T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 321/2018
Pubblicato il 11/01/2018
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, e OMISSIS, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocato Jacopo Cappetta, con domicilio ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.a.r. del Lazio in Roma, via Flaminia n. 189;
contro
la Questura di Roma ed il Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
dei provvedimenti del Questore della Provincia di Roma, con i quali si vieta di accedere all’interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale per anni uno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 21 novembre 2017, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I - I ricorrenti sono tutti destinatari di separati provvedimenti di divieto di accesso negli impianti sportivi, per la durata di un anno, in relazione ad una presunta condotta di gruppo tenuta dopo la fine della partita valida per il titolo della Tim Cup, disputatasi a Roma in data 21.5.2016 tra OMISSIS e OMISSIS.
I.1 - I motivi di doglianza dedotti sono i seguenti: vizio di motivazione, violazione di legge ed errata applicazione dell’art. 6 della legge n. 401/1989 e s.m.i. ed eccesso di potere in relazione all’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura.
I provvedimenti impugnati parrebbero essere collegati ad un grave episodio di violenza accaduto dopo la finale di Coppa Italia disputatasi a Roma, presso lo stadio Olimpico, in data 21.5.2016 tra OMISSIS e OMISSIS.
Alla fine della partita, i tifosi milanisti a bordo di circa una ventina di pullman provenienti da Milano, scortati da personale di P.S., transitavano per via Andrea Doria, dove, all’altezza dell’intersezione con via Leone IV, detti pullman arrestavano la marcia.
Durante tale sosta alcuni ultras milanesi, discesi dai pullman, aggredivano violentemente gli avventori del bar OMISSIS sito in via Leone IV, ferendone due con armi da taglio e danneggiando le vetrate del locale in parola.
Il personale della Polizia di Stato circondava il pullman, occupato dai tifosi milanisti, posizionato all’intersezione delle due vie e successivamente eseguivano la perquisizione degli occupanti del primo dei pullman del corteo, nel quale si trovavano gli odierni ricorrenti.
Uno dei due feriti ha reso testimonianza nell’ambito dell’incidente probatorio ex artt. 392 ss c.p.p. in data 11.10.2016, nell’ambito del procedimento penale n. 25254/16 dinanzi al Gip.
Questi, che si trovava nel suindicato bar per festeggiare un compleanno insieme alla fidanzata e ad alcuni amici, notava l’arrivo di numerosi pullman da viale delle Milizie verso via Andrea Doria.
Quello che interessava la sua visuale dal bar OMISSIS poteva essere il quarto o il quinto, mentre i primi del corteo avevano abbondantemente superato l’incrocio tra via Andrea Doria e via Leone IV.
Il danneggiato affermava di non vedere da quale mezzo di trasporto venissero le persone che hanno messo a soqquadro il bar.
Si sarebbe proceduto all’identificazione solo degli occupanti del primo pullman.
I coltelli sequestrati sono stati rinvenuti tutti nei pressi del bar OMISSIS, e non già sul pullman, come invece erroneamente riportato nei provvedimenti impugnati.
Sarebbero stati emessi provvedimenti di DASPO nei confronti dei 70 occupanti del primo pullman del corteo, senza accertare la consapevole partecipazione degli stessi alla condotta di gruppo.
II - Si sono costituiti in giudizio la Questura di Roma ed il Ministero dell’Interno.
III - Con ordinanza collegiale n. 439 dell’11.1.2017, è stato chiesto all’Amministrazione di produrre tutta la documentazione posta a fondamento dell’adozione dei provvedimenti gravati, unitamente ad una relazione sui fatti di causa. L’Amministrazione non vi ha adempiuto.
IV - Con ordinanza n. 1140 dell’8.3.2017, è stata accolta la domanda cautelare, proposta in via incidentale. La suddetta ordinanza non risulta appellata.
V - Nella pubblica udienza del 21.11.2017 il ricorso è stato chiamato in decisione.
V.1 - Esso è munito di fondamento.
VI - Occorre richiamare l’art. 6, comma 1, della legge n. 401/1989 e s.m.i., per la parte qui di interesse, che recita così: “Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui […] all’articolo 6-ter, della presente legge, […] ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il Questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. […]. Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulta avere tenuto, anche all’estero, una condotta, sia singola che di gruppo, evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l’ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui al primo periodo.”.
Secondo poi l’art. 6 ter della medesima legge, “chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro.”.
VII - Nella specie i provvedimenti censurati col presente ricorso sono stati adottati sulla base di due asseriti presupposti: a) aver i destinatari tenuto condotte di gruppo tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l’ordine pubblico; b) essere stati gli stessi trovati in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi e simili, ovvero di bastoni, mazze, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere.
VII.1 - In realtà non risultano sussistenti in concreto i suindicati presupposti.
VII.2 - Per quanto concerne le condotte di gruppo come descritte dalla norma, non risulta alcuna prova circa la loro ascrivibilità ai ricorrenti, richiesta invece per poter disporre il divieto in questione; in altre parole, dagli elementi di fatto in possesso non può certo desumersi che i ricorrenti abbiano tenuto dette condotte di gruppo.
Essi sono stati identificati indistintamente solo in quanto occupanti del primo pullman del corteo di pullman di tifosi del OMISSIS , andati a Roma in occasione della partita valevole per il conseguimento della Tim Cup, disputatasi a Roma in data 21.5.2016 tra OMISSIS e OMISSIS.
Al contrario, non risulta affatto provato – ed anzi dalla testimonianza di una persona offesa sembrerebbe dovesse proprio escludersi - che alcuni (sicuramente non tutti comunque) degli occupanti abbiano preso parte aggressioni e violenze di gruppo.
Conseguentemente risulta insussistente il primo dei richiamati presupposti preso a fondamento dell’adozione dei provvedimenti gravati in questa sede.
VII.3 - Lo stesso deve dirsi per l’altro citato presupposto, vale a dire per il possesso di razzi, petardi e simili, nonché di bastoni o oggetti in grado di offendere.
Dal verbale di sequestro, in atti, si evince in modo chiaro che coltelli, aste, un cavo elettrico, artifizi pirotecnici sono stati rinvenuti dal personale della Polizia di Stato per strada – sul fondo stradale, sul marciapiede, in cassonetti – nei pressi del bar OMISSIS, e non già addosso ai ricorrenti e neppure sul pullman sul quale essi viaggiavano, per cui è evidente che non risulta affatto il possesso di tali oggetti da parte degli stessi.
VII.4 - Per le ragioni suesposte i provvedimenti impugnati sono illegittimi.
VIII - Perciò il ricorso è fondato e deve essere accolto, con annullamento di detti provvedimenti.
IX - In ragione della peculiarità della questione disaminata, si ravvisano, tuttavia, giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2017, con l’intervento dei Magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Rita Tricarico, Consigliere, Estensore
Francesca Romano, Referendario