T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 6031/2018

Pubblicato il 29/05/2018

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Anelli, Gianluca Moretti, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Lorenzo Anelli in Roma, piazza dell'Orologio n. 7;

contro

Federazione Motociclistica Italiana, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca D'Aloja, Marco Selvaggi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gianluca D'Aloja in Roma, via Adda 55;

per l'annullamento

del diniego opposto dalla Federazione Motociclistica Italiana con nota del 23 febbraio 2018, all'istanza reiterata dall'Ing. OMISSIS con nota del 6 febbraio 2018, volta ad ottenere l'accesso alla documentazione grafica relativa all'ultima omologazione rilasciata dalla Federazione Motociclistica Italiana per una serie di impianti sportivi (specialità motocross);

- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Federazione Motociclistica Italiana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2018 la dott.ssa Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con istanza del 27 novembre 2017 il ricorrente ing. OMISSIS, premettendo di essere “pilota di motocross tesserato FMI e padre di pilota minorenne tesserato FMI nonché imprenditore attivo nel settore della sicurezza sportiva”, come tale “ soggetto interessato ai documenti di cui al punto precedente secondo l’art. 22 della L. 241/1990, ossia ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata”, ha chiesto alla Federazione Motociclistica Italiana (in prosieguo solo “FMI”) “l’accesso alla documentazione grafica relativa all’ultima omologazione rilasciata dalla Federazione Motociclistica da cui si evinca la numerosità e il posizionamento delle postazioni per ufficiali di percorso (o in alternativa del sistema di telecamere a circuito chiuso o a vista semiautomatico) che devono essere garantite durante le sessioni di allenamento ai sensi della “Normativa Omologazione Impianti Sportivi”, e ciò relativamente n. 28 impianti specificamente indicati.

2. In esito ad un primo diniego, opposto dalla FMI in ragione della sua natura privata e della rilevanza non pubblicistica delle attività in relazione alle quali l’accesso era stato richiesto, il ricorrente ha fatto istanza di riesame al Difensore Civico, che ritenendosi incompetente ha trasmesso gli atti alla Commissione per l’Accesso. Questa ultima con decisione del 31 gennaio 2018 ha accolto il ricorso, ha affermando la natura pubblicistica della attività oggetto di accesso.

3. Con nota del 6 febbraio 2018 il ricorrente ha quindi chiesto alla FMI di riesaminare la richiesta originaria alla luce dei rilievi della Commissione per l’Accesso: la Federazione, tuttavia, ha reiterato il diniego opponendo l’incompetenza di essa Commissione, la natura non pubblicistica della attività, il regime privatistico degli atti della FMI e la mancanza, in capo all’ing. OMISSIS, di un interesse specifico e concreto alla conoscenza dei documenti oggetto di accesso.

4. L’ing. OMISSIS, agendo dichiaratamente in proprio ed in qualità di rappresentante legale del figlio minorenne e della società OMISSIS s.r.l., ha impugnato anche tale secondo diniego, con ricorso passato a notifica il 20.3.18 e depositato il 26.3.18. Ivi ha dedotto: che la giurisprudenza ha già riconosciuto la possibilità di esercitare l’accesso nei confronti di soggetti privati in relazione ad attività di valenza pubblicistica; che nel caso di specie l’accesso è stato chiesto per verificare sia l’attività del CONI di omologazione degli impianti, sia il rispetto della normativa che riguarda gli ufficiali di pista, che sono deputati a far rispettare la disciplina di gara e comunque a svolgere controllo e vigilanza; che, infine, tenuto conto della natura dei documenti richiesti, l’interesse alla ostensione dei documenti discende dalla considerazione che “trattasi di documentazione afferente informazioni basilari sul livello di sicurezza garantito nei diversi impianti sportivi utilizzati dal richiedente pilota tesserato FMI e dal figlio minorenne pilota tesserato FMI per lo svolgimento delle sessioni di allenamento nel corso dell’anno”.

5. La Federazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, riproponendo gli argomenti già svolti nel provvedimento impugnato ed innanzi alla Commissione per l’Accesso.

6. Il ricorso è stato infine chiamato alla camera di consiglio del 22 maggio 2018, allorché è stato introitato a decisione.

7. Esso va respinto sulla dirimente considerazione che effettivamente il ricorrente non ha dedotto né dimostrato la titolarità di un interesse concreto e qualificato alla conoscenza dei documenti di cui ha chiesto l’ostensione.

8. Va premesso e ricordato, in punto di diritto, che il diritto di accesso azionato dal ricorrente è disciplinato dalla L. 241/90, la quale, all’art. 22 comma 1 lett. a) e b) individua i soggetti legittimati negli “interessati”, per tali dovendosi intendere “tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”.

