T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 5035/2019
Pubblicato il 18/04/2019
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Cosimato, con domicilio eletto presso il suo studio in Frosinone, viale G. Mazzini n. 5 e domicilio digitale come da PEC indicata in atti;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Frosinone, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
dell’ordinanza del Questore della Provincia di Frosinone n. 2/2017, emessa in data 30 gennaio 2017, notificata il 6 febbraio 2017, ai sensi dell’art. 6, legge 13 dicembre 1989 n.401;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Frosinone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2019 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 7 aprile 2017 e depositato l’11 maggio 2017, il sig. -OMISSIS- ha adito questo Tribunale per impugnare il provvedimento di -OMISSIS- emesso dal Questore della Provincia di Frosinone in data 30 gennaio 2017.
Il provvedimento era originato da due episodi occorsi durante l’incontro di calcio -OMISSIS- presso lo stadio comunale di -OMISSIS-, quando il ricorrente compiva i seguenti atti contrari alla pubblica decenza:
a) durante la partita si abbassava i pantaloni mostrando interamente le natiche in direzione della tifoseria avversaria;
b) a pochi minuti dal termine della gara, unitamente ad altri tifosi, dopo aver fronteggiato un tifoso campano, lo colpiva a mano aperta sul collo.
Conseguentemente, veniva comminato il divieto di accesso per anni tre ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive calcistiche, come nel provvedimento specificate, nonché “nello specifico nel territorio del comune di Frosinone Via Marittima, Piazza Martiri di Valle Rotonda ed ogni altro luogo di fatto interessato alla sosta, al transito e al trasporto dei tifosi”.
2. Avverso il gravato atto, parte ricorrente deduce due motivi di legittimità:
I. Violazione dell’art. 6, comma 1, l. n. 401/1989, per eccessiva genericità del provvedimento gravato nell’indicazione delle competizioni sportive alle quali il ricorrente non può accedere nonché eccessivamente sproporzionato nell’indicazione del divieto di intrattenersi nei luoghi e nella sosta interessate dall’evento, violazione dei principi di specificità e legalità, in quanto il divieto di transito riguarderebbe, in particolare, le zone limitrofe alla sua sede di lavoro (ASL di Frosinone), come specificato nella memoria del 16 giugno 2017.
II. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
3. All’esito camera di consiglio del 20 giugno 2017, con ordinanza cautelare n. 3120/2017, è stata accolta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato limitatamente alla parte in cui ha imposto al ricorrente il divieto di accesso alle aree limitrofe allo stadio specificate nel medesimo provvedimento, con obbligo di riesame, al fine di consentire allo stesso il libero accesso alla propria sede di lavoro.
4. All’esito dell’udienza pubblica del 13 febbraio 2018 è stata disposta la regolarizzazione della firma digitale.
5. All’esito della pubblica udienza del 17 luglio 2018, con ordinanza collegiale n. 10787/2018, è stato chiesto all’amministrazione l’esito del disposto riesame.
6. In data 28 novembre 2018 la resistente amministrazione ha prodotto il provvedimento, emesso in data 27 novembre 2018, di parziale riforma del provvedimento di d.a.s.p.o., nella parte in cui autorizza il ricorrente ad accedere ai luoghi limitrofi allo stadio di Frosinone, al fine di poter raggiungere la propria sede lavorativa.
7. Alla pubblica udienza del 15 gennaio 2019 la causa è passata, infine, in decisione.
DIRITTO
1. Con riguardo al primo motivo di ricorso, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In adempimento dell’ordinanza cautelare n. 3120/2017, il Questore della Provincia di Frosinone ha, infatti, emesso in sede di riesame il provvedimento del 27 novembre 2018 con il quale ha autorizzato il sig. -OMISSIS- ad accedere all’area limitrofa allo stadio di Frosinone, al fine di poter raggiungere la propria sede lavorativa, nei giorni in cui si disputano le manifestazioni sportive di tipo calcistico, laddove coincidano con le giornate lavorative dello stesso.
La riforma in parte qua del gravato provvedimento di -OMISSIS-ha comportato, dunque, rispetto al censurato divieto di transito nei luoghi limitrofi alla sede lavorativa del ricorrente, la cessazione della materia del contendere.
2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta per la parte restante il divieto di accesso alle manifestazioni sportive ivi specificate, è, invece, infondato nel merito.
In materia di provvedimenti di -OMISSIS-la giurisprudenza amministrativa è giunta ormai concordemente ad affermare che:
a) il -OMISSIS-integra una misura non repressiva, bensì di prevenzione e "precauzione di polizia" (cfr. pareri Consiglio di Stato, Sez. I, 25 marzo 2015, nn. 931 e 946): appartiene, cioè, a quel genus di misure che - secondo la dottrina - possono essere definite come strumenti ante o comunque praeter delictum, aventi la finalità di evitare che il singolo che ne è colpito compia fatti di reato, illeciti o comunque tenga comportamenti lesivi di dati interessi, mediante la rimozione o il contenimento delle cause che si pongono alla base della commissione di tali condotte;
b) la valutazione, in concreto, dell'inaffidabilità del soggetto spetta all'autorità amministrativa, la quale è chiamata a un apprezzamento discrezionale nel bilanciamento tra il prevalente interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza dei cittadini e l'interesse privato ad accedere liberamente negli stadi (così, ancora, i citati pareri nn. 931 e 946/2015);
c) pertanto, “tale misura si connota di un'ampia discrezionalità, in considerazione della sua finalità di tutela dell'ordine pubblico” (Cons. St., III, 23 dicembre 2011, n. 6808; VI, 2 maggio 2011, n. 2572);
d) la ravvisata natura dei provvedimenti di -OMISSIS-, quali misure di prevenzione o di polizia, impone che la loro adozione debba risultare motivata con riferimento a comportamenti concreti ed attuali del destinatario, dai quali possano desumersi talune delle ipotesi previste dalla legge come indice di pericolosità per la sicurezza e la moralità pubblica (cfr. Tar Sicilia, Catania Sez. IV, 13 luglio 2015, n. 1938; Tar Toscana, sez. II, 6 giugno 2013, n. 955).
Ciò posto in generale, nella fattispecie particolare portata all’esame di questo collegio, il divieto risulta congruamente motivato avuto riguardo ai due episodi contestati, l’aver mostrato le natiche alla tifoseria avversaria e l’aver messo le mani al collo di un tifoso avversario, quali fatti concretizzanti ipotesi di incitamento o induzione alla violenza, contemplati fra le ipotesi in cui può essere comminato il divieto ai sensi dell’art. 6, comma 1, l. n. 401/1989.
La valutazione discrezionale svolta dall’amministrazione non risulta sul punto affetta da alcun vizio di legittimità, né da alcun difetto di istruttoria, in quanto gli episodi risultano essere stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza che hanno consentito di riconoscere ed identificare il contravventore.
Del pari, congruo appare il giudizio sulla misura della sanzione irrogata, pari ad anni tre, che in ragione dei fatti contestati non appare essere affetto da alcun evidente vizio di contraddittorietà, illogicità o di proporzionalità tra i fatti contestati e la sanzione inflitta.
3. In conclusione, nella parte afferente la censura del divieto di transito nelle aree limitrofe alla sede lavorativa, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere, nella parte attinente le censure avverso il divieto di accesso alle manifestazioni sportive specificate, nella misura di tre anni, il ricorso deve essere respinto.
4. In ragione della parziale soccombenza, si ravvisano giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte dichiara la cessazione della materia del contendere, in parte lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Daniele Dongiovanni, Consigliere
Francesca Romano, Primo Referendario, Estensore