T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 3671/2015

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Giua, con domicilio eletto presso Lorenzo Giua in Roma, Via Golametto, 4;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Roma, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento del Questore di Roma in data 8/10/13 n. 2013 000225, notificato il 26/10/13, con il quale è stato disposto il divieto di accesso all'interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico per la durata di anni tre, ed è stato altresì disposto l’obbligo di presentazione presso il Commissariato di P.S. di Roma “Flaminio Nuovo”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2015 la dott.ssa Stefania Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il provvedimento in epigrafe il Questore di Roma ha adottato il cosiddetto “DASPO” per la durata di tre anni nei confronti del ricorrente, disponendo anche – ex art. 6 comma 2 della L. 401/89 – l’obbligo di presentazione presso il Commissariato di P.S. di Roma “Flaminio Nuovo” indicandone le modalità.

Il provvedimento è stato adottato in quanto il Caminati, in violazione di un precedente DASPO, è stato rinvenuto all’interno dello stadio Olimpico durante l’incontro OMISSIS-Catania il giorno 25/9/2013; inoltre il ricorrente è stato segnalato più volte all’autorità giudiziaria per inottemperanza all’obbligo di presentazione alla P.G. annesso al provvedimento violato.

Avverso detto provvedimento il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione:

__1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 c. 1 e 6 ter della L. 401/89. Difetto di motivazione.

Deduce il ricorrente che il primo DASPO della durata di tre anni sarebbe stato emesso il 23/9/2010, e dunque alla data del 25/9/2013 avrebbe perso ogni effetto; il provvedimento di proroga per due anni del DASPO, disposto il 20/3/2013, sarebbe stato annullato dal T.A.R. con sentenza n. 27/6/2013 n. 6421.

Pertanto il provvedimento sarebbe stato emesso in difetto di presupposti.

Peraltro la violazione del DASPO non costituirebbe idoneo presupposto per l’adozione di un ulteriore provvedimento di identico tenore.

Sostiene, inoltre, che egli in precedenza non avrebbe violato il DASPO, non essendovi a suo carico alcun procedimento penale per questo titolo.

__2. Illogicità e carenza di motivazione in relazione alla durata eccessiva del divieto imposto.

Sostiene che la durata del provvedimento sarebbe eccessiva ed immotivata.

__3. Violazione dell’art. 3 della L. 241/90. Difetto di motivazione in relazione alla eccessiva estensione “territoriale” del divieto imposto.

Deduce, infine, che il divieto di accesso sarebbe generico non essendo individuati adeguatamente i luoghi interdetti, con violazione della sua libertà di movimento e di circolazione.

Insiste quindi per l’accoglimento del ricorso.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

Con ordinanza n. 223/2014 la domanda cautelare è stata accolta.

All’udienza pubblica del 12 febbraio 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso lamenta il ricorrente la violazione dell’art. 6 comma 1 e 6 ter della L. 401/89, sostenendo che la Questura avrebbe adottato il provvedimento di DASPO oggetto di impugnazione in assenza dei presupposti previsti dalla legge.

La censura è fondata.

Dalla disamina della sentenza n. 6421/2013 emessa da questa Sezione, e prodotta in giudizio dal ricorrente, emerge che il Caminati era stato già destinatario di un precedente DASPO, notificato il 23/9/2010, di durata triennale, la cui efficacia si era dunque esaurita alla data del 25/9/2013, quando è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza dello stadio Olimpico presso la curva nord durante l’incontro di calcio OMISSIS-Catania.

Il successivo provvedimento di proroga del suddetto DASPO, emesso dal Questore di Roma il 20/3/2013, è stato annullato con la predetta sentenza depositata il 28 giugno 2013.

Ne consegue che alla data del 25/9/2013 era venuto meno ogni divieto di accesso agli impianti sportivi per il ricorrente.

Il primo presupposto sulla base del quale si fonda il provvedimento non è dunque idoneo a sostenerlo.

Neppure il secondo presupposto – costituito dall’inottemperanza all’obbligo di presentazione alla P.G. annesso al provvedimento violato – può legittimare il provvedimento impugnato, in quanto non soltanto non risultano a carico del ricorrente procedimenti penali a tale titolo, ma soprattutto la violazione dell’obbligo di presentazione alla P.G. legittima, ai sensi dell’art. 6 c. 6 della L. 401/89, la trasmissione degli atti all’Autorità Giudiziaria, ma non l’adozione di un nuovo divieto di accesso agli impianti sportivi.

Il ricorso deve essere pertanto accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore

Roberto Proietti, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/03/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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