T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 3371/2018

Pubblicato il 26/03/2018

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: Società di OMISSIS S.r.l., OMISSIS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato Vittorio Sepe, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Antonio Certomà in Roma, via Circunvallazione Clodia 36/B;

contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

della Decisione N. 1776 del 21/09/2017 emesso dalla Commissione di Disciplina di Appello ex ASSI presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2018 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente impugna la decisione N. 1776 della Commissione di Disciplina di Appello ex ASSI, notificata al ricorrente in data 26 settembre 2017, con la quale veniva confermata la squalifica per il ricorrente pari a quattro mesi, nonché la multa pari ad €. 1.000,00, per avere accertato la positività del cavallo dalla sostanza IDROSSI – XILAZINA, conseguente all’analisi antidoping effettuata presso l’ippodromo di OMISSIS in data 20.05.2015 in occasione del premio “OMISSIS”.

Il ricorso si compone di un unico motivo di impugnazione con il quale parte ricorrente lamenta che la violazione dell’art. 97 Cost., eccesso di potere per sviamento, violazione dei principi di logicità, ragionevolezza e coerenza, ingiustizia grave e manifesta, inopportunità per l’incompatibilità di due dei giudici (presidente e relatore) che già avevano assunto la decisone in appello in data 6 aprile 201, successivamente annullata per un vizio procedurale, i quali, nel nuovo giudizio di appello, sono stati inseriti nel collegio giudicante e hanno emesso una nuova decisione (in data 21 settembre 2017) assolutamente identica alla precedente. L’eccezione di incompatibilità dei componenti del Collegio, formulata nel giudizio di appello, veniva respinta sulla base dell’assunto che il regolamento di procedura disciplinare non prevede situazioni di incompatibilità e che comunque il secondo Collegio aveva una diversa composizione.

La prima decisione era stata annullata da una ordinanza del Presiedente del Collegio, perché era stata violata una norma procedurale, e precisamente perché era stata riscontrata la nullità dell’avviso di fissazione dell’udienza.

All’udienza del 18.12.2017 sono stati disposti incombenti istruttori in relazione alla regolarità della notifica.

All’udienza del 17.1.2018, il rappresentante dell’Avvocatura dello Stato ha fatto presente di non aver mai ricevuto la notifica del ricorso né dell’ordinanza n. 6884/2017, nonostante entrambe risultino – sulla base degli atti depositati da parte ricorrente – regolarmente effettuate via PEC; ha quindi dichiarato di costituirsi in giudizio e ha chiesto termine per depositare in via telematica la relazione predisposta dalla amministrazione in adempimento della ordinanza istruttoria n. 6884/2017.

A tal fine è stato disposto un rinvio all’odierna udienza.

In data 26 gennaio 2018, il MIPAAF ha depositato una relazione nella quale sostiene che gli atti della commissione di disciplina sono atti amministrativi e che pertanto non si applicherebbero i principi sulla incompatibilità dei giudici, invocati da parte ricorrente, e ha inoltre rilevato che il regolamento di procedura disciplinare non prevede alcun tipo di incompatibilità.

All’odierna udienza, sentite le parti presenti sulla possibilità di una decisione in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e pertanto esso deve essere accolto.

Osserva il Collegio che, nonostante si verta incontrovertibilmente di atti di natura amministrativa e non giurisdizionale, trattandosi di fattispecie attinente l’irrogazione di sanzioni di natura disciplinare irrogate in ambito amministrativo, sottratto alla disciplina propria dell’ordinamento sportivo (come riconosciuto anche da questa sezione in precedenti sentenze, cfr. ex multis sent. n. 1048 del 29 gennaio 2018 ), tuttavia, la natura disciplinare del procedimento impone che si faccia applicazione, ai sensi dell’art. 97 Cost., dei principi di imparzialità e terzietà e che pertanto possa farsi luogo a fattispecie di incompatibilità dei componenti del collegio giudicante, ove si ravvisino ipotesi in cui possa presumersi che il soggetto decidente non possa determinarsi con la dovuta serenità (cfr. ex multis in fattispecie relativa al pubblico impiego, Cons. Stato, sez. V - sentenza 5 settembre 2005 n. 4486).

In giurisprudenza, è stata ritenuta, ad esempio, illegittima la sanzione disciplinare comminata a un dipendente comunale da parte del responsabile dell'ufficio personale, nominato dal comune quale responsabile dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, se la vicenda posta alla base del procedimento disciplinare nasce da una nota dello stesso responsabile. Si è riscontrata in quel caso una incompatibilità discendente direttamente dal principio di terzietà, che va riferito e applicato anche ai procedimenti disciplinari. (T.A.R. Trieste, (Friuli-Venezia Giulia), 26.02.2000, n. 155).

In applicazione di questi principi, deve ritenersi che i medesimi componenti del collegio giudicante della Commissione di disciplina di appello non potessero decidere sulla medesima questione, loro sottoposta a seguito dell’annullamento della prima decisione.

Sul punto, appare rilevante, in via analogica, il principio affermato dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 2 del 25.3.2009, secondo cui l’alterità del giudice in sede di rinvio costituisce «applicazione del principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione, che ha “pieno valore costituzionale in relazione a qualunque tipo di processo” (cfr.: Corte 21 marzo 2002 n. 78; Corte Cost. 3 luglio 2002 n. 305; Corte Cost. 22 luglio 2003 n. 262 cit.) » e che «in questa direzione l’esigenza di proteggere l’imparzialità del giudice impedisce che quest’ultimo possa pronunciarsi due volte sulla medesima res iudicanda, in quanto dal primo giudizio potrebbero derivare convinzioni precostituite sulla materia controversa, determinandosi così, propriamente, un “pregiudizio” contrastante con l’esigenza costituzionale che la funzione del giudicare sia svolta da un soggetto “terzo”, non solo scevro di interessi propri che possano far velo alla rigorosa applicazione del diritto, ma anche sgombro da convinzioni formatesi in occasione dell’esercizio di funzioni giudicanti in altre fasi del giudizio (Corte cost. 12 luglio 2002 n. 335; Corte cost. 22 luglio 2003 n. 262) ». (v. inoltre sentenza Consiglio di Stato III sezione n 02463/2015).

E’ chiaro che nel caso di specie, come si è detto, non si verte nell’ambito giurisdizionale né dell’ordinamento sportivo. Il principio affermato dalla Plenaria appare tuttavia analogicamente applicabile, trattandosi di procedimento di natura disciplinare avente ad oggetto la revisione della decisione della Commissione di prima istanza da parte di organo di appello, connotato da particolari esigenze di terzietà e imparzialità dell’organo decidente.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto con annullamento della decisione impugnata. La commissione di disciplina di appello dovrà dunque ripronunciarsi in diversa composizione sulla impugnazione proposta dal ricorrente.

Le spese possono essere compensate, sussistendo giusti motivi attesa la natura della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la decisione N. 1776 del 21/09/2017.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Giuseppe Rotondo, Consigliere

Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore

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