T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 4469/2021

Pubblicato il 16/04/2021

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da-OMISSIS--OMISSIS-, in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della “-OMISSIS-SNC DI -OMISSIS- -OMISSIS-& C.”, e -OMISSIS--OMISSIS-, in proprio ed in qualità di legale rappresentante della “-OMISSIS- -OMISSIS- SRL DI -OMISSIS--OMISSIS-”, entrambi con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avv.ti Luciano Costanzo e Giovanni Sibilio che li rappresentano e difendono nel presente giudizio

contro

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio

per l'annullamento

dei seguenti atti:

- nota prot. n. 395/2021 del 04/03/21, con la quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive, della Qualità Agroalimentare, Ippica e della Pesca PQAI – Anagrafe Equina e Benessere Animale del Cavallo Sportivo ha comunicato, ai sensi degli artt. 10 e 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, che le analisi antidoping sul cavallo -OMISSIS- avevano dato esito positivo e, per l’effetto, ha disposto l’allontanamento del cavallo dalla partecipazione a corse, manifestazioni o attività riproduttiva per due anni, nonché la sospensione in via cautelare del premio in pagamento vinto;

- esiti delle analisi effettuate e processo verbale di prelievo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella pubblica udienza del giorno 13 aprile 2021 il dott. Michelangelo Francavilla;

Considerato che la pubblica udienza si è svolta, ai sensi degli artt. 25 d. l. n. 137/2020 e 4 d. l. n. 28/2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13/03/2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;

Ritenuto di potere definire il giudizio con le forme dell’udienza pubblica ai sensi dell’art. 74 c.p.a., avendo, nel corso della camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, le parti espresso consenso, a tal fine, e rinunciato ai termini di legge;

Considerato, poi, in fatto, che i ricorrenti impugnano la nota prot. n. 395/2021 del 04/03/21, con la quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive, della Qualità Agroalimentare, Ippica e della Pesca PQAI – Anagrafe Equina e Benessere Animale del Cavallo Sportivo ha comunicato, ai sensi degli artt. 10 e 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, che le analisi antidoping sul cavallo -OMISSIS- avevano dato esito positivo e, per l’effetto, ha disposto l’allontanamento del cavallo dalla partecipazione a corse, manifestazioni o attività riproduttiva per due anni, nonché la sospensione in via cautelare del premio in pagamento vinto, e gli esiti delle analisi effettuate e il processo verbale di prelievo;

Considerato, in diritto, che il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato, in particolare, che:

- deve essere disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Ministero resistente;

- sul punto, la Sezione condivide l’orientamento giurisprudenziale per cui l’impugnazione di sanzioni disciplinari irrogate dal Ministero delle politiche agricole a carico di allenatori, fantini e/o proprietari di cavalli per comportamenti contrari al regolamento sportivo dello stesso ente in relazione all’attività ippica che lo stesso Ministero ha in cura e sulla quale esso esercita il proprio diretto controllo pubblicistico, attiene alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, trattandosi di atti adottati da soggetto di diritto pubblico nell’esercizio di una potestà pubblica, estranei pertanto all’ambito di applicazione del d.l. n. 220/2003, ed idonei a produrre modificazioni delle posizioni soggettive del settore di competenza le quali assumono, dunque, consistenza di interesse legittimo (in questo senso TAR Lazio – Roma n. 2346/21, TAR Lazio – Roma n. 1048/18, TAR Lazio – Roma n. 9890/17, TAR Lazio – Roma n. 9257/17);

- con riferimento al merito della causa, con un’unica articolata censura i ricorrenti prospettano la violazione degli artt. 2, 3, 27, 41 e 97 della Costituzione, 10 e 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, 3 l. n. 241/90, del decreto del Capo Dipartimento n. 1554 del 24/4/2020 ed eccesso di potere, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento in quanto la positività dell’animale, contestata dal Ministero resistente, non sarebbe stata ancora confermata dall’esito delle controanalisi, richieste e non ancora effettuate, e dall’esibizione della documentazione analitica delle analisi, anch’essa richiesta con istanza di accesso ma non ancora esibita. Inoltre, il difetto d’istruttoria nella fattispecie sarebbe confermato dal fatto che il cavallo, appena una settimana prima, e precisamente il 10/01/21, avrebbe partecipato al -OMISSIS-e sarebbe risultato negativo all’esame del doping;

- le censure in esame sono infondate;

- secondo gli artt. 10 e 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite (tratto dal sito internet dell’UNIRE):

a) “in caso di positività del campione A, il laboratorio che ha eseguito le analisi deve, sollecitamente ed in modo riservato, comunicarne l’esito all’Amministrazione che si riserva di trasmettere la documentazione alla Commissione Scientifica la quale può richiedere a sua volta al laboratorio qualsiasi documento o analisi già effettuata o approfondimenti analitici da svolgere sul campione di seconda analisi.

