T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 432/2018
Pubblicato il 15/01/2018
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, rappresentati e difesi dall'avvocato Jacopo Cappetta, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, Questura di Roma, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento recante il divieto di accedere all'interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico od amichevole, calendarizzati e pubblicizzati per anni 5.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2017 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento recante il divieto di accedere all'interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico od amichevole, calendarizzati e pubblicizzati per anni 5.
A sostegno del ricorso sono state formulate, in unico motivo, le censure di vizio di motivazione, violazione di legge ed errata applicazione dell'art. 6 l. 401/89 e successive modifiche ed eccesso di potere in relazione all'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura.
I ricorrenti hanno esposto che i provvedimenti di "daspo di gruppo" qui impugnati sarebbero scaturiti da un grave episodio di violenza occorso a margine della finale di Coppa Italia disputatasi fra OMISSIS e OMISSIS presso lo Stadio Olimpico di Roma il 21 maggio 2016.
A seguito delle operazioni di deflusso dallo stadio gran parte dei tifosi milanisti a bordo di una ventina circa di pullman provenienti da Milano, scortati da personale di P.S., avevano percorso Via Andrea Doria ove, all'altezza dell'intersezione con Via Leone IV, i pullman avevano arrestato la marcia.
A quel punto alcuni ultras milanisti discesi dai pullman arrestatisi all'intersezione fra via Andrea Doria e via Leone IV avevano aggredito violentemente gli avventori del bar Jet-Lag, sito in via OMISSIS, danneggiando altresì le vetrate del locale in parola; nel corso di tale aggressione due avventori erano stati feriti da colpi inferti con armi da taglio.
Il personale della Polizia di Stato presente in loco aveva circondato immediatamente il primo dei pullman occupato da tifosi milanisti posto all'intersezione fra via Andrea Doria e via Leone IV, procedendo all'identificazione di tutti gli occupanti ed eseguendo perquisizione veicolare.
Le operazioni di identificazione degli occupanti di tale automezzo erano proseguite per tutta la notte sino al tardo pomeriggio del 22 maggio, mentre gli occupanti dei numerosi altri pullman facenti parte del medesimo corteo si erano allontanati a bordo dei mezzi.
Dalle testimonianze acquisite era invece emerso, a detta dei ricorrenti, che il primo pullman aveva arrestato la propria marcia a notevole distanza dal bar ove si consumavano i fatti delittuosi, come emergeva dalla testimonianza di OMISSIS - uno dei due soggetti attinti dai fendenti da arma da taglio - da cui risulta che la persona offesa, che si trovava nel bar OMISSIS, aveva notato l'arrivo da viale delle Milizie, verso via Andrea Doria, di numerosi pullman appartenenti ad una delle due tifoserie che avevano assistito alla finale di Coppa Italia.
Il testimone ha riferito che all'arresto della marcia della lunga fila di pullman, i primi mezzi in testa al corteo avevano già abbondantemente oltrepassato l'intersezione tra Via Doria e Via Leone IV, tanto che lo stesso sottolineava come il veicolo che interessava la sua visuale dal bar OMISSIS era il quarto o quinto pullman.
La persona offesa aveva notato l'avvicinarsi al bar di un gruppo di tifosi, nel frattempo scesi dai pullman, pari al massimo a venti persone, ma aveva affermato di non avere visto da quale mezzo di trasporto queste persone fossero scese.
Orbene, la porta laterale dei pullman, dalla quale i tifosi erano scesi, era rivolta dal lato opposto della strada rispetto a quello in cui si trova il bar OMISSIS, ma il OMISSIS aveva potuto distintamente notare un soggetto che cercava di forzare, al fine di scendere rapidamente, la porta anteriore del pullman parcheggiata all'altezza dell'intersezione semaforica di via Leone IV, ossia, secondo quanto riferito dallo stesso teste, il quarto o il quinto pullman del convoglio.
Gli elementi sino ad oggi acquisiti, pertanto, non consentivano di determinare con certezza da quale (o quali) pullman provenissero i responsabili dei danneggiamenti e delle aggressioni consumatesi al bar OMISSIS.
Sebbene nel parallelo procedimento penale un soggetto individuato sul primo pullman del corteo fosse stato tratto in arresto in flagranza a seguito dell'identificazione compiuta da due testimoni, i quali avrebbero riconosciuto il medesimo come uno dei due feritori, tuttavia le indagini — ed in particolare le identificazioni ed i riconoscimenti, sia de visu sul posto, che fotografici- avevano riguardato esclusivamente gli occupanti del primo pullman.
