T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 5527/2018

Pubblicato il 18/05/2018

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Mattii, Monica Bonomini, con domicilio eletto presso lo studio Domenico Pavoni in Roma, via Riboty 28;

contro

L’Unire, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

del provvedimento di sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 6 e multa di euro 1.500,00 nonché per il risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 13 aprile 2018 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe è impugnata, con correlativa richiesta di annullamento, la decisione della Commissione di Disciplina di Appello dell’UNIRE, assunta il 16.6.2008 e depositata l’8.9.2008, che, nell’accogliere il ricorso della Procura della Disciplina dell’UNIRE avverso la decisione della Commissione di Disciplina n. 132/08 (che proscioglieva il ricorrente dall’addebito mossogli in ordine alla violazione delle norme antidoping), ha, in riforma della decisione di primo grado, riconosciuto la responsabilità disciplinare dell’allenatore signor Fadda e gli ha comminato la sanzione disciplinare della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi sei e la multa di euro 1.500,00.

Il ricorrente affida il ricorso a due motivi:

La violazione dell’art. 11 del “Regolamento controllo sostanze proibite” sotto il profilo del mancato accertamento dell’imputabilità neanche a titolo di colpa dell’evento di doping, che invece il provvedimento della Commissione d’Appello ha attribuito al ricorrente; la Commissione non ha tenuto conto che la concentrazione di morfina, riscontrata nelle analisi del cavallo allenato dal ricorrente, nel caso di specie era compatibile con l’assunzione alimentare da fieno per cui l’allenatore non avrebbe avuto alcuna colpa.

L’omessa ponderazione di temi difensivi, la violazione degli artt. 3 e 10 L. 24171990 nonché dell’art. 1 e 15 del Regolamento di Disciplina UNIRE – RDU.

L’Unire non si è costituito in giudizio.

Il ricorso, introdotto al T.A.R. Bolzano, e successivamente riassunto presso il T.A.R. Lazio, è stata trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 13 aprile 2018.

Il ricorso è affidato ad argomenti che la pacifica giurisprudenza del Tribunale ha già approfonditamente trattato e respinto, orientamento che al Collegio è sufficiente richiamare, non essendo stati dedotti profili o argomenti nuovi che ne inducano un ripensamento (vedasi, per fattispecie sovrapponibile a quella odierna, la sentenza della Sez. III ter, del 2 dicembre 2014 nr. 12117; da ultimo, vedasi sentenza Sez. III ter 13 febbraio 2018 n. 01715 e le altre ivi richiamate; vedasi altresì la sentenza della Sez. II ter del 29 gennaio 2018, nr. 01048).

Più precisamente, in ordine ai profili di giurisdizione, è stato affermato il principio secondo il quale l’impugnazione di sanzioni disciplinari irrogate dal MIPAAF a carico di allenatori o fantini o proprietari di cavalli a causa di comportamenti contrari al regolamento sportivo dello stesso Ente in relazione all’attività ippica che lo stesso Ministero è tenuto ad organizzare e sulla quale esercita il proprio diretto controllo attiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di atti adottati da soggetto di diritto pubblico nell’esercizio di una potestà pubblica, estranei all’ambito di applicazione del DL 220/03 ed idonei a produrre modificazioni delle posizioni soggettive del settore di competenza (T.A.R. Lazio, Roma, II ter, 8 settembre 2017 nr. 9645).

Quanto alle censure variamente introdotte con le quali viene contestata l’adeguatezza tecnica del metodo seguito per l’accertamento della positività alla sostanza rilevata nel caso di specie, una parte della giurisprudenza è orientata a ritenere che si tratti di argomenti estranei alla sfera di sindacabilità in sede di legittimità (sentenza nr. 1715/2018 già richiamata e riferimenti ivi contenuti); mentre altra parte della giurisprudenza, pur ammettendo un sindacato più penetrante su tali aspetti sotto il profilo del rilievo istruttorio che gli accertamenti rivestono ai fini del contenuto del provvedimento impugnato, è comunque pervenuta ad accertare il rispetto delle metodologie accreditate di analisi con conseguente rigetto dei contrari argomenti di censura (vedasi T.A.R. Lazio, Roma, II Ter, 29 gennaio 2018, nr. 1048 cui si rinvia) che, avendo riguardo alla genericità e serialità delle doglianze come formulate nell’odierno giudizio, possono essere respinti anche in relazione al ricorso in epigrafe, senza necessità di quegli ulteriori approfondimenti istruttori che nelle altre fattispecie erano pur stati disposti.

Quanto sin qui considerato rende recessive, in quanto meramente formali, le doglianze variamente articolate nel motivo sub 3, laddove il ricorrente lamenta che la decisione di appello non avrebbe tenuto in debita considerazione la memoria difensiva del 16.6.2008 i cui argomenti erano già stati presentati innanzi alla Commissione di Disciplina di I grado, ma quest’ultima aveva ritenuto di non considerarli poiché aveva ritenuto decisiva altra memoria che ha condotto all’assoluzione dell’interessato dall’incolpazione. La Commissione d’Appello, in conformità con l’art. 15 del Regolamento, ha ritenuto che, in base all’effetto devolutivo, tali diverse richieste, non essendo state prodotte in forma di gravame incidentale, ma in forma di memoria non potevano essere prese in considerazione.

Da quanto sin qui esposto, deriva che la domanda di annullamento dell’atto impugnato è infondata e va respinta; analogamente, non può trovare accoglimento neppure la connessa domanda di risarcimento del danno.

Attesa la mancata costituzione dell’Amministrazione intimata, non v’è luogo a disporre sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it