La riscontrata positività del cavallo ed il consequenziale periodo di allontanamento vengono resi noti dall’Amministrazione attraverso la pubblicazione sul sito web e la contemporanea comunicazione al proprietario ed all’allenatore secondo le vigenti modalità.

L’allontanamento decorre dal giorno successivo a quello della suddetta pubblicazione e contemporanea comunicazione.

L’Amministrazione sospende, altresì, cautelarmente il pagamento dei premi.

Gli interessati, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione sul sito e dall’inoltro della comunicazione di cui sopra devono trasmettere all’Amministrazione eventuale istanza di effettuazione dell’analisi del campione B. La stessa viene eseguita, a scelta del richiedente, in uno dei laboratori indicati dall’Amministrazione accreditati secondo la vigente normativa. In tal caso il richiedente accetta le condizioni e modalità stabilite ed in uso presso il laboratorio prescelto per quanto attiene la partecipazione dei soggetti autorizzati ad assistere” (articolo 10);

b) “nel rispetto prioritario della tutela del benessere animale, l’ASSI dispone in via cautelare l’allontanamento del cavallo, risultato positivo alla prima analisi, dalla partecipazione a corse o manifestazioni per 30 giorni decorrenti dalla data della notifica del provvedimento da parte dell’Ufficio veterinaria e benessere animale secondo le modalità previste all’art.10.

Se la positività riscontrata in prima analisi, quale esito di un prelievo post-corsa, in allenamento o ad un’asta pubblica, fa riferimento alla presenza di uno steroide anabolizzante o di un suo metabolita o di un isomero di steroide anabolizzante o di un suo metabolita, o alla presenza di ormoni della crescita il cavallo è escluso dalle corse e dalla riproduzione per un periodo di due anni. Decorso tale periodo, il cavallo, può essere riammesso a partecipare alle corse o all’attività riproduttiva, previa effettuazione di nuovo controllo antidoping, il cui risultato dovrà essere negativo.

I diversi periodi di allontanamento decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della riscontrata positività del cavallo sul sito web dell’Amministrazione e della comunicazione inoltrata ai sensi del presente Regolamento” (articolo 11);

- il gravato provvedimento del 03/04/21 è stato emesso in pedissequa attuazione delle disposizioni in esame in quanto il Ministero, a seguito della positività dell’animale ivi indicato alla sostanza “Testosterone proprionato”, ha disposto l’allontanamento del cavallo dalla partecipazione a corse, manifestazioni e all’attività riproduttiva per due anni e la sospensione del pagamento del premio;

- le misure in esame non sono dagli articoli 10 e 11 del Regolamento condizionate all’espletamento delle controanalisi, che secondo le predette disposizioni attengono ad una fase successiva e il cui esito potrà, se del caso, giustificare l’annullamento della sanzione, né all’esibizione degli atti concernenti le prime analisi;

- l’accertata negatività del cavallo nella corsa di una settimana prima costituisce circostanza priva di significatività ai fini dell’apprezzamento della fondatezza del gravame dal momento che la positività riscontrata può conseguire all’assunzione di sostanze anabolizzanti in un periodo successivo allo svolgimento della corsa del 10/01/21;

- da ultimo, la contestazione relativa all’inattendibilità delle analisi espletate da Unirelab per il mancato rispetto delle linee guida di riferimento, prospettata nella relazione tecnica richiamata dalle memorie depositate dai ricorrenti in date 09/04/21 e 12/04/21, costituisce censura da ritenersi inammissibile in quanto per la prima volta proposta con le predette memorie non notificate al Ministero intimato;

Considerato che, per questi motivi, il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definendo il giudizio, così provvede:

1) respinge il ricorso;

2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 52 d. lgs. n. 196/03 e 9 Regolamento UE n. 2016/679, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dall’art. 25 comma 2 d. l. n. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore

Roberta Cicchese, Consigliere

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