T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 3832/2018
Pubblicato il 06/04/2018
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: OMISSIS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Mattii, Monica Bonomini, con domicilio eletto presso lo studio Domenico Pavoni in Roma, via Riboty 28;
contro
Unire non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della decisione della Commissione di Disciplina d’Appello dell’UNIRE n. 653/a/t nel procedimento di pari numero, deliberata il 25.6.2007 e depositata il 26.11.2007 che ha accolto parzialmente il ricorso contro la decisione della Commissione di Disciplina di I Istanza dell’UNIRE n. 037/07, così rendendo definitive ed esecutive le sanzioni disciplinari a carico del ricorrente, della sospensione dalla qualifica ippica di allenatore per mesi due e della multa di euro 500,00 in relazione alla contestata positività a FLUNIXIN del prelievo fatto sul cavallo OMISSIS dell’1.10.2005 a Montecatini, nonché degli atti presupposti e connessi, compresa la predetta decisione nr. 037/07 della Commissione di Disciplina I.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica di smaltimento del giorno 2 marzo 2018 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nell’odierno giudizio, introdotto presso il TAR Bolzano e successivamente riassunto presso il TAR Lazio, parte ricorrente agisce per l’annullamento dei provvedimenti elencati in epigrafe, con i quali è stata dapprima comminata e poi confermata, a seguito dell’appello domestico, la sanzione della sospensione del ricorrente dalla qualifica di allenatore per mesi due e la multa per euro 500,00 a seguito della riscontrata positività di uno dei cavalli del quale è allenatore (dalle analisi di I e II istanza l’animale è risultato positivo alla sostanza dopante indicata in epigrafe).
A fondamento del gravame, premessi brevi cenni sulla sussistenza della giurisdizione del g.a., deduce con il ricorso introduttivo articolate ragioni di censura con le quali lamenta la violazione del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite (RCSP) art 10 ed eccesso di potere, per essere state svolte le prime e le seconde analisi nel medesimo laboratorio; violazione dell’allegato 3 del RCSP dell’UNIRE per essere state svolte le analisi in Laboratorio non accreditato; violazione dell’art. 1 del Regolamento di Disciplina UNIRE (RDU), violazione dell’obbligo di motivazione, eccesso di potere sotto diversi profili (mancanza in atti dei cromatogrammi e spettri di massa delle 2° analisi) per omesso giudizio su motivi di gravame in sede di appello domestico, violazione delle garanzie e prerogative di partecipazione al procedimento, di motivazione, di istruttoria, travisamento; violazione dell’art. 17 e 21 del RDU (violazione del termine di venti giorni del deposito delle motivazioni della decisione).
Comunicata la perenzione del giudizio in data 19 dicembre 2013, la parte ricorrente chiedeva la fissazione dell’udienza con istanza del 22 maggio 2014.
All’udienza pubblica del 2 marzo 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è affidato ad argomenti di gravame che la pacifica giurisprudenza del Tribunale ha già approfonditamente trattato e respinto, orientamento che al Collegio è sufficiente richiamare, non essendo stati dedotti profili o argomenti nuovi che ne inducano un ripensamento (vedasi, per fattispecie sovrapponibile a quella odierna, la sentenza della Sez. IIIter, del 2 dicembre 2014 nr. 12117; da ultimo, vedasi sentenza Sez. III ter 13 febbraio 2018 n. 01715 e le altre ivi richiamate; vedasi altresì la sentenza della Sez. II ter del 29 gennaio 2018, nr. 01048).
I) Più precisamente, in ordine ai profili di giurisdizione, è stato affermato il principio secondo il quale l’impugnazione di sanzioni disciplinari irrogate dal MIPAAF a carico di allenatori o fantini o proprietari di cavalli a causa di comportamenti contrari al regolamento sportivo dello stesso Ente in relazione all’attività ippica che lo stesso Ministero è tenuto ad organizzare e sulla quale esercita il proprio diretto controllo attiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di atti adottati da soggetto di diritto pubblico nell’esercizio di una potestà pubblica, estranei all’ambito di applicazione del DL 220/03 ed idonei a produrre modificazioni delle posizioni soggettive del settore di competenza (TAR Lazio, Roma, II ter, 8 settembre 2017 nr. 9645).
II) Nel merito, è stata esclusa la configurabilità di una situazione d’incompatibilità, in capo al laboratorio che ha effettuata le prime analisi, ad eseguire anche le seconde, così come è stato escluso il rilievo della mancata allegazione dei c.d. “cromatogrammi” alle risultanze delle analisi (TAR Lazio, Roma, IIIter, 13 febbraio 2018 nr. 1715 e riferimenti ivi contenuti tra i quali Consiglio di Stato n. 5482 del 6 ottobre 2011); è stata altresì ritenuta infondata la doglianza relativa alla asserita mancanza di accreditamento del laboratorio delle seconde analisi, avendo rilevato che è onere di chi intenda contestare il risultato dell’analisi dimostrare l’inosservanza delle modalità tecnico-scientifiche del settore o la mancanza di possibilità di partecipazione dei privati stessi alla verifica, circostanze queste ultime che non sono emerse nell’odierno giudizio (TAR Lazio, Roma, III ter, 16 gennaio 2018, n. 520 e II ter 12 giugno 2017, n. 6908).
Quanto alle censure variamente introdotte con le quali viene contestata l’adeguatezza tecnica del metodo seguito per l’accertamento della positività alla sostanza rilevata nel caso di specie, una parte della giurisprudenza è orientata a ritenere che si tratti di argomenti estranei alla sfera di sindacabilità in sede di legittimità (sentenza nr. 1715/2018 già richiamata e riferimenti ivi contenuti); mentre altra parte della giurisprudenza, pur ammettendo un sindacato più penetrante su tali aspetti sotto il profilo del rilievo istruttorio che gli accertamenti rivestono ai fini del contenuto del provvedimento impugnato, è comunque pervenuta ad accertare il rispetto delle metodologie accreditate di analisi con conseguente rigetto dei contrari argomenti di censura (vedasi TAR Lazio, Roma, IIter, 29 gennaio 2018, nr. 1048 cui si rinvia) che, avendo riguardo alla genericità e serialità delle doglianze come formulate nell’odierno giudizio, possono essere respinti anche in relazione al ricorso in epigrafe, senza necessità di quegli ulteriori approfondimenti istruttori che nelle altre fattispecie erano pur stati disposti.
Quanto sin qui considerato rende recessive in quanto meramente formali le doglianze variamente articolate nel motivo sub 5, laddove il ricorrente lamenta che la decisione di appello avrebbe travisato le censure di gravame in ordine alla non correttezza ed inaffidabilità delle analisi, che avrebbe dovuto invece accogliere con rinvio alla Commissione di prima istanza.
Infondato è anche l’ultimo dei motivi di gravame con cui parte ricorrente lamenta la violazione dei termini di venti giorni dall’udienza per il deposito della motivazione della decisione quando non letta in udienza, che afferma essere perentori (il deposito della decisione di primo grado avveniva 6.11.2007 dopo essere stata deliberata il 5.6.2007); correttamente, infatti, la decisione di appello ha ritenuto il termine ordinatorio, non essendo espressamente prevista alcuna sanzione per la sua violazione.
Da quanto sin qui esposto, deriva che la domanda di annullamento degli atti impugnati è infondata e va respinta; analogamente, non può trovare accoglimento neppure la domanda connessa di risarcimento del danno.
Attesa la mancata costituzione dell’Amministrazione intimata, non v’è luogo a disporre sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore