T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 653/2018

Pubblicato il 18/01/2018

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), integrato da motivi aggiunti, proposto dalle categorie –operatori del Trotto (proprietari, allenatori, driver-guidatori) e del Galoppo di Siracusa (allenatori, proprietari e fantini) e dell’ASI –Associazione Ippica Siciliana, rispettivamente nelle persone di: per il Trotto di Palermo dai signori: OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS,; per il Galoppo di Siracusa dai signori: OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, per l’Ais - Associazione Ippica Siciliana, in persona del legale rappresentante p.t. tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Spada, con domicilio eletto presso lo studio avv. Paolo Saitta in Roma, via Carlo Poma, 2;

contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dipartimento Politiche Competitive Qualità Agroalimentare, Ippiche e Pesca, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

nei confronti di

Società OMISSIS Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Geronimo Cardia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale dei Parioli, 24;

per l'annullamento, previa sospensiva,

con ricorso introduttivo

- dell’atto-provvedimento adottato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Dipartimento politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica prot. n. 24108 del 24 marzo 2016, a firma del Capo Dipartimento Sig. Luca Bianchi, e relativi allegati, avente ad oggetto il calendario delle corse per il periodo di aprile a dicembre 2016 ed il relativo montepremi assegnato agli ippodromi;

- di qualsivoglia altro atto e/o provvedimento, presupposti e/o conseguenti, e comunque connessi a quello che nella presente sede viene impugnato, ancorché sconosciuti ai ricorrenti.

e con atto recante motivi aggiunti

-del decreto prot. n. 55400 del 14.07.2016, adottato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Dipartimento politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica a firma del Capo Dipartimento sig. Luca Bianchi, e relativi allegati, che, a mezzo di articolo unico, ha integrato come da prospetti allegati al decreto lo stanziamento ordinario assegnato agli ippodromi con decreto n. 24108 del 24 marzo 2016 (avente ad oggetto il calendario delle corse per il periodo da aprile a dicembre 2016 e il relativo montepremi assegnato agli ippodromi);

- di qualsivoglia altro atto e/o provvedimento, presupposti e/o conseguenti, e comunque connessi a quello in questa sede impugnato, ancorché sconosciuti ai ricorrenti. .

Visti il ricorso, l’atto recante motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e della Società Trenno Srl;

Vista l’ordinanza n.3452 del 2016 che ha respinto la suindicata domanda cautelare;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2017 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.Gli operatori del Trotto di Palermo e quelli del Galoppo di Siracusa e l’Associazione Ippica Siciliana, come indicati in epigrafe, hanno impugnato rispettivamente con ricorso introduttivo e atto recante motivi aggiunti: a) il provvedimento prot. n. 24108 del 24 marzo 2016, a firma del Capo Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca del MIPAAF, che ha fissato il Calendario Nazionale delle corse per il periodo da aprile a dicembre 2016 ed il montepremi da destinare a ciascun ippodromo, dopo aver adottato in successione mensile, n. 3 provvedimenti per la calendarizzazione delle riunioni di corso per i singoli mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016;

b) il decreto prot. n. 55400 del 14.07.2016, a firma del Capo Dipartimento politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – del MIPAAF che, a mezzo di articolo unico, ha integrato come da prospetti allegati al decreto lo stanziamento ordinario assegnato agli ippodromi con il precedente decreto n. 24108 del 24 marzo 2016.

Lamentano i ricorrenti che il Ministero, senza una preventiva programmazione (triennale ed annuale) imposta dalla legge e in difetto di istruttoria con le categorie e gli operatori del settore, avrebbe arbitrariamente fissato per ciascun ippodromo: - il numero complessivo delle giornate di corsa; - la tipologia di corse – ordinarie e Gran Premi; - il montepremi annuale complessivo – suddiviso in stanziamento ordinario e per Gran Premi.