I deficit correlati alle modalità di svolgimento delle prime investigazioni svolte in loco trascorsi pochi minuti dalle aggressioni lasciavano quindi spazio a perplessità nella ricostruzione dei fatti: da un lato, le aggressioni avrebbero potuto essere state perpetrate da soggetti provenienti da più di un mezzo- circostanza impossibile da verificare stante la mancata identificazione degli occupanti di tutti gli altri veicoli (in totale, si ribadisce, pari ad un numero fra 15 e 20 pullman)-, dall'altro ai testi era stato mostrato un unico album fotografico formato esclusivamente dalle fotografie degli occupanti del primo pullman, con conseguente elevato rischio di errore sui riconoscimenti.
Nessun rilievo poteva poi essere attribuito all'esito della perquisizione veicolare svolta sul pullman targato OMISSIS su cui viaggiavano gli odierni prevenuti, in quanto i coltelli sequestrati erano stati tutti rinvenuti in prossimità del bar OMISSIS e non già sul pullman, come erroneamente indicato nei provvedimenti daspo, come emergeva dall'annotazione di p.g. redatta dal Commissariato Aurelio.
In relazione agli odierni ricorrenti, non emergeva quindi alcun elemento idoneo a ricondurli sulla scena dei fatti criminosi, tant'è che solo ad alcuni occupanti del mezzo era stata attribuita una condotta individuale, ma costoro erano stati destinatari di singoli provvedimenti di daspo diversi da quelli dei ricorrenti.
Si è costituita l’Amministrazione intimata resistendo al ricorso.
Alla camera di consiglio del 24 gennaio 2017 è stata disposta istruttoria al fine di acquisire dall’Amministrazione resistente tutta la documentazione posta a fondamento dell’adozione dei provvedimenti gravati, unitamente ad una relazione sui fatti di causa.
Alla camera di consiglio del 7 marzo 2017 la Sezione ha ritenuto che le esigenze cautelari prospettate con il ricorso fossero adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza per la discussione della causa nel merito per il 21 novembre 2017, alla quale il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
Il provvedimento di Daspo di gruppo impugnato si fonda sul fatto che i ricorrenti sono stati ritenuti responsabili di atti vandalici all'interno dell'esercizio pubblico denominato "OMISSIS", e coinvolti in un’aggressione nel corso della quale venivano feriti con un coltello due avventori del locale.
Il provvedimento specifica che i destinatari del Daspo viaggiavano sul pullman targato OMISSIS che, alle ore 00.50 del 22 maggio 2016, percorreva Viale Delle Milizie e giungeva in prossimità di Via Leone IV; “gli occupanti del veicolo, approfittando della momentanea sosta del mezzo a causa del traffico congestionato, azionavano i comandi di emergenza per l'apertura dei due portelloni, al fine di scendere e dirigersi in maniera compatta verso il locale. L'attacco posto in essere all'interno ed all'esterno del suindicato esercizio pubblico, particolarmente violento e sicuramente inaspettato da parte della clientela al momento presente, impegnata in parte a festeggiare un compleanno e non riconducibile ad alcuna appartenenza sportiva, tantomeno "ultras", si è svolto con inaudita ferocia in un brevissimo frangente temporale, durante il quale si è consumata una brutale aggressione al termine della quale due clienti sono stati gravemente attinti da colpi di arma da taglio nelle regioni addominali e lombari, la cui gravità delle ferite ha imposto un urgente ricovero degli stessi in codice rosso presso i più vicini nosocomi. All'interno del locale venivano altresì lanciate sedie, distrutte le suppellettili e gli arredamenti e veniva spaccata la vetrata esterna del locale; alcuni degli avventori che tentavano di ripararsi all'interno della cucina del ristorante venivano inseguiti dagli aggressori. Al termine dell' azione devastatrice, i facinorosi risalivano sui pullman, ma personale di Polizia isolava l'autobus dai quale erano discesi i tifosi facenti parte del gruppo autore dell'aggressione agli avventori del Bar, che veniva subito accompagnato presso il Commissariato di P.S. Aurelio, dove al termine dei preliminari accertamenti, confortati anche dalle dichiarazioni acquisite dai testimoni, veniva tratto in arresto per tentato omicidio uno dei soggetti che si trovava sul veicolo e dove si procedeva alla identificazione e al fotosegnalamento di tutti i soggetti presenti sul pullman”.
