T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 4472/2021

Pubblicato il 16/04/2021

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da -OMISSIS--OMISSIS-con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avv.ti Domenico Pavoni e Stefano Mattii che lo rappresentano e difendo nel presente giudizio

contro

UNIONE NAZIONALE INCREMENTO RAZZE EQUINE – UNIRE, in persona del legale rappresentante p.t. – non costituita in giudizio

per l'annullamento

della decisione n. 707/a/t, depositata l’01/10/07, con cui la Commissione di disciplina di appello dell’UNIRE ha confermato la decisione n. 108/07 con cui la Commissione di disciplina di prima istanza ha applicato, nei confronti del -OMISSIS-, la sanzione disciplinare della sospensione di mesi due dalla qualifica di allenatore e la multa di euro 500,00 per la positività del cavallo -OMISSIS-alla sostanza ossifenilbutazone, accertata in occasione della corsa “-OMISSIS-” disputatasi a -OMISSIS;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2021 il dott. Michelangelo Francavilla;

Considerato che la pubblica udienza si è svolta, ai sensi degli artt. 25 d. l. n. 137/2020 e 4 d. l. n. 28/2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13/03/2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 23/11/07 e depositato in date 28/11/07 e 04/12/07 -OMISSIS--OMISSIS- ha adito il TAR Marche per l’annullamento della decisione n. 707/a/t, depositata l’01/10/07, con cui la Commissione di disciplina di appello dell’UNIRE ha confermato la decisione n. 108/07 con cui la Commissione di disciplina di prima istanza ha applicato, nei confronti del -OMISSIS-, la sanzione disciplinare della sospensione di mesi due dalla qualifica di allenatore e la multa di euro 500,00 per la positività del cavallo -OMISSIS-alla sostanza ossifenilbutazone, accertata in occasione della corsa “-OMISSIS-” disputatasi a -OMISSIS-.

Con memoria depositata il 04/12/07 l’UNIRE ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 483/07 del 04/12/07 il TAR Marche ha accolto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.

Con atto depositato il 19/12/07 l’UNIRE ha proposto regolamento di competenza al Consiglio di Stato prospettando la competenza del TAR Lazio - Roma.

Con atto depositato il 21/12/07 il ricorrente ha aderito al regolamento di competenza.

Con ordinanza n. 4/08 del 19/02/08 il TAR Marche, ai sensi dell’art. 31 l. n. 1034/71, ha disposto la trasmissione del fascicolo, per competenza, al TAR Lazio – Roma.

Con atto depositato il 26/03/08 il ricorrente si è costituito in giudizio davanti al TAR Lazio – Roma.

Alla pubblica udienza del 23/03/21 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

-OMISSIS--OMISSIS- impugna la decisione n. 707/a/t, depositata l’01/10/07, con cui la Commissione di disciplina di appello dell’UNIRE ha confermato la decisione n. 108/07 con cui la Commissione di disciplina di prima istanza ha applicato, nei confronti del -OMISSIS-, la sanzione disciplinare della sospensione di mesi due dalla qualifica di allenatore e la multa di euro 500,00 per la positività del cavallo -OMISSIS-alla sostanza ossifenilbutazone, accertata in occasione della corsa “-OMISSIS-” disputatasi a -OMISSIS-.

Con la prima censura (rubricata nel gravame sub II) il ricorrente prospetta la violazione dell’art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione di disciplina di appello nella decisione impugnata, la disposizione in esame prevederebbe la sola responsabilità dell’allenatore ma non anche la pena.

Il motivo è infondato.

Secondo l’art. 11 del Regolamento, nella versione applicabile ratione temporis alla fattispecie (quale desumibile dalla copia depositata dalla stessa parte ricorrente):

- “la positività del cavallo o il rifiuto di sottoporre lo stesso ai previsti controlli antidoping, accertati in esito a procedimento disciplinare, comporta: la sospensione temporanea nelle autorizzazioni, licenze o patenti di cui è titolare, rilasciate dall’Ente, da un minimo di due mesi ad un massimo di dodici mesi e la multa da euro 500,00 a euro 6.000,00 oltre al distanziamento totale del cavallo dall’ordine di arrivo con conseguente perdita di ogni eventuale premio vinto e/o indennità” (comma 3);

- “l’allenatore è in ogni caso ritenuto responsabile della positività rilevata, anche per atti commessi da suoi familiari, collaboratori e dipendenti nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti, salvo non provi che l’evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo” (comma 6).

L’interpretazione sistematica delle disposizioni in esame induce a ritenere che, nei confronti dell’allenatore, debba essere applicata la sanzione prevista dal comma 3; ed, infatti, il comma 6 sancisce la responsabilità, “in ogni caso”, dell’allenatore in ordine alla “positività rilevata” ovvero proprio in relazione a quella condotta per la quale il comma 3 espressamente prevede la sanzione della sospensione delle qualifiche e la sanzione pecuniaria ivi indicate.

L’opzione ermeneutica in esame è, altresì, supportata da una considerazione di ordine logico per cui sarebbe non ragionevole ritenere che il Regolamento abbia espressamente previsto la responsabilità dell’allenatore per la positività rilevata nell’animale e abbia omesso di sanzionare tale condotta.

Con il secondo motivo (rubricato nell’atto introduttivo sub III) il ricorrente prospetta la violazione dell’art. 10 del Regolamento e l’eccesso di potere perché le prime e le seconde analisi sarebbero state effettuate presso il medesimo laboratorio.

La censura è infondata.

Secondo l’art. 10 del “Regolamento per il controllo delle sostanze proibite”, deliberato dal Commissario straordinario dell’UNIRE il 6 agosto 2002 e approvato con D.M. n. 797 del 16 ottobre 2002, in caso di non negatività alle prime analisi, entro 30 giorni dalla corsa, il laboratorio che le ha eseguite deve, sollecitamente ed in modo riservato, comunicarne l’esito all’UNIRE e contemporaneamente alla Commissione Scientifica, la quale, nell’approntare il fascicolo di sua competenza da trasmettere agli organi disciplinari, può chiedere al laboratorio qualsiasi documento o analisi già effettuata o approfondimenti analitici da svolgere sul campione di seconda analisi.

In base al comma 2 dell’art. 10, alle seconde analisi deve essere invitato ad assistere il proprietario e l’allenatore del cavallo personalmente o per mezzo di persona da loro delegata.

Inoltre, ai sensi dell’art. 8 comma 1 del Regolamento, “il campione prelevato è diviso in due parti, di cui una destinata alle prime analisi e l’altra destinata alle seconde analisi in conformità a quanto disposto dalle normative (art. 6) emanate dalla Federazione delle Autorità Ippiche Mondiali (F.I.A.H.)”.

Il Consiglio di Stato ha, in più occasioni, affermato, sulla base di tali disposizioni, che:

- il laboratorio il quale abbia effettuato la prima analisi con esito di non negatività può essere investito anche delle seconde analisi. Le seconde analisi non possono, infatti, qualificarsi alla stregua di mezzo di gravame contro le risultanze delle prime, bensì quale strumento di comparazione con queste e di approfondimento analitico, a garanzia dell’univocità scientifica del relativo esito;

- esse, infatti, costituiscono essenzialmente, più che una revisione e/o un riesame, un accertamento ex novo, in contraddittorio con l’interessato, del secondo recipiente dell’unico prelievo effettuato sul cavallo. Di conseguenza, le seconde analisi si inseriscono, quale subprocedimento, nel procedimento volto alla verifica della presenza di sostanze dopanti, forgiato secondo regole standardizzate a livello internazionale, in modo da garantire la scientificità dei risultati degli accertamenti medesimi;

- va, infine, considerato che alle seconde analisi può partecipare direttamente la parte privata, se del caso anche delegando un sanitario di fiducia, al fine di operare un controllo immediato e diretto sull’attività di analisi. Le maggiori garanzie procedimentali prescritte quindi dal citato regolamento (art. 10 comma 2) per lo svolgimento delle seconde analisi escludono la configurabilità della violazione di un diritto di difesa, atteso che la disciplina regolamentare abilita l’interessato a controdedurre rispetto alle prime analisi e persino a presenziarvi personalmente, cosicché non assume particolare rilievo, proprio in ragione della diversità strutturale e funzionale del subprocedimento delle controanalisi, che le stesse siano eseguite nel medesimo laboratorio e/o dalla medesima persona fisica in seno allo stesso laboratorio, non potendosi ravvisare – anche in relazione agli strumenti di difesa garantiti – una lesione dei principi di trasparenza e imparzialità;

- pertanto non sussiste una situazione di incompatibilità, in capo al laboratorio che ha eseguito le seconde analisi (Consiglio di Stato n. 7114/19, Cons. Stato n. 690/17, Cons. Stato n. 1096/15).

Con la terza censura (rubricata nell’atto introduttivo sub IV) il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 3 l. n. 241/90 e dell’Allegato 3 del Regolamento in quanto le analisi sarebbero state effettuate da un laboratorio non accreditato e privo dei requisiti previsti dal punto 18 del citato Allegato.