Con una puntuale ricostruzione della normativa del settore dell’ippica, parte ricorrente evidenzia i compiti e le funzioni di programmazione, promozione e miglioramento di tale settore svolte da specifici Organismi interessati: inizialmente l’Ente UNIRE poi soppresso e succeduto ex lege n. 111 del 2011 dall’ASSI e adesso ex d.l. n. 95 del 2012, conv. in legge n.135 del 2012 dallo stesso MIPAAF). In particolare il MIPAAF, tramite la sua articolazione della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica (che ha sostituito l’Ente UNIRE), svolge i compiti, già assegnati a quest’ultimo con Statuto, strettamente collegati ad interessi pubblici, riguardo lo sviluppo del settore dell’ippica in tutte le sue componenti tecniche, economiche, sociali, culturali e promozionali e tale attività deve essere svolta “sulla base della relazione programmatica […] accompagnata da un piano triennale che ne descrive le scelte strategiche e del piano annuale di attuazione” (art. 2, comma 3 Statuto UNIRE). Mediante tale piano sono individuati “gli obiettivi programmatici da perseguire, le risorse disponibili o da acquisite per la sua attuazione, i risultati attesi e i benefici economici e sociali da essi derivanti” (art. 3, comma 2 Statuto UNIRE).

Il MIPAAF ha competenza esclusiva nell’organizzazione delle corse dei cavalli e in merito alle stesse determina non solo il calendario ufficiale delle corse (documento che fa testo agli effetti delle scommesse) ma altresì gli stanziamenti relativi ai premi per i quali deve necessariamente tener conto per ogni branca dei risultati tecnici ed economici conseguiti (prodotto corda in termini di qualità e quantità sul territorio nazionale) e del livello di attività consentito in ogni ippodromo dal numero, qualità e stato delle strutture destinate al pubblico, agli operatori ed ai cavalli nonché dal ruolo svolto dall’ippodromo nel panorama ippico nazionale. Pertanto la dotazione dei premi condizionerebbe l’attività degli ippodromi, sia con riferimento alla presenza/permanenza in essi degli operatori che alla partecipazione del pubblico e degli scommettitori.

Con il provvedimento impugnato n. 24108 del 2016 il MIPAAF avrebbe illegittimamente attribuito i montepremi per l’anno 2016 con arbitraria distribuzione dei c.d. “Gran Premi” amplificando i danni economici per i due ippodromi di Palermo e Siracusa, esclusi dalle attribuzioni del “Gran Premi Gruppo 1”, quali Ippodromi strategici, con conseguenze anche sui ricorrenti, allenatori, proprietari,fantini, guidatori. La maggiore o minore dotazione dei premi condizionerebbe l’attrattività dell’ippodromo determinando una disincentivazione di investimenti finalizzati al miglioramento della qualità degli ippodromi penalizzati, con una derivante perdita e dispersione del patrimonio equino, delle conoscenze e professionalità, di qualità ed eccellenze già raggiunte, con conseguenze in termini sociali e occupazionali.

In particolare i due ippodromi siciliani di Palermo e di Siracusa raccolgono per il Trotto e il Galoppo scommesse nella percentuale di quasi il 10%. Invece con l’attribuzione del montepremi, disposta con il provvedimento impugnato, riceverebbero il 4% del montepremi complessivo distribuito tra i vari ippodromi per l’anno in corso (2016).

Assume parte ricorrente che alla luce della Circolare Corse Trotto 2016 e Circolare Corse Galoppo 2016 le dotazioni medie giornaliere cui avrebbero rispettivamente diritto l’Ippodromo di Siracusa-Galoppo e Ippodromo di Palermo dovrebbero essere di gran lunga superiori (€ 41.693 invece che € 28.629 per il primo ed € 48.000 invece che € 35.795 per il secondo).

Infine, oltre gli aspetti prettamente economici, l’assenza di politiche di programmazione e l’adozione di provvedimenti penalizzanti, non confrontati con le peculiarità territoriali, geografiche, culturali, economiche ed occupazionali dell’Isola, costituirebbero ulteriori fattori lesivi lamentati dai ricorrenti, del tutto ignorati dall’Amministrazione per la tutela del settore ippico.

Pertanto il provvedimento n.24108/2016 sarebbe illegittimo per i seguenti motivi di impugnazione:

- Difetto di competenza – violazione di legge: art. 3 DPCM del 27.02.2015 n. 105 in combinato disposto con l’art. 5 del D.lgs. del 30.07.1999 n. 300: l’atto impugnato con il ricorso introduttivo sarebbe stato adottato illegittimamente dal Capo Dipartimento del MIPAAF, anziché dal Direttore Generale preposto alla Direzione Generale per la promozione della qualità alimentare e dell’ippica del medesimo Ministero, in difetto di competenza in quanto a quest’ultima sono affidate le attività connesse al settore ai sensi dell’art. 3 del DPCM n. 105/2013. Al Capo del Dipartimento sono attribuiti ex art. 5 del d.lgs. n. 300/1999 solo “compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell’amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del ministro”.

-Violazione di legge per difetto dell’atto presupposto di programmazione: violazione art. 2 c. 1 e 2 del D.lgs. n. 449/1999 in combinato disposto con il DPR n. 169/1998 (art. 12 c. 2 lett. da A ad L) ed in combinato disposto con lo Statuto Unire (approvato con D.M. Ministero Politiche Agricole del 02.07.2004) artt. 1 c. 2 e c. 9, art. 2 c.1 lett. C ed art. 2 c. 3 e art. 3 – Difetto di motivazione ed Eccesso di potere: il provvedimento impugnato oltre ad essere stato emanato da un Ufficio incompetente non sarebbe stato nemmeno preceduto da un’attività di programmazione di obiettivi e risultati istituzionali da conseguire; erroneamente la calendarizzazione (atto conseguente) sarebbe stata adottata prima della programmazione (atto presupposto).

- Difetto di motivazione – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, per manifesta irragionevolezza e contraddittorietà di motivazione – violazione dei principi di buon andamento, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa: il provvedimento n. 42108/2016 sarebbe stato adottato in assenza di contraddittorio con le categorie di settore, senza la dovuta programmazione dell’attività e in mancanza di copertura finanziaria e di bilancio certa.

Sulla distribuzione, fra i vari ippodromi, delle giornate di corse e del montepremi – Violazione di legge: difetto assoluto di motivazione, violazione dei principi di cui all’art. 1 della L. n. 241/1990 in combinato con l’art. 1 c. 3 e 9 dello Statuto ex Unire e comunque in violazione del principio di uguaglianza e di parità di trattamento: il MIPAAF avrebbe omesso di specificare i criteri e le regole seguite per ripartire le giornate di corse e del montepremi tra gli ippodromi in modo efficace, trasparente ed efficiente, con conseguente violazione dell’art. 12 lg. n. 241/1990, che impone all’Amministrazione la predeterminazione dei criteri e modalità in caso di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nonché della specifica norma di settore, ovverosia l’art. 2 c. 1 lg. G) dello Statuto Unire, con conseguente violazione dell’obbligo di motivazione degli atti e dei principi di imparzialità e trasparenza dell’attività amministrativa.

- Violazione del principio di eguaglianza: la mancata assegnazione ai due ippodromi siciliani dei Gran Premi di Galoppo avrebbe provocato un effetto distorsivo e discriminatorio precludendo agli stessi l’accesso alla categoria degli ippodromi strategici nonostante la disponibilità delle dotazioni di impianti.

- Segue: sul calendario e sulla distribuzione del montepremi – Vizi: Difetto di motivazione – Eccesso di potere: per manifesta irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà di motivazione – per contrasto rispetto ad atti e circolari in precedenza emanati dal medesimo Ministero: la distribuzione del montepremi, sia nell’ambito del Trotto che del Galoppo, fra premi ordinari e Gran Premi, sarebbe priva di motivazione, o comunque irragionevole ed illogica. A fronte di un taglio del montepremi complessivo tra il 2012 ed il 2016 di € 6.976.390, l’Amministrazione avrebbe ridotto il montepremi ordinario, incrementando invece quello dei Gran Premi del Galoppo. Stessa sorte avrebbe subito il montepremi complessivo del Trotto con un taglio di € 6.992.940 tra il 2012 e il 2016. Perciò la distribuzione di maggiori dotazioni in denaro e di montepremi al numerus clausus di ippodromi arbitrariamente dotati dal MIPAAF di “Gran Premi” sarebbe irragionevole, irrazionale, illogica nonché lesiva dei principi posti alla base dell’azione amministrativa di uguaglianza, buon andamento ed imparzialità, di efficacia, efficienza, economicità e di libera concorrenza.