Tali circostanze trovano puntuale riscontro nell’esame degli atti redatti dalla polizia giudiziaria intervenuta sul posto a seguito dell’aggressione.
In particolare, dalla comunicazione della notizia di reato del 22 maggio 2016 risulta che il personale del Reparto Mobile di Napoli, con sigla radio RN 331, intervenuto per scortare i pullman dei tifosi milanisti che ripartivano da Roma al termine della partita, ha comunicato via radio a tutto il dispositivo di scorta, che “i tifosi dei tre pullman che precedevano erano scesi dai mezzi con delle spranghe e dei bastoni. In particolare l'equipaggio di cui sopra segnalava che i tifosi si stavano recando verso un bar sito in Via Leone IV angolo Via delle Milizie”.
Gli operanti intervenuti sul posto apprendevano poi da alcuni avventori del bar che, all'interno dell'esercizio commerciale, vi era una persona ferita in modo grave a seguito della condotta posta in essere dai tifosi milanisti.
Dal verbale risulta altresì che il teste OMISSIS, al quale venivano mostrati gli occupanti del primo pullman dei tifosi del OMISSIS , riconosceva senza ombra di dubbio, nella persona del OMISSIS l'autore del ferimento; il OMISSIS riferiva che il OMISSIS, facente parte del gruppo dei tifosi milanisti, dopo essere entrato all'interno del bar volontariamente colpiva, con un coltello, una persona di sesso maschile la quale era intenta a consumare un pasto all'interno dell'esercizio commerciale. OMISSIS, titolare dell’esercizio commerciale, riferiva che il Palmieri era stato attinto da un fendente mentre si trovava all'interno del bar mentre il OMISSIS si trovava all'esterno dell'esercizio commerciale.
Anche il teste OMISSIS, dopo essere stato escusso, era stato sottoposto ad individuazione fotografica, ed aveva riconosciuto in OMISSIS l'autore del reato.
Dall’informativa della DIGOS del 30 maggio 2016 si evince poi che alle ore 00.50 circa del 22 maggio, il corteo dei pullman, che transitava ad una velocità particolarmente moderata a causa del traffico congestionato dagli altri veicoli in deflusso dallo Stadio Olimpico, al crocevia con Via Leone IV, sarebbe stato oggetto di provocazioni gestuali e verbali da parte di un soggetto al momento ancora non identificato, il quale, nella circostanza, si era portato al centro dell'incrocio stradale; numerosi i appartenenti al contesto ultras milanista a bordo dei mezzi in transito, in particolare dei pullman targati OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, che stavano trasportando la tifoseria ultras milanista del gruppo "CURVA SUD", azionando le aperture di emergenza, si erano diretti verso il vicino locale OMISSIS, ubicato in Via OMISSIS, ritenendo, verosimilmente, che all'interno dello stesso vi fosse il soggetto che poco prima li aveva derisi.
Nel corso dell’irruzione nel locale OMISSIS e OMISSIS erano stati gravemente attinti da colpi di arma da taglio nelle regioni addominali e lombari.
Come evidenziato negli atti di indagine, attesa la presenza, nel dopo partita, del OMISSIS all'interno del pullman tg. OMISSIS, i cui componenti sono stati tutti sottoposti a foto-segnalamento, nonché il rinvenimento del materiale trovato a bordo di tale mezzo (tubi in PVC da 1/2 pollice di colore verde), analogo al materiale rinvenuto e sottoposto a sequestro dal personale DIGOS in Via Andrea Doria immediatamente dopo l'aggressione, e tenuto conto della circostanza che lo stesso servizio di scorta ha riferito che i soggetti autori dell’aggressione erano scesi dai primi tre pullman, deve ritenersi che il gruppo autore dei fatti fosse a bordo del citato pullman, al più coadiuvato da qualche altro elemento a bordo dei successivi pullman, targati OMISSIS e OMISSIS.
Del resto, il fatto che eventuali coautori dei fatti provenissero anche dai successivi pullman non inficia certamente gli elementi di responsabilità ravvisabili nei confronti dei soggetti che si trovavano a bordo del primo pullman, le cui condotte avrebbero ben potuto convergere nel corso dell’aggressione.
Di conseguenza, il provvedimento in questa sede impugnato risulta correttamente motivato e pienamente aderente agli elementi che emergono dall’istruttoria procedimentale.
Il ricorso va quindi respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;
condanna i ricorrenti alla rifusione in favore dell’Amministrazione resistente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Alessandro Tomassetti, Consigliere
Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore