T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 4693/2020

Pubblicato il 05/05/2020

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuele Condo' e Barbara De Marchis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

F.I.P.M. – Federazione Italiana Pentathlon Moderno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Piero Enrico Turetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

- della nota prot. n. 0124 del 13/01/2020, con la quale la Federazione Italiana Pentathlon Moderno ha respinto la richiesta di accesso agli atti formulata dal Sig. OMISSIS con nota del 13/12/2019, acquisita al prot. n. 3985;

- di ogni atto presupposto, connesso o, comunque, conseguenziale, che sia lesivo del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di F.I.P.M. – Federazione Italiana Pentathlon Moderno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2020, celebrata nelle forme di cui all’art. 84 del d.l. n. 18/2020, il dott. Vincenzo Blanda;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L’istante premette di essere un tesserato della F.I.P.M. con la qualifica di tecnico coordinatore di 2^ livello.

Espone, altresì, che il Consiglio Federale ha deliberato l'elenco degli atleti e dei tecnici convocati per il Training Camp Internazionale (anche detto “Collegiale Internazionale”, quale manifestazione formativa di atleti e tecnici e di alto livello) che si è svolto presso la Cecchignola in Roma dal 1/01/2020 al 6/01/2020.

Dando seguito alla decisione del Consiglio Federale, la F.I.P.M. ha diramato l'elenco nominativo dei convocati. Con nota prot. n. 3789 del 02/12/2019 la medesima federazione ha pubblicato un primo elenco che recava il nome dell’interessato, recependo la proposta del Settore Tecnico.

In seguito, con nota prot. n. 3838 del 04/12/2019, la F.I.P.M, ha rettificato la lista dei tecnici partecipanti al Collegiale e ha diramato un nuovo elenco dei convocati dal quale è risultato depennato il ricorrente con la seguente motivazione: “A parziale rettifica della ns del 2/12/2019 sett.tec. prot. n. 3789, in linea con le decisioni del Consiglio Federale nella sua ultima riunione del 29/11/2019”.

Il ricorrente, con nota del 13/12/2019, acquisita al prot. n. 3985 ha chiesto di accedere all’estratto del verbale del Consiglio Federale del 29/11/2019, nonché alla registrazione della predetta riunione di cui alla nota prot. n. 3838 del 04/12/2019, per verificare la ragione della sua esclusione dall'elenco dei convocati per il Training Camp Internazionale presso la Cecchignola in Roma.

Con la nota prot. n. 0124 del 13/01/2020 la F.I.P.M. ha negato l'accesso, opponendo che: (i) la domanda formulata dal ricorrente sarebbe “(...) preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato (…) della Federazione”; (ii) la domanda formulata dal Sig. OMISSIS difetterebbe di un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata giacché

“il Consiglio Federale ha da tempo fissato un proprio orientamento deliberativo secondo il quale anche per la partecipazione a Collegiali – salvo eccezioni, comprovate da effettiva necessità – sono convocati solo Tecnici in possesso di un contratto di collaborazione con la Federazione, circostanza a Lei non riferibile”.

Avverso tale diniego di accesso agli atti di cui alla nota del 13/12/2019, acquisita al prot. n. 3985, ha proposto ricorso l’interessato deducendo i seguenti motivi:

Violazione e falsa applicazione dell'art. 22, C. 1, lettera b) e 24, C. 3, della L. 07/08/1990, n. 241.

L'affermazione contenuta nel diniego secondo cui “il Consiglio Federale ha da tempo fissato un proprio orientamento deliberativo secondo il quale anche per la partecipazione a Collegiali – salvo eccezioni, comprovate da effettiva necessità – siano convocati solo Tecnici in possesso di un contratto di collaborazione con la Federazione, circostanza a Lei non riferibile”, non sarebbe satisfattiva, perché potrebbe non trovare riscontro nella documentazione alla quale il ricorrente ha chiesto l'ostensione.

La F.I.P.M. – Federazione Italiana Pentathlon Moderno si è costituita in giudizio depositando memoria con la quale si oppone alla ostensione degli atti richiesti.

Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 21 aprile 2020.

DIRITTO

In via preliminare occorre verificare se la Federazione Italiana Pentathlon Moderno rientra tra i soggetti che sono sottoposti alle norme in materia di accesso ai documenti disciplinate dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, in quanto l'art. 23 prevede che il diritto all'accesso si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi.

A tale riguardo occorre considerare che le federazioni sportive, dopo la loro trasformazione in soggetti dotati di personalità giuridica privata ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, presentano una duplice natura ed operano in qualità di associazioni di diritto privato e al tempo stesso di organi del CONI per la realizzazione dei fini istituzionali propri di quest'ultimo.

Secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa il diritto di accesso ai documenti può essere esercitato nei loro confronti soltanto in relazione agli atti assunti in quest'ultima veste pubblicistica. (cfr. TAR Toscana, sezione I, 19 giugno 1998, n. 411)

Occorre verificare, quindi, se la partecipazione al Training Camp Internazionale ovvero “Collegiale Internazionale”, quale manifestazione formativa di atleti e tecnici e di alto livello, possa essere considerata nell’ambito di una funzione pubblicistica o di una funzione privatistica.

A tale scopo la Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ. Sez. Un., 16 giugno 1983, n. 4108; Cass. civ. Sez. Un., 9 maggio 1991, n. 5181) ha avuto modo di osservare che le federazioni operano in qualità di associazioni di diritto privato nel caso di applicazione di norme che attengono alla vita interna della federazione, ai rapporti tra le società sportive e tra le società stesse e gli sportivi professionisti.

Nel caso in esame si ritiene che la partecipazione all’incontro formativo non rientra in nessuna delle tre ipotesi, trattandosi di controversia attinente l'accesso a documenti inerenti l'attività formativa di atleti e tecnici e di alto livello.

L'attività di formazione dei tecnici - come il ricorrente - rientra, infatti, tra quelle di tipo pubblico che vengono affidate alle Federazioni come funzionalizzazione dell'interesse di cui è attributario il CONI in qualità di Ente principale che cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale ed in particolare la preparazione degli atleti (art. 2 del D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242).

In ossequio a tali considerazioni la Federazione Italiana Pentathlon Moderno appare dunque rientrare tra quei soggetti pubblici, che l'art. 23 della L. n. 241 del 1990 non esonera dall'obbligo di consentire l'accesso alla documentazione amministrativa, nel momento in cui svolge la funzione pubblica della istruzione del personale addetto a sua volta alla formazione degli atleti e tecnici.

Premesso quanto sopra circa l'ammissibilità del ricorso va osservato che l’istante motiva la propria richiesta di accesso al fine di comprendere la ragione della sua mancata convocazione alla collegiale che si sarebbe dovuta svolgere alla Cecchignola dal 1 al 6 gennaio 2020.

Tale indicazione deve ritenersi sufficiente a radicare l’interesse all’accesso, posto che dal provvedimento impugnato e dagli altri atti allegati al ricorso non è dato comprendere al ricorrente quali siano le ragioni per le quali lo stesso è stato escluso dalla collegiale, sicché la sua istanza di accesso appare legittimamente indirizzata a procurarsi copia dell’estratto del verbale del Consiglio Federale del 29/11/2019 e della registrazione della predetta riunione di cui alla nota prot. n. 3838 del 04/12/2019, quest’ultima qualora esistente.

In senso contrario non vale quanto eccepito dalla federazione resistente secondo cui l’accesso sarebbe volto a consentire al ricorrente di svolgere un controllo generalizzato e di natura esplorativa sull’operato e sulle motivazioni oggetto deli deliberato da parte del Consiglio Federale.

Il ricorrente, infatti, ha chiesto di accedere specificamente ad alcuni documenti (estratto del verbale e registrazione della riunione) che gli consentirebbe di valutare le ragioni della esclusione dalla collegiale in questione. Ciò anche in considerazione del fatto che la Federazione in proposito, solo nella memoria di costituzione, ha inteso osservare che “la proposta del Settore Tecnico - evidentemente e necessariamente non (è n.d.r.) vincolante per l’Organo Federale - di inserimento del suo nominativo nella lista dei convocati al Collegiale del gennaio del 2020”.

In accoglimento del ricorso, dunque, il diniego di accesso espresso dalla F.I.P.M. sulla istanza della ricorrente in data 13/12/2019 deve essere annullato, con conseguente ordinare alla Federazione resistente di rilasciare la documentazione sopra indicata in copia, salvo l'onere della interessato di corrispondere eventuali diritti e spese di riproduzione.

Le spese del giudizio possono essere compensate in relazione alla peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto dichiara illegittimo il diniego espresso dalla Federazione Italiana Pentathlon Moderno alla richiesta di accesso e ordina alla stessa Federazione di rilasciare all’interessato copia degli atti in motivazione indicati, salvo l'onere della ricorrente di corrispondere eventuali diritti e spese di riproduzione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Raffaello Scarpato, Referendario

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