- Eccesso di potere per contrasto a precedenti atti e circolari emananti dal Ministero: la definizione di “Gran Premi” contenuta nel provvedimento n.24108/2016 impugnato non coinciderebbe con quella descritta nel DM n.681 del 2016 in vigore dal gennaio 2017, che restringe la nozione “Gran Premi” alle sole corse del “Gruppo 1”, rilevanti per l’inquadramento nella massima categoria di ippodromo strategico. Inoltre emergerebbero incongruenze e illogicità rispetto all’applicazione delle pregresse circolari applicative in relazione all’importo delle dotazioni medie giornaliere attribuite agli ippodromi in questione.

Si è costituito in giudizio il Ministero intimato per resistere al ricorso chiedendone la reiezione.

Con Ordinanza n.3452/2016 è stata respinta la suindicata domanda cautelare.

Con atto recante motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato il decreto prot. n. 55400 del 14.07.2016, adottato dal MIPAAF, sempre a firma del Capo del Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca, che ha integrato lo stanziamento ordinario assegnato agli ippodromi con decreto n.24108 del 2016 impugnato con il ricorso principale. I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento anche di tale provvedimento lamentando i medesimi vizi denunciati tramite il ricorso introduttivo del giudizio.

La società Trenno srl si è costituita in giudizio in resistenza con riserva di controdedurre ulteriormente sul ricorso.

In prossimità della odierna udienza i ricorrenti hanno depositato memoria conclusionale con la quale hanno insistito sulle argomentazioni difensive e sull’interesse all’azione attesa la illegittimità dei provvedimenti impugnati e in funzione dell’intenzione di promuovere domanda risarcitoria.

Alla pubblica udienza del 3 ottobre 2017, la causa è stata trattenuta dal Collegio in decisione riservata e sciolta definitivamente la riserva nella camera di consiglio del 7 novembre 2017 (all’uopo riconvocata), è passata in decisione.

6. Il Collegio esamina la censura contenuta nel primo motivo di gravame proposta sia nel ricorso introduttivo che nell’atto contenente motivi aggiunti, concernente il difetto di competenza del Capo Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca del MIPAAF che ha adottato i provvedimenti impugnati ossia il provvedimento prot. n. 24108 del 24 marzo 2016, e relativi allegati, avente ad oggetto il calendario delle corse per il periodo di aprile a dicembre 2016 ed il relativo montepremi assegnato agli ippodromi (impugnato con ricorso introduttivo) nonché il decreto prot. n. 55400 del 14.07.2016, che ha integrato il predetto stanziamento ordinario assegnato agli ippodromi (impugnato con atto recante motivi aggiunti).

L’esame di tale censura assume valore assorbente in ragione della sua fondatezza e in ordine al carattere subordinato dei rimanenti motivi del ricorso, ai sensi dell’art. 34, comma 2 del cpa.

Va infatti rilevato che nel processo amministrativo, se il provvedimento impugnato è affetto da vizio di incompetenza, tale vizio ha, ex art. 34 comma 2, c.p.a., carattere assorbente rispetto alle residue censure, dato che nelle situazioni di incompetenza (e le altre assimilate di carenza di proposta o di parere obbligatorio) si versa nella situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il giudice, anche ai sensi della predetta norma, non può fare altro che rilevare il relativo vizio e assorbire tutte le altre censure, non potendo dettare le regole dell'azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo munus. Ciò significa che nel disegno del codice del processo amministrativo tale tipologia di vizi è radicale e assorbente da non ammettere di essere graduata dalla parte (cfr.Tar Abruzzo, Pescara, sez. I, 21 giugno 2016, n. 226; Tar Trentino-Alto Adige, Trento, 5 gennaio 2016, n. 11; Tar Sicilia, Palermo, sez. II, 3 luglio 2015, n.1624; idem, Catania, sez. I , 20 novembre 2014, n. 3035).

6.1. Nella specie, entrambi i provvedimenti gravati (atto prot. n. 24108 del 24 marzo 2016 e decreto prot. n. 55400 del 14.07.2016), sono stati adottati dal Capo Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca del MIPAAF, a firma del medesimo, con il richiamo nelle premesse dei provvedimenti “Visto il DPR 23 maggio 2014, registrato alla Corte dei Conti al prot. 2493 del 26 giugno 2014, con il quale è stato conferito al dott. Luca Bianchi l’incarico di Capo Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca”, senza altre precisazioni riguardo la competenza o la vacanza dell’Ufficio preposto.