Il motivo è infondato.

L’Allegato 3 del Regolamento prevede espressamente, al punto 18 (denominato “Laboratori”) che “L’obiettivo dei paesi firmatari è che i loro laboratori:

*siano accreditati conformemente alla guida ISO/IEC17025 “Condizioni generali di competenza richieste ai laboratori di analisi e di verifica” e al documento complementare ILAC G7 “Condizioni di accreditamento e criteri di funzionamento dei laboratori ippici”;

* applichino le disposizioni della “Guida per il rilevamento delle sostanze proibite” (Parte B dell’ILAC G7);

* rispettino le “Specifiche di rendimento della Federazione delle Autorità Ippiche”; * partecipino a test fra laboratori (comma 5 9/b) della Guida ISO/IEC 17025:1999”.

Come ha avuto modo di affermare il giudice di appello, “l’incipit della disposizione “l’obiettivo dei paesi firmatari…” qualifica la norma come programmatica, prefigurando sostanzialmente un risultato da raggiungere nella organizzazione e nel funzionamento dei laboratori”; la disposizione, pertanto, crea un obbligo di conformarsi ad essa, ma non prevedendo termini in proposito, non conduce affatto a ritenere la illegittimità delle attività svolte dai laboratori già esistenti, nelle more dell’adeguamento (Cons. Stato n. 692/17).

Deve, di conseguenza, ritenersi, che i laboratori esistenti che svolgano analisi incaricati dall’UNIRE, legittimamente svolgano la loro attività, soprattutto quando, come nel caso di specie, siano determinate le procedure seguite nella effettuazione delle analisi, queste seguano modalità corrispondenti alle regole tecnico-scientifiche del settore e sia garantita la partecipazione ed il controllo, da parte dei privati, delle attività svolte.

Con la quarta censura (rubricata nel gravame sub V) il ricorrente prospetta i vizi di eccesso di potere per travisamento ed illogicità e di violazione degli artt. 10 l. n. 241/90 e 1 del Regolamento di disciplina in quanto le Commissioni di disciplina non avrebbero acquisito la documentazione analitica delle analisi e, in particolare, i cromatogrammi e gli spettri di massa.

Il motivo è infondato.

Dal Regolamento UNIRE per il controllo delle sostanze proibite, che pur disciplina analiticamente le operazioni di prelievo e confezionamento dei campioni (si vedano gli articoli 7 e 8), non si evince alcun obbligo di acquisizione nel fascicolo degli spettri e dei cromatogrammi delle analisi, i quali fanno parte essi stessi delle analisi effettuate dal laboratorio per giungere al risultato di positività; inoltre, alle seconde analisi ha diritto di assistere un sanitario di fiducia della parte (art. 10 del Regolamento), il quale può in tale sede avere accesso direttamente alla verifica degli spettri e cromatogrammi (così Cons. Stato n. 7114/19, Cons. Stato n. 7102/19).

Con la quinta censura (rubricata nel ricorso sub VI) il -OMISSIS- lamenta la violazione degli artt. 17 e 21 del Regolamento di disciplina dell’UNIRE in quanto le decisioni delle Commissioni di disciplina di prima istanza e di appello sarebbero state depositate oltre il termine di venti giorni previsto dagli articoli in esame e decorrente dalla data di svolgimento dell’udienza.

Il motivo è infondato.

Gli articoli 17 e 21 del Regolamento di disciplina prevedono, per la pubblicazione tramite deposito delle sentenze delle Commissioni di prima istanza e di appello, il termine di venti giorni dalla data di celebrazione dell’udienza.

In assenza di una espressa qualificazione normativa di rango primario, nella fattispecie mancante, nel senso della perentorietà, i termini in esame hanno natura evidentemente ordinatoria; la contraria prospettazione di parte ricorrente, postulando, senza una previsione legislativa, la perdita del potere dell’amministrazione di provvedere a causa del mero superamento del termine previsto per il suo esercizio, collide con i principi di riserva di legge e di legalità cui deve informarsi l’azione amministrativa ai sensi degli artt. 95 e 97 Cost..

Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Il Collegio ritiene di non dovere emettere alcuna statuizione in ordine alle spese processuali stante la mancata costituzione, davanti a questo Tribunale, dell’ente intimato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definendo il giudizio, così provvede:

1) respinge il ricorso;

2) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52 d. lgs. n. 196/03 e 9 Reg. UE n. 2016/679, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dall’art. 25 comma 2 d. l. n. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore

Francesca Mariani, Referendario

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