9. Il Collegio non ignora che la giurisprudenza tende ad interpretare la nozione normativa di “interessati” in senso ampio, ricomprendendovi ogni interesse giuridicamente rilevante ancorché non collegato all’esercizio del diritto di difesa in giudizio. In tal senso, tra le più recenti, si veda, ad esempio: la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 19/10/2017, n. 4838, che ha affermato che “Va accolta una nozione ampia di "strumentalità" del diritto di accesso, nel senso della finalizzazione della domanda ostensiva alla cura di un interesse diretto, concreto, attuale e non meramente emulativo o potenziale, connesso alla disponibilità dell'atto o del documento del quale si richiede l'accesso, non imponendosi che l'accesso al documento sia unicamente e necessariamente strumentale all'esercizio del diritto di difesa in giudizio, ma ammettendo che la richiamata "strumentalità" va intesa in senso ampio in termini di utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante”; anche la decisione del T.A.R. Lazio-Roma, sez. II, 04/12/2017, n. 11946, ha seguito tale impostazione, ulteriormente precisando che “deve ritenersi che la nozione di interesse giuridicamente rilevante sia più ampia rispetto a quella dell'interesse all'impugnazione, caratterizzato dall'attualità e concretezza dell'interesse medesimo, e consenta la legittimazione all'accesso a chiunque possa dimostrare che il provvedimento o gli atti endoprocedimentali abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica”.

10. Ciò premesso, si deve però dire che nel caso di specie non è affatto chiara la natura dell’interesse che il ricorrente intende tutelare mediante la conoscenza dei punti in cui dovrebbero essere collocati gli ufficiali di pista negli impianti di allenamento indicati dal ricorrente nella sua istanza.

10.1. Occorre precisare che gli ufficiali di pista, detti anche “sbandieratori” sono deputati a segnalare, utilizzando diversi tipi di bandiere, eventuali pericoli presenti sulla pista: e perché tale segnalazione possa essere efficace essi devono posizionarsi in determinati punti del percorso, individuati in sede di omologa dell’impianto. Affinché l’utilizzo di una pista possa considerarsi sicuro anche durante le sedute di allenamento è quindi necessario che tali “sbandieratori” siano presenti anche nel corso delle sedute di allenamento, e non solo durante le competizioni.

10.2. Ciò premesso il Collegio osserva che l’istanza di accesso presentata dall’ing. OMISSIS  fa riferimento ad impianti di cui si dà per scontata la già avvenuta omologa e che, pertanto, in linea di principio, dovrebbero essere sicuri, proprio perché già omologati: tuttavia il ricorrente non deduce la pericolosità di tali impianti, né sotto il profilo che il provvedimento di omologa non prevede l’ufficiale di pista in determinati punti, né sotto il profilo che il gestore degli impianti omette di assicurare la presenza di sbandieratori, violando una prescrizione del provvedimento di omologa.

10.3. Allo stato, dunque, non è chiaro il motivo per il quale il ricorrente intende conoscere la dislocazione degli ufficiali di pista indicata nei provvedimenti di omologa relativi agli impianti enumerati nella istanza di accesso: non si comprende perché la conoscenza delle singole postazioni degli “sbandieratori” pare utile solo al fine di mettere in discussione i provvedimenti di omologa, evenienza questa che il ricorrente non paventa. D’altro canto, ove un problema di sicurezza degli impianti risiedesse nella mancata presenza degli ufficiali di pista – ciò che pure non si afferma nella istanza di accesso - il ricorrente, in quanto utente degli impianti, potrebbe semmai segnalare la circostanza alla FMI o ad altre Autorità competenti perché assumano le determinazioni del caso.

10.4. Tali considerazioni inducono ad affermare, almeno allo stato, che l’istanza di accesso oggetto del giudizio non é finalizzata a tutelare l’interesse ad usufruire di impianti sicuri, il quale interesse avrebbe quelle caratteristiche di concretezza ed attualità che giustificano l’esercizio del diritto di accesso ai sensi dell’art. 22 comma 1 lett. b) della L. 241/90.

10.5. Il ricorrente non ha però esplicitato l’eventuale diverso interesse che egli intende tutelare mediante la conoscenza dei documenti di cui ha chiesto l’ostensione, sicché allo stato non si capisce che uso egli voglia fare di tali documenti; correlativamente il Collegio non è in grado di valutare se tale eventuale e diverso interesse sia in grado di sostenere e giustificare l’istanza di accesso presentata dal ricorrente, per essere concreto, diretto ed attuale.

11. I ricorso deve conclusivamente essere respinto perché infondato, dovendosi affermare che il diniego opposto dalla Federazione Motociclistica Italiana è stato correttamente fondato anche sulla mancanza, in capo al ricorrente, dell’interesse richiesto dalla legge.

12. La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Alessandro Tomassetti, Consigliere

Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore

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