T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 5694/2017

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Rabacchi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni, 167;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Roma non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del divieto di accesso agli stadi Olimpico e Flaminio di Roma per la durata di anni 3, esteso anche alle stazioni ferroviarie caselli autostradali scali aerei ed altro.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2017 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, l’odierno ricorrente impugna il provvedimento n. 200700149 adottato dal Questore della Provincia di Roma, notificato in data 21 agosto 2007, con il quale si vietava al ricorrente l’accesso a tutte le manifestazioni sportive (come individuate dall’art. 2-bis del d.l. n. 336/2001) da tenersi presso gli stadi Olimpico e Flaminio di Roma, o presso ogni altro impianto sportivo della Provincia di Roma, nonché l’accesso alle stazioni ferroviarie, caselli autostradali, scali aerei, autogrill ed in tutti gli altri luoghi interessati alla sosta, al transito e al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime, per anni due, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento; nonché ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

In data 4 aprile 2007, in occasione della partita OMISSIS – OMISSIS, il ricorrente veniva sorpreso da alcuni agenti della Guardia di Finanza, davanti allo stadio Olimpico, nell’intento di vendere, senza autorizzazione, due biglietti d’ingresso per la medesima partita in proprio possesso, per un corrispettivo pari ad Euro 300,00.

Nel verbale immediatamente redatto, veniva contestata al ricorrente la violazione dell’art. 1-sexies del d.l. n. 28/2003, per la quale è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.500,00 ad Euro 10.000,00, e si dava atto sia dell’intervenuto sequestro dei titoli di accesso stessi, sia di quanto riferito agli agenti dal ricorrente, il quale giustificava il proprio comportamento con l’assenza imprevista all’incontro dei suoi due amici titolari dei biglietti.

Ricevuta notizia degli atti relativi alla sanzione amministrativa suddetta, il Questore di Roma, in data 7 agosto 2007, avendo considerato che le circostanze emergenti dal verbali di contestazione del 4 aprile 2007 “fanno fondamentalmente ritenere che l’accesso del predetto al luogo ove si svolgono manifestazioni sportive è da ritenersi pregiudizievole per la sicurezza pubblica”, emetteva il provvedimento odiernamente impugnato, notificato al ricorrente in data 21 agosto 2007.

Deduce il ricorrente la illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere, sotto plurimi profili.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente, deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Con ordinanza n. 220/2008 del 10 gennaio 2008, il Collegio respingeva l’istanza cautelare avanzata dal ricorrente.

La Sezione Sesta del Consiglio di Stato, tuttavia, con ordinanza n. 1932/2008 dell’8 aprile 2008, accoglieva l’appello avanzato dal ricorrente nei confronti dell’ordinanza di primo grado, “per la dedotta violazione del principio di proporzionalità sotto il profilo dell’eccessiva estensione del divieto, anche in considerazione della natura dei fatti commessi dall’appellante, non espressivi di alcuna forma di violenza, e dell’unicità dell’episodio contestato”, disponendo il riesame del provvedimento impugnato.

Alla udienza del 4 aprile 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.

Il ricorso è fondato.

Osserva il Collegio, in primo luogo, che l'art. 6, comma 1, l. 13 dicembre 1989 n. 401, attribuisce al Questore il potere, intrinsecamente connotato da un'elevata discrezionalità, di inibire immediatamente l'accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche e a quelli interessati alla sosta ed al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni stesse, a chi sia risultato coinvolto in episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive con l'adozione di un provvedimento che, mirando alla più efficace tutela dell'ordine pubblico e ad evitare la reiterazione dei comportamenti vietati, non deve essere neppure preceduto necessariamente dall'avviso di avvio del procedimento (ex multis: Cons. St. VI^ sez 02.5.2011 n.2569.)

L’art. 1-sexies del d.l. n. 20/2003, come introdotto dalla legge n. 210/2005, di conversione del d.l. n. 162/2005, ha esteso la possibilità di ricorrere alla suddetta sanzione del divieto di accesso alle manifestazioni sportive anche nei confronti di “Chiunque, non appartenente alle società appositamente incaricate, vende i titoli di accesso nei luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva o in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alla manifestazione medesima”.

