettere in atto scontri e aggressioni reciproche”, ha all’unanimità espresso favorevole a far disputare la partita de qua a porte chiuse, “per evitare gravi turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica”.

3.2 – In considerazione dei fatti accaduti e delle tensioni tra tifosi ancora in essere, non appare affatto illogica la decisione di far disputare la partita in questione a porte chiuse, essendo stata ritenuta tale misura, accanto pur sempre all’intervento delle Forze dell’Ordine, quella più idonea per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

4 - Quanto ala censura in ordine alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, nel verbale del Comitato per la Sicurezza e l’ordine pubblico si legge che la Società OMISSIS S.p.A. è stata ascoltata dal Prefetto e, pertanto, è stata resa edotta ex ante della volontà di quest’ultimo di adottare una misura in grado di prevenire disordini e tafferugli.

5 - Alla luce delle considerazioni sopra svolte, il provvedimento impugnato risulta legittimo.

6 - L’azione amministrativa tenuta nella specie non può certo qualificarsi come contra jus, essendo, al contrario, secundum jus.

6.1 - Viene, pertanto, a mancare l’elemento dell’illiceità nel comportamento dell’Amministrazione, elemento costitutivo della fattispecie aquiliana, e conseguentemente la domanda di risarcimento dei danni deve essere respinta.

7 - Non può certamente configurarsi un’azione di risarcimento del danno in presenza di un atto legittimo; in questo caso più correttamente dovrebbe parlarsi di indennizzo, senz’altro ammesso nel nostro ordinamento, ma solo in presenza di una specifica previsione normativa (è previsto in caso di ritardo, per espropriazione, per revoca di atto ed altri casi tassativi), nella specie mancante.

8 - In conclusione il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

9 - La peculiarità della questione induce a disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, ravvisandosene giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando:

- rigetta il ricorso in epigrafe;

- compensa integralmente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di difesa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2014, con l’intervento dei Magistrati:

Giampiero Lo Presti, Presidente

Rita Tricarico, Consigliere, Estensore

Vincenzo Blanda, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/02/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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