T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 5637/2021
Pubblicato il 12/05/2021
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da -OMISSIS--OMISSIS-con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Stefano Mattii che lo rappresenta e difende nel presente giudizio
contro
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio
per l'annullamento
della decisione n. -OMISSIS-, depositata il 18/02/21, con cui la Commissione di disciplina di appello ha respinto l’appello e, per l’effetto, ha confermato la decisione n. -OMISSIS-con cui la Commissione di disciplina di prima istanza aveva irrogato al ricorrente la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per quattro mesi e della multa di mille euro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021 il dott. Michelangelo Francavilla;
Considerato che la camera di consiglio si è svolta, ai sensi degli artt. 25 d. l. n. 137/2020 e 4 d. l. n. 28/2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13/03/2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;
Espletate le formalità prevista dall’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto di potere decidere il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Considerato, in fatto, che -OMISSIS--OMISSIS-impugna la decisione n. -OMISSIS-, depositata il 18/02/21, con cui la Commissione di disciplina di appello ha respinto l’appello e, per l’effetto, ha confermato la decisione n. -OMISSIS-con cui la Commissione di disciplina di prima istanza ha irrogato al ricorrente la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per quattro mesi e della multa di mille euro in riferimento alla riscontrata positività alla sostanza -OMISSIS-durante la corsa del -OMISSIS-disputatasi presso -OMISSIS-;
Considerato, in diritto, che il ricorso è solo parzialmente fondato e, nei limiti di quanto in prosieguo specificato, merita accoglimento;
Considerato, in particolare, che:
- ai fini della decisione non può essere presa in considerazione la documentazione depositata dal ricorrente il 10/05/21 in quanto prodotta oltre il termine perentorio previsto dall’art. 55 comma 5 c.p.a.;
- con la prima censura, poi, il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia della Commissione di disciplina di appello in ordine alle censure relative al mancato rispetto delle procedure di confezionamento e analisi secondo -OMISSIS- e alla mancata riconducibilità della -OMISSIS-nell’ambito delle sostanze proibite;
- il motivo è inaccoglibile in quanto la mancata pronuncia della Commissione di disciplina di appello in ordine alle doglianze in esame non influisce sulla legittimità, in parte qua, della sanzione impugnata;
- infatti, al momento del prelievo del campione, parte ricorrente non ha formulato alcuna contestazione in ordine alla ritualità della metodologia utilizzata per il prelievo;
- dalla relazione scientifica depositata dalla difesa erariale emerge, poi, che per il prelievo è stato utilizzato il metodo “accreditato…MP-004-2018 Rev.3 Sostanze proibite a carattere alcalino/neutro nell’urina di cavallo dopo idrolisi enzimatica”;
- la -OMISSIS-, inoltre, è un antistaminico (come il Collegio ha accertato attraverso internet) e, come tale, rientra nel novero delle sostanze dichiarate proibite dall’Allegato 1 dell’art. 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite;
- con la seconda censura il ricorrente lamenta che la Commissione di appello non abbia deciso in ordine alla doglianza relativa alla mancata ricezione, presso la propria casella di posta elettronica, della comunicazione di positività delle prime analisi inviata a mezzo posta elettronica dal Ministro;
- il motivo è infondato;
- costituisce circostanza incontestata che il Ministero abbia comunicato l’esito delle prime analisi all’indirizzo di posta elettronica dal-OMISSIS-fornito all’amministrazione al momento della richiesta e del rinnovo dell’autorizzazione;
- ogni malfunzionamento della propria casella elettronica è, pertanto, imputabile al titolare della stessa come evidenziato dalla Commissione di appello che, contrariamente a quanto dedotto nel gravame, sulla relativa censura si è espressamente pronunciata;
- con la terza doglianza il ricorrente lamenta l’errata applicazione dell’aumento per la recidiva in quanto al 29/05/19, data di svolgimento della corsa, non era ancora stata emessa la decisione n. -OMISSIS-in relazione alla quale è stato applicato l’aumento della sanzione per la recidiva;
- il motivo è fondato;
- la Commissione di prima istanza ha applicato l’aumento della sanzione, previsto per la recidiva, in relazione alla decisione n. -OMISSIS-emessa successivamente alla data di svolgimento della corsa in riferimento alla quale al-OMISSIS-è stata irrogata la sanzione oggetto del presente giudizio;
- secondo l’art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite “tutte le sanzioni di cui ai commi precedenti sono raddoppiate se il responsabile, nel triennio anteriore, sia stato già sanzionato per le violazioni previste dal presente articolo”;
- un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma in esame impone di ritenere che l’aumento della recidiva si applichi solo in riferimento ai responsabili che, alla data di commissione dei fatti, erano già stati destinatari di una precedente sanzione;
- in questo senso deve richiamarsi il conforme orientamento espresso dalla Corte di Cassazione penale la quale, invocando i principi di “certezza del diritto” e di “imprescindibile garanzia per l’imputato” (Cass. n. 40617/14; nello stesso senso Cass. n 25988/13), applica la recidiva in riferimento alla data di passaggio in giudicato della sentenza che deve essere antecedente alla commissione del nuovo fatto;
- la contraria interpretazione seguita dall’amministrazione fa dipendere l’applicazione dell’aumento di pena correlato alla recidiva dalla maggiore o minore speditezza dei procedimenti applicativi delle precedenti sanzioni il che, per altro, collide anche con la funzione specialpreventiva della recidiva;
- la fondatezza della censura in esame comporta l’accoglimento del ricorso, nei limiti di quanto in precedenza specificato, e l’annullamento dell’atto impugnato nella sola parte in cui applica al-OMISSIS-l’aumento per la recidiva che, pertanto, non deve essere computato;
Considerato che l’accoglimento solo parziale delle censure proposte dal ricorrente comporta la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definendo il giudizio, così provvede:
1) accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato nella sola parte in cui ritiene legittimo l’aumento di pena per la recidiva;
2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 52 d. lgs. n. 196/03 e 9 Reg. UE n. 2016/679, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dall’art. 25 comma 2 d. l. n. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore
Roberta Cicchese, Consigliere