T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 6775/2015

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto dal signor OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Mattii, con domicilio eletto presso l’avv. Sergio Mattii in Roma, Via Cardinale Marmaggi 10;

contro

il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensiva,

della decisione della Commissione di Disciplina di Appello n. 1575/a/t, in data 12 maggio 2014 (comunicata il 24 ottobre 2014), che ha confermato la sanzione disciplinare a carico del ricorrente della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi tre, oltre alla multa di Euro 500,00 in relazione alla “positività” ad etoricoxib del prelievo sul cavallo OMISSIS  all'Ippodromo di OMISSIS in data 29.4.2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Vista l’ordinanza n. 5988 del 2014, con cui è stata accolta la suindicata domanda cautelare;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2015 il Cons.Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il signor OMISSIS ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione di Disciplina di Appello n. 1575/a/t del 12 maggio 2014 che ha confermato la sanzione disciplinare a carico del ricorrente della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi tre, oltre alla multa di Euro 500,00 in relazione alla positività ad etoricoxib del prelievo sul cavallo OMISSIS all’Ippodromo di OMISSIS in data 29.4.2012.

Parte ricorrente lamenta che lo stesso è stato rinviato a giudizio disciplinare dalla Procura della Disciplina dell’ex Assi, con avviso dell’8.1.2013 di trattazione di udienza per il giorno 27.2.2013, mai pervenuto al destinatario perché indirizzato ad un indirizzo e-mail errato. Così l’udienza in Commissione di Disciplina di Prima Istanza si è celebrata in data 27.2.2013 con l’assenza dell’interessato, del difensore e della Procura di Disciplina.

Il signor OMISSIS  si duole che la Commissione, dando atto della regolarità delle notifiche, con la decisione n. 57 del 27.2.2013 lo ha condannato in via disciplinare, con sospensione dalla qualifica di allenatore oltre la multa.

Ha allegato al ricorso i seguenti motivi di impugnazione:

1) Violazione dell’art. 15 del Regolamento di Disciplina Unire RDU e dell’art. 10 della legge n. 241 del 1990: la decisione impugnata respinge il primo motivo di gravame domestico che lamentava l’omessa comunicazione al difensore del ricorrente dell’avviso di trattazione del procedimento in Commissione di disciplina di Prima Istanza, con la dichiarazione della regolarità delle notifiche, senza però esibire la relativa prova dell’avvenuta comunicazione. Parte ricorrente allega, a dimostrazione di ciò, copia della comunicazione dell’Amministrazione relativa alla data di trattazione del procedimento inviata all’indirizzo e-mail inesistente.

2) Violazione degli artt. 5 e 16 del RDUche prevedono la presenza obbligatoria del Procuratore della Disciplina alle Udienze della Commissione di Disciplina: per l’assenza del Procuratore della Disciplina all’udienza avanti la Commissione di disciplina di Prima Istanza, trattandosi di una presenza necessaria e non facoltativa davanti all’Organo giudicante, per il perseguimento di un interesse pubblico, disciplinata dall’art. 16, comma 6 RDU. Risulterebbe illogico ritenere integro il contraddittorio anche in assenza del rappresentante della Procura, come indicato dalla Commissione di Appello, attesa tra l’altro la funzione requirente dello stesso.

3) Violazione dell’art. 10 Legge n. 241 del 1990 e 15 del RCSP in relazione all’omesso esame delle tesi difensive scientifiche inerenti le analisi: la decisione impugnata non avrebbe tenuto conto delle memorie dell’interessato, pretermesse nella decisione in violazione della principio di garanzia del contraddittorio, riportandosi al parere della Commissione scientifica, tra l’altro, erroneo nella valutazione dell’analisi positiva alla sostanza.

4) Illegittimità per difetto di motivazione e violazione della Legge Melandri sul doping: il provvedimento sarebbe illegittimo per non aver accolto la richiesta di diminuzione del quantum della sospensione irrogata, in assenza della indicazione di elementi connotanti la gravità della violazione, posto che la sostanza etoricoxib non sarebbe indicata nel Decreto del Ministro della Sanità 3.2.2006 tra le sostanze la cui somministrazione è vietata. Conclude con la richiesta di annullamento dell’atto impugnato, previa sospensione dell’efficacia dello stesso.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, opponendosi all’accoglimento dello stesso con argomentate considerazioni.

Con ordinanza n. 5988/2014 è stata accolta la suindicata domanda cautelare.

Alla pubblica udienza del 19 marzo 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Nel merito il ricorso è fondato per le seguenti considerazioni.

2.1. Il signor OMISSIS, come riportato in premessa, si duole di alcuni vizi del procedimento e della violazione del contraddittorio che hanno costituito motivi di doglianza anche in sede di appello e non accolti dalla Commissione con la decisione impugnata.

La censura che assume rilievo pregiudiziale riguarda la omessa comunicazione dell’avviso di trattazione del procedimento nella fase del giudizio in Commissione di Prima Istanza, poiché inviato ad indirizzo di posta elettronica del difensore inesistente, circostanza che non ha consentito la partecipazione in udienza dell’incolpato e del suo difensore, come risulta anche indicato nella decisione.

Tale doglianza è stata proposta in sede di appello, ma non è stata accolta dalla Commissione sulla base della dichiarata regolarità delle notifiche, come da verbale in data 27.2.2013, senza però che a tale affermazione contenuta nella decisione sia seguita l’esibizione della prova dell’avvenuta regolare notifica della comunicazione nonché il deposito del citato verbale attestante ciò.

A dimostrazione della censurata irregolarità, parte ricorrente ha allegato copia della comunicazione dell’Amministrazione relativa alla data di trattazione in udienza del procedimento disciplinare, inviata all’indirizzo del difensore di posta elettronica inesistente (doc. 6) ed ha documentato altresì le altre comunicazioni intervenute con l’Amministrazione con regolare notifica mediante l’utilizzo dell’indirizzo corretto di posta elettronica dell’interessato.

Tale circostanza dimostra la fondatezza della assorbente censura proposta con il primo motivo riguardo la violazione del principio di garanzia del contraddittorio, segnatamente art. 15 del Regolamento di Disciplina Unire RDU ed art. 10 della legge n. 241 del 1990, in tema di diritti dei partecipanti al procedimento e di tutela delle garanzie partecipative, ancor più quando trattasi, come nella specie, di procedimenti di natura disciplinare.

Al riguardo, osserva il Collegio che in materia disciplinare il procedimento attivato risponde alle esigenze di garanzia connesse al diritto di difesa dell’incolpato ed assume rilievo oltre che il termine ragionevole di svolgimento dello stesso, anche la rituale notifica della comunicazione e contestazione dei fatti addebitati, in modo completo e circostanziato, al fine di metterlo in grado di svolgere le proprie difese in una situazione di cognizione piena e consapevole nonché la regolare notifica all’incolpato e al difensore della comunicazione dell’avviso di trattazione del procedimento in udienza, per garantire il corretto diritto di difesa.

3. Dalla suesposta fondatezza del primo motivo di ricorso deriva l’accoglimento dello stesso - con assorbimento di ogni altro motivo e profilo di gravame non espressamente esaminato, in quanto ritenuto ininfluente e irrilevante ai fini della decisione – con conseguente annullamento dell’atto impugnato.

4.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura stabilita in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Condanna il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in € 1.500,00 (millecinquecento/00), in favore del ricorrente.

Contributo unificato a carico del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Rotondo, Presidente FF

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/05/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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