T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 3980/2016

T.A.R. LAZIO – SENTENZA N.  5946/2016

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: OMISSIS, OMISSIS, rappresentati e difesi dagli avv. Fabio Azzolini, Guido Mascioli, con domicilio eletto presso Studio Legale Grez & Associati in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

contro

Federazione Italiana Tennis, rappresentata e difesa agli avv.ti Angelo Clarizia, Giorgio Leccisi e Ciro Pellegrino, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Clarizia in Roma, Via Principessa Clotilde, 2;

per l'annullamento

- della irrogazione della sanzione pecuniaria per violazione dell'art. 1, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia della FIT in relazione all'art. 8, commi 1 e 2 del Regolamento tecnico sportivo, per aver consentito che sui propri campi si disputasse una manifestazione non autorizzata dalla FIT;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Federazione Italiana Tennis Fit;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 maggio 2016 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe gli odierni ricorrenti impugnano la decisione della Corte di Appello Federale depositata in data 23 marzo 2015 con la quale gli stessi sono stati condannati al pagamento di una sanzione pecuniaria di Euro 200,00 per avere indebitamente partecipato ad un campionato organizzato dal Comitato Provinciale UISP di Cagliari le cui gare si erano svolte anche su campi di alcune associazioni affiliate FIT che, al momento della affiliazione federale, avevano sottoscritto il modulo relativo al vincolo di esclusività.

In particolare, deducono i ricorrenti che in data 4 agosto 2014 la procura della FIT chiedeva la fissazione di un procedimento disciplinare a carico, tra gli altri, dei ricorrenti per avere violato l’art. 1, commi 1 e 2 del Regolamento di Giustizia della FIT, in relazione all’art. 8, comma 5, del Regolamento tecnico sportivo della stessa federazione.

Asseriva la Federazione che gli odierni ricorrenti avessero indebitamente partecipato ad un campionato organizzato dal Comitato Provinciale UISP di Cagliari le cui gare si erano svolte anche su campi di alcune associazioni affiliate FIT che, al momento della affiliazione federale, avevano sottoscritto il modulo relativo al vincolo di esclusività

A seguito della contestazione di addebito, veniva fissata udienza di discussione avanti al Tribunale Federale per il giorno 29 novembre 2014.

I due tesserati ricorrenti depositavano in data 25 novembre memoria difensiva ed a seguito di discussione in udienza la Corte Federale disponeva con provvedimento n. 78/2014 il “proscioglimento di tutti gli incolpati per insussistenza dell’addebito contestato”.

Successivamente veniva trasmesso ai ricorrenti il reclamo proposto dalla Procura Federale avverso detta decisione, nonché la convocazione avanti alla Corte Federale di Appello per il giorno 27 febbraio 2015.

Depositata in data 23 marzo 2015 memoria difensiva da parte degli odierni ricorrenti, con decisione 2/2015 la Corte di Appello Federale irrogava ai tesserati Iaia e Gallus la pena pecuniaria di Euro 200,00, ritenendo sussistenti le contestate violazioni.

Deducono i ricorrenti la illegittimità della sanzione irrogata e, accertata la stessa in via incidentale e indiretta, il risarcimento dei danni causati dalla sanzione stessa.

Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Tennis deducendo, in via preliminare la irricevibilità ed inammissibilità del ricorso e, nel merito, la sua infondatezza.

Alla udienza del 3 maggio 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il Collegio ritiene di poter superare tutte le questioni preliminari in considerazione della infondatezza, nel merito, del ricorso.

Osserva il Collegio come l’ambito di cognizione del giudice amministrativo in materia di sanzioni disciplinari risulti delimitato – secondo quanto indicato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 49/2011 – al risarcimento dei danni conseguenti alla sanzione sportiva rispetto alla quale il giudice amministrativo può conoscere incidenter tantum (Cfr. Corte Cost. n. 49/2011 secondo cui “Non è fondata, in riferimento agli art. 24, 103 e 113 cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, lett. b , e 2, d.l. 19 agosto 2003 n. 220, conv., con mod., in l. 17 ottobre 2003 n. 280, nella parte in cui riserva al solo giudice sportivo la competenza a decidere le controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, diverse da quelle tecniche, inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, sottraendole al sindacato del giudice amministrativo, anche ove i loro effetti superino l'ambito dell'ordinamento sportivo, incidendo su diritti soggettivi e interessi legittimi. Tali norme, infatti, devono essere interpretate nel senso che laddove il provvedimento adottato dalle federazioni sportive o dal Coni abbia incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento giuridico statale, la domanda volta ad ottenere non la caducazione dell'atto, ma il conseguente risarcimento del danno, debba essere proposta innanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere. In particolare, quindi, il giudice amministrativo può conoscere, nonostante la riserva a favore della giustizia sportiva, delle sanzioni disciplinari inflitte a società, associazioni e atleti, in via incidentale e indiretta, al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione. In tali fattispecie l'esplicita esclusione della diretta giurisdizione sugli atti attraverso i quali sono state irrogate le sanzioni disciplinari — posta a tutela dell'autonomia dell'ordinamento sportivo — consente comunque a chi lamenti la lesione di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante, di agire in giudizio per ottenere il conseguente risarcimento del danno”).

Posto, dunque, che la domanda risarcitoria deve ritenersi limitata ai danni conseguenti alla adozione della sanzione - e non, quindi, nella sanzione stessa - osserva il Collegio come in data 16 marzo 2016, la FIT e l’UISP hanno stipulato una Convenzione avente ad oggetto una collaborazione per lo sviluppo della disciplina nell’interesse dei praticanti e dell’associazionismo di base che prevede, tra l’altro, l’amnistia per tutti i procedimenti riguardanti i tesserati e gli affiliati relativamente alle “infrazioni disciplinari relative a: i) tesserati che abbiano partecipato a competizioni organizzate da Enti di Promozioni Sportive e non autorizzate dalla FIT; ii) tecnici federali che, in regime di esclusività, abbiano esercitato l’attività di insegnamento per conto o a favore di Enti di Promozione Sportiva non convenzionati con la FIT; iii) affiliati che, in regime di esclusività, abbiano consentito che sui propri campi si disputasse una manifestazione non autorizzata dalla FIT, organizzata da un Ente di Promozione Sportiva; iv) dirigenti, legali rappresentanti degli affiliati, ritenuti responsabili delle violazioni contestate o commesse dagli affiliati ai sensi del precedente punto iii)”.

L’intervenuta amnistia, dunque, appare circostanza sicuramente idonea ad elidere le conseguenze dannose della sanzione disciplinare connesse all’aspetto relativo alla vita associativa dei ricorrenti sia sotto il profilo relativo al lamentato danno esistenziale, sia al danno da perdita di chance.

Quanto, poi, alle ulteriori voci di danno, il Collegio ritiene non fondate le relative domande:

- in ordine alla istanza di refusione delle spese legali, infatti, occorre osservare come tale domanda attenga non già ai riflessi delle sanzioni disciplinari inflette, quanto, piuttosto, allo stesso procedimento in ambito sportivo, disciplinato dal codice di giustizia e sottratto, come già rilevato, alla giurisdizione amministrativa;

- quanto alla domanda di risarcimento alla vita di relazione in violazione della normativa sulla privacy per avere pubblicato sul sito web della Federazione il provvedimento della Corte Federale di Appello, occorre osservare che se, da un lato, la domanda appare generica e non supportata da prove in ordine all’effettivo danno subito dai ricorrenti, dall’altro, la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione è diretta conseguenza – espressamente prevista e disciplinata dal Regolamento di Giustizia – della intervenuta decisione degli organi di giustizia.

Conseguentemente e per i motivi esposti il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna le parti ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali nei confronti della Federazione Italiana Tennis, liquidate in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Italo Volpe, Consigliere

Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it