T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 5183/2018

Pubblicato il 10/05/2018

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Mattii, Monica Bonomini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Domenico Pavoni in Roma, via Riboty 28;

contro

Unione Nazionale Incremento Razze Equine (Unire)- non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della sanzione della sospensione da ogni qualifica per mesi 18 e pagamento della multa di euro 4.500,00 - ric. per reg. comp. TAR sez. aut. Bolzano - o.p. 1/08 (rg. 339/07)

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 13 aprile 2018 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il sig. OMISSIS, odierno ricorrente, svolge la professione di guidatore e allenatore di cavalli da corsa al galoppo.

In data 28.08.2006 il cavallo OMISSIS, allenato all’epoca dal ricorrente medesimo, in occasione della corsa tris premio OMISSIS venne sottoposto a controllo antidoping, i cui risultati diedero esito positivo alla benzoilecgonina, metabolita della cocaina. Successivamente, vennero effettuate le seconde analisi di riscontro che confermarono l’esito delle prime.

A cagione di detta positività, il ricorrente fu sottoposto a procedimento disciplinare, a conclusione del quale la Commissione di Prima Istanza dell’Unire gli inflisse la sanzione di mesi 18 di sospensione ed € 4.500,00 di sanzione pecuniaria. L’interessato impugnò tale decisione alla Commissione di Disciplina di Appello, la quale, con provvedimento 748/a/t del 29 ottobre 2007, depositato in data 5 novembre 2007, confermò la sanzione applicata in primo grado.

Contro tale provvedimento è diretto il ricorso in esame.

Tenutasi la pubblica udienza in data 13 aprile 2018, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Contro il provvedimento impugnato vengono dedotti quattro motivi di ricorso.

Col il primo ed il secondo motivo parte ricorrente lamenta la sussistenza di un vizio di violazione di legge ed eccesso di potere (violazione dell’art. 236 del regolamento di disciplina dell’Unire), giacché analisi e controanalisi sono state effettuate, a dire del ricorrente, in spregio della suindicata disposizione, dal medesimo laboratorio Unilerab e che tale laboratorio non era accreditato conformemente alla normativa UNI ISO IEC 17025, in violazione dell’allegato 3 punto 18 del Regolamento per le sostanze proibite.

Con il terzo motivo deduce la violazione degli articoli 2 e 11 del RCSP dell’Unire, in quanto la Commissione di seconda istanza non soltanto avrebbe omesso di tenere conto suoi stessi precedenti (v.allegata decisione del 18.04.2005 riguardante il cavallo OMISSIS) ma avrebbe omesso di motivare sul motivo aggiunto di appello volto a dimostrare che, secondo la migliore scienza sul punto, trattandosi di positività inferiore a 25 ng/ml l’assunzione nel caso in esame era da ritenersi “sicuramente involontaria” e derivante da contaminazione ambientale per contatto con altri cavalli (come dettagliatamente argomentato nella relazione del Prof. OMISSIS dell’Università di Camerino), e avrebbe inoltre omesso di ascoltare, a tal fine, la testimonianza dei trasportatori del cavallo, come richiesto dal ricorrente.

Infine con il quarto motivo lamenta la violazione degli artt.11 e 16 del RCSP in quanto la sospensione avrebbe dovuto al più riguardare l’attività di allenatore e non quella di guidatore, poiché l’art.98 del Regolamento Corse al trotto risulterebbe abrogato dal D.lgs. 449/99.

Il primo e il secondo motivo si appalesano infondati.

Dal tenore letterale dell’art. 10, comma 1, del “regolamento per il controllo delle sostanze proibite”, deliberato dal Commissario Straordinario dell’U.N.I.R.E. il 6 agosto 2002 e approvato con d.m. n. 797 del 16-10-2002 emerge infatti il laboratorio il quale abbia effettuato la prima analisi con esito di “non negatività” può essere investito anche delle seconde analisi. L’art. 236 del regolamento corse, a differenza della norma previgente, infatti non impone più che le controanalisi siano svolte da un laboratorio diverso da quello che ha effettuato le prime analisi. Tale norma prevede invece che le seconde analisi siano assistite da maggiori garanzie procedurali, che consentono all’interessato di dedurre le proprie argomentazioni per confutare il risultato delle prime; sicché non può neppure ritenersi sussistente una ipotesi di irrazionalità del sistema, posto che il secondo procedimento ha comunque una sua ragion d’essere, nonostante l’identità dell’organo procedente (in tal senso, di recente, Cons.Stato, sez.VI, n.692/2017).

Quanto alla doglianza con cui si censura l’illegittimità dell’accertamento perché svolto da laboratorio non accreditato, la medesima decisione del Cons. St. ha evidenziato la natura meramente programmatica della disposizione di riferimento e che, pertanto, seppur non accreditati, “i laboratori esistenti che svolgano analisi incaricati dall’UNIRE, legittimamente svolgano la loro attività, soprattutto quando, come nel caso di specie, siano determinate le procedure seguite nella effettuazione delle analisi, queste seguano modalità corrispondenti alle regole tecnico-scientifiche del settore e sia garantita la partecipazione ed il controllo, da parte dei privati, delle attività svolte”.

Analogamente infondato, secondo la giurisprudenza del TAR Lazio, è il quarto motivo (sent.393/2013).

E’ invece fondato il terzo motivo di ricorso.

Il ricorrente ha infatti depositato in giudizio oltre alla relazione del Prof. Sauro Vittori anche la relazione conclusiva di una speciale commissione preposta allo studio delle problematiche relative alle somministrazioni di cocaina e dei suoi metaboliti ai cavalli da corsa. Da tale documentazione si evince che in caso di riscontro di un dosaggio inferiore ai 25 ng/ml (come avvenuto nel caso concreto), l’assunzione deve ritenersi verosimilmente avvenuta in via involontaria, attraverso le più svariate vie per reiterata contaminazione ambientale, con la conseguenza che il provvedimento appare viziato per omessa motivazione circa i motivi che hanno indotto la Commissione a ritenere, al contrario, che nel caso in esame l’assunzione fosse da ritenersi certamente volontaria, oltre che per difetto di istruttoria in quanto dagli accertamenti effettuati risulta che, al fine di contestare i riscontri forniti dal ricorrente, non vennero effettuati accertamenti sull’assunzione di cocaina né vennero sentiti i trasportatori del cavallo.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento impugnato.

La complessità della vicenda induce il Collegio a disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

Massimo Santini, Consigliere

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it