T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 4404/2021

Pubblicato il 14/04/2021

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da-OMISSIS--OMISSIS-con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avv.ti Monica Borromini e Stefano Mattii che lo rappresentano e difendono nel presente giudizio

contro

UNIONE NAZIONALE INCREMENTO RAZZE EQUINE, in persona del legale rappresentante p.t. – non costituita in giudizio

per l'annullamento

della decisione n. 168/08, resa all’esito dell’udienza del 16/04/08 e depositata il 23/04/08, con cui la Commissione di disciplina di prima istanza dell’UNIRE ha applicato al ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione, per mesi quattro, dalla qualifica di allenatore e da ogni altra qualifica eventualmente rivestita e della multa di euro mille/00 in quanto allenatore del cavallo -OMISSIS-, risultato positivo alla sostanza 16 Beta idrossi stanozololo, anabolizzante steroideo, in occasione della Corsa “-OMISSIS-” disputatasi l’-OMISSIS-presso l’ippodromo di -OMISSIS-;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2021 il dott. Michelangelo Francavilla;

Considerato che la pubblica udienza si è svolta, ai sensi degli artt. 25 d. l. n. 137/2020 e 4 d. l. n. 28/2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13/03/2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso, consegnato per la notifica all’ufficiale giudiziario il 04/06/08 e depositato in pari data, -OMISSIS--OMISSIS-ha adito il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – sezione di-OMISSIS-per l’annullamento della decisione n. 168/08, resa all’esito dell’udienza del 16/04/08 e depositata il 23/04/08, con cui la Commissione di disciplina di prima istanza dell’UNIRE ha applicato al ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione, per mesi quattro, dalla qualifica di allenatore e da ogni altra qualifica eventualmente rivestita e della multa di euro mille/00 in quanto allenatore del cavallo -OMISSIS-, risultato positivo alla sostanza 16 Beta idrossi stanozololo, anabolizzante steroideo, in occasione della Corsa “-OMISSIS-” disputatasi l’-OMISSIS-presso l’ippodromo di -OMISSIS-.

Con ordinanza n. 119/08 del 10/06/08 il T.R.G.A. - sezione di-OMISSIS-ha accolto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.

L’Unione Nazionale Incremento Razze Equine - UNIRE, costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 27/06/08, con successivo atto depositato il 04/07/08 ha proposto al Consiglio di Stato ricorso per regolamento di competenza indicando la competenza del TAR Lazio – sede di Roma.

Con atto depositato il 01/08/08 il -OMISSIS-ha aderito al regolamento di competenza.

Con ordinanza n. 8/08 dell’08/08/08 il T.R.G.A. – sezione di-OMISSIS-, ai sensi dell’art. 31 l. n. 1034/71, ha disposto la trasmissione degli atti, per competenza, al TAR Lazio – sede di Roma.

Con atto depositato il 25/09/08 il ricorrente si è costituito davanti a questo Tribunale.

All’udienza del 23/03/21 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

-OMISSIS--OMISSIS-chiede l’annullamento della decisione n. 168/08, resa all’esito dell’udienza del 16/04/08 e depositata il 23/04/08, con cui la Commissione di disciplina di prima istanza dell’UNIRE ha applicato al ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione, per mesi quattro, dalla qualifica di allenatore e da ogni altra qualifica eventualmente rivestita e della multa di euro mille/00 in quanto allenatore del cavallo -OMISSIS-, risultato positivo alla sostanza 16 Beta idrossi stanozololo, anabolizzante steroideo, in occasione della Corsa “-OMISSIS-” disputatasi l’-OMISSIS-presso l’ippodromo di -OMISSIS-.

Con un primo motivo di ricorso (rubricato nel gravame sub 2) il ricorrente deduce la violazione dei principi di imparzialità ed efficienza e dell’art. 10 del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite perché le seconde analisi sarebbero state eseguite nel medesimo laboratorio che avrebbe proceduto alle prime analisi laddove il giudizio dell’analista sarebbe discrezionale e non sarebbe vincolato, come ritenuto dalla Commissione.

Il motivo è infondato.

Secondo l’art. 10 del “Regolamento per il controllo delle sostanze proibite”, deliberato dal Commissario straordinario dell’UNIRE il 6 agosto 2002 e approvato con D.M. n. 797 del 16 ottobre 2002, “in caso di non negatività alle prime analisi, entro 30 giorni dalla corsa, il laboratorio che le ha eseguite deve, sollecitamente ed in modo riservato, comunicarne l’esito all’UNIRE e contemporaneamente alla Commissione Scientifica, la quale, nell’approntare il fascicolo di sua competenza da trasmettere agli organi disciplinari, può chiedere al laboratorio qualsiasi documento o analisi già effettuata o approfondimenti analitici da svolgere sul campione di seconda analisi”.

In base al comma 2 dell’art. 10, alle seconde analisi deve essere invitato ad assistere il proprietario e l’allenatore del cavallo personalmente o per mezzo di persona da loro delegata.

Inoltre, ai sensi dell’art. 8 comma 1 del Regolamento, “il campione prelevato è diviso in due parti, di cui una destinata alle prime analisi e l’altra destinata alle seconde analisi in conformità a quanto disposto dalle normative (art. 6) emanate dalla Federazione delle Autorità Ippiche Mondiali (F.I.A.H.)”.