In linea generale va rilevato che i Dipartimenti, quali strutture costituite per assicurare l’esercizio organico ed integrato delle funzioni dei Ministeri, con attribuzione di grandi aree di materie omogenee e dei relativi compiti strumentali, postulano per un verso l ’attribuzione al Capo del dipartimento solo di “compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso […]” (art. 5, comma 2, primo periodo, del d. lgs. n. 300/1999), con riserva agli altri uffici del Dipartimento delle competenze di amministrazione attiva, e per altro verso la concentrazione nel Dipartimento anche dei compiti di “organizzazione e […] di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite” (art. 5, comma 1, ult. periodo, del d. lgs. n. 300/1999).

Alla luce di ciò risulta evidente che le competenze di amministrazione attiva vengono riservate agli altri uffici del Dipartimento: la struttura organizzativa dipartimentale, pur non essendo di per sé incompatibile con l’attribuzione ai Capi dei dipartimenti di competenze amministrative ulteriori rispetto ai compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento, consente l’attribuzione a tali organi solo di quelle ulteriori funzioni che siano, comunque, indispensabili e strumentali per l’esercizio di tali compiti (cfr. Cons. Stato, Sez. Atti Normativi, parere n. 2490/2004).

E pertanto quando il modello dipartimentale impone la diretta attribuzione di determinate competenze ai Direttori generali, in linea con il disposto dell’art. 5 testé citato, ai Capi del dipartimento sono conferite prerogative ulteriori rispetto ai compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento, nei casi indispensabili e strumentali per l’esercizio di tali compiti e al fine di garantire l’unitarietà dell’azione amministrativa del dipartimento ovvero la continuità delle funzioni dell’amministrazione, (come può avvenire in caso di vacanza del posto di direttore preposto o vicario).

Nell’articolazione degli uffici del Ministero in questione, il Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca (acronimo DIQPAI) è articolato in 3 uffici di livello Dirigenziale Generale, tra cui la Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, tra le cui competenza rientra anche quella dello Sviluppo del settore ippico e gestione della attività di competenza connesse alla organizzazione dei giochi e delle scommesse sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, ove con evidenza rientra la materia disciplinata dai provvedimenti impugnati dai ricorrenti.

Va rilevato altresì che il Collegio ha avuto modo di pronunciarsi sulla materia (cfr. Tar Lazio, Roma, Sez. II Ter, n. 1097/2016), e la sua interpretazione è stata confermata, nella parte concernente la questione della competenza dell’autorità, dal Consiglio di Stato (cfr.Cons. Stato, Sez. III, n. 4935/2016), seppur con la reiezione del gravame in quanto nel caso de quo era stata documentata la vacanza, al momento dell’emanazione dell’atto, della carica di Direttore Generale dell’Ufficio; per tale motivo doveva ritenersi legittimato ad emanare l’atto il soggetto funzionalmente sovraordinato alla figura di quest’ultimo, ossia il Capo Dipartimento.

6.1. Nel caso in esame, allo stato degli atti e non essendo stata prodotta alcuna documentazione da parte dell’Amministrazione resistente volta a dimostrare la situazione di vacanza della carica di Direttore Generale della predetta Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, tale da giustificare l’adozione degli atti impugnati da parte del Capo Dipartimento, gli stessi appaiono adottati da soggetto incompetente e limitatamente a tale profilo di censura proposto in entrambi i gravami, in quanto fondato, gli stessi vanno accolti; ne consegue l’annullamento per incompetenza relativa degli atti impugnati con ricorso introduttivo e l’atto recante motivi aggiunti, restando salvi gli ulteriori provvedimenti e determinazioni da parte dell’Amministrazione.

La particolarità della questione controversa giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sull’atto recante motivi aggiunti, come in epigrafe proposti,

li accoglie nei limiti di cui in motivazione, salvi gli ulteriori provvedimenti e determinazioni da parte dell’Amministrazione.

Spese del giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 3 ottobre 2017, 7 novembre 2017, con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

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