Nel caso in esame, la misura del DASPO per anni cinque comminata dal Questore nei confronti del ricorrente risulta giustificata proprio dal ricorrere di quest’ultima fattispecie, essendo egli stato sorpreso da due agenti della Guardia di Finanza di Roma, nei pressi dello Stadio Olimpico, nell’atto di vendere due titoli di ingresso per la partita Roma-Manchester United del 4 aprile 2007, senza essere fornito delle autorizzazioni richieste dalla legge.

Ad avviso del Collegio, le censure che assumono rilievo prioritario ed assorbente nei confronti delle altre appaiono quelle, strettamente connesse tra loro, relative al difetto di motivazione ed al difetto di proporzionalità tra sanzione comminata e natura dei fatti commessi.

Sul punto, occorre ricordare, in linea di principio, che costituisce principio generale dell’ordinamento quello secondo il quale deve sussistere una proporzionalità tra l’azione amministrativa e l’interesse pubblico concretamente perseguito. Tale principio implica che l’Amministrazione debba adottare la soluzione idonea ed adeguata, comportante il minore sacrificio possibile per gli interessi compresenti e si risolve nell’affermazione per cui l’Autorità non può imporre, con atti normativi od amministrativi, obblighi e restrizioni alle libertà del cittadino in misura superiore, cioè sproporzionata, a quella strettamente necessaria al pubblico interesse per il raggiungimento dello scopo che l’Autorità è tenuta a realizzare, in modo che il provvedimento emanato sia idoneo, cioè adeguato all’obiettivo da perseguire, e necessario, nel senso che nessun altro strumento ugualmente efficace, ma meno negativamente incidente, sia disponibile (cfr. in tal senso Cons. St., nr. 7031/2010, n. 2087/2006; nonché in materia disciplinare: Cons.St., nr. 25/2011; Sez. IV, n. 6536/2009, Sez. VI, n. 2189/2007; n. 939/2010; in materia di sanzioni dell’Autorità antitrust, Cons. St. n. 9575/2010).

Orbene, alla luce di tale consolidato orientamento, e come rilevato anche dal Consiglio di Stato nell’ordinanza cautelare dell’8 aprile 2008, n. 1932, il provvedimento impugnato appare ictu oculi sproporzionato, nella sua severità, rispetto ai fatti accertati.

Da un lato, i fatti contestati, invero, riguardano un unico episodio concernente la vendita non autorizzata di due soli biglietti di ingresso allo stadio da parte di soggetto privo di qualsiasi precedente analogo a suo carico; dall’altro, la sanzione disposta appare di indubbia gravità nei confronti del destinatario, in quanto incidente pesantemente, in senso irragionevolmente restrittivo, sul proprio diritto fondamentale alla libertà di circolazione ex art. 16 Cost., per giunta per un periodo di tempo notevolmente esteso, pari a ben cinque anni.

Il Questore, tuttavia, ha inferito che le circostanze di cui sopra facciano fondamentalmente ritenere che l’accesso del ricorrente “ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive è da ritenersi pregiudizievole per la sicurezza pubblica”, senza aggiungere altro a suo sostegno.

Tale stringata affermazione, quasi “di stile”, in considerazione anche e soprattutto della gravità della sanzione disposta di cui si è detto, risulta del tutto apodittica e priva di congrua ed adeguata motivazione ex art. 3 della legge n. 241/1990, alla sola presenza della quale il provvedimento sarebbe incensurabile in parte qua in sede di legittimità.

Non è dato in alcun modo, infatti, comprendere perché dal singolo ed occasionale episodio contestato al ricorrente debba ricavarsi il pericolo di un pregiudizio per la sicurezza pubblica, dato dalla possibile presenza dello stesso allo svolgimento di successive manifestazioni sportive, così grave da giustificare il divieto di accesso alle stesse (ed agli altri luoghi connessi ex lege) per la durata di cinque anni.

In conclusione, il provvedimento appare illegittimo sia per violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, in quanto privo di congrua ed adeguata motivazione, sia per eccesso di potere, in considerazione del palese difetto di proporzionalità rilevato.

Le restanti censure restano assorbite.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui alla motivazione.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, nei confronti della parte ricorrente, delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore

Rita Tricarico, Consigliere

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