Il Consiglio di Stato ha, in più occasioni, affermato, sulla base di tali disposizioni, che:

- il laboratorio il quale abbia effettuato la prima analisi con esito di non negatività può essere investito anche delle seconde analisi e ciò in quanto le seconde analisi non possono qualificarsi alla stregua di mezzo di gravame contro le risultanze delle prime, bensì quale strumento di comparazione con queste e di approfondimento analitico, a garanzia dell’univocità scientifica del relativo esito;

- esse, infatti, costituiscono essenzialmente, più che una revisione e/o un riesame, un accertamento ex novo, in contraddittorio con l’interessato, del secondo recipiente dell’unico prelievo effettuato sul cavallo; di conseguenza, le seconde analisi si inseriscono, quale subprocedimento, nel procedimento volto alla verifica della presenza di sostanze dopanti, forgiato secondo regole standardizzate a livello internazionale, in modo da garantire la scientificità dei risultati degli accertamenti medesimi;

- va, infine, considerato che alle seconde analisi può partecipare direttamente la parte privata, se del caso anche delegando un sanitario di fiducia, al fine di operare un controllo immediato e diretto sull’attività di analisi. Le maggiori garanzie procedimentali prescritte quindi dal citato regolamento (art. 10, comma 2), per lo svolgimento delle seconde analisi, escludono la configurabilità della violazione di un diritto di difesa, atteso che la disciplina regolamentare abilita l’interessato a controdedurre rispetto alle prime analisi e persino a presenziarvi personalmente, cosicché non assume particolare rilievo, proprio in ragione della diversità strutturale e funzionale del subprocedimento delle controanalisi, che le stesse siano eseguite nel medesimo laboratorio e/o dalla medesima persona fisica in seno allo stesso laboratorio, non potendosi ravvisare – anche in relazione agli strumenti di difesa garantiti – una lesione dei principi di trasparenza e imparzialità;

- pertanto non sussiste una situazione di incompatibilità, in capo al laboratorio che ha eseguito le seconde analisi (Consiglio di Stato n. 7114/19, Cons. Stato n. 690/17, Cons. Stato n. 1096/15).

Con la seconda censura (nel gravame rubricata sub 3) il ricorrente deduce la violazione dell’art. 6 della Conferenza delle Autorità Ippiche e dell’Allegato 3 punto 18 del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite in quanto il laboratorio che ha effettuato le analisi non sarebbe accreditato né rispetterebbe le altre prescrizioni presenti nel citato Allegato.

Il motivo è infondato.

L’Allegato 3 del Regolamento prevede espressamente, al punto 18 (rubricato “Laboratori”) che “L’obiettivo dei paesi firmatari è che i loro laboratori:

*siano accreditati conformemente alla guida ISO/IEC17025 “Condizioni generali di competenza richieste ai laboratori di analisi e di verifica” e al documento complementare ILAC G7 “Condizioni di accreditamento e criteri di funzionamento dei laboratori ippici”;

* applichino le disposizioni della “Guida per il rilevamento delle sostanze proibite” (Parte B dell’ILAC G7);

* rispettino le “Specifiche di rendimento della Federazione delle Autorità Ippiche”; * partecipino a test fra laboratori (comma 5 9/b) della Guida ISO/IEC 17025:1999”.

Come ha avuto modo di affermare il giudice di appello, “l’incipit della disposizione “l’obiettivo dei paesi firmatari…” qualifica la norma come programmatica e non precettiva, prefigurando sostanzialmente un risultato da raggiungere nella organizzazione e nel funzionamento dei laboratori”; la disposizione, pertanto, crea un obbligo di conformarsi ad essa, ma non prevedendo termini in proposito, non conduce affatto a ritenere la illegittimità delle attività svolte dai laboratori già esistenti, nelle more dell’adeguamento (Cons. Stato n. 692/17).

Deve, di conseguenza, ritenersi, che i laboratori esistenti che svolgano analisi incaricati dall’UNIRE, legittimamente svolgano la loro attività, soprattutto quando, come nel caso di specie, siano determinate le procedure seguite nella effettuazione delle analisi, queste seguano modalità corrispondenti alle regole tecnico-scientifiche del settore e sia garantita la partecipazione ed il controllo, da parte dei privati, delle attività svolte.

Con la terza censura (rubricata nell’atto introduttivo sub 4) il ricorrente prospetta l’illegittimità della mancata acquisizione, anche da parte della Commissione di disciplina, della documentazione analitica delle analisi e, in particolare, dei cromatogrammi e degli spettri di massa.

Il motivo è infondato.

Dal Regolamento UNIRE per il controllo delle sostanze proibite, che pur disciplina analiticamente le operazioni di prelievo e confezionamento dei campioni (cfr. artt. 7 e 8), non si evince alcun obbligo di acquisizione nel fascicolo degli spettri e dei cromatogrammi delle analisi, i quali fanno parte essi stessi delle analisi effettuate dal laboratorio per giungere al risultato di positività; inoltre, alle seconde analisi ha diritto di assistere un sanitario di fiducia della parte (art. 10 del Regolamento), il quale può in tale sede avere accesso direttamente alla verifica degli spettri e cromatogrammi (Cons. Stato n. 7114/19, Cons. Stato n. 7102/19).

Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Il Collegio ritiene di non dovere emettere alcuna statuizione in ordine alle spese processuali stante la mancata costituzione, davanti a questo Tribunale, dell’ente intimato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definendo il giudizio, così provvede:

1) respinge il ricorso;

2) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52 d. lgs. n. 196/03 e 9 Reg. UE n. 2016/679, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dall’art. 25 comma 2 d. l. n. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore

Francesca Mariani, Referendario

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