T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 6841/2018
Pubblicato il 18/06/2018
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Rita Semeraro, con domicilio eletto presso lo studio Angela Semeraro in Taranto, via delle Ceramiche 23;
contro
Federazione Italiana Pallacanestro, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Valori, Paola Maria Angela Vaccaro, con domicilio eletto presso lo studio Guido Valori in Roma, viale delle Milizie 106;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 0007032-25/10/2016 del 21.10.2016 del Segretario Generale della F.I.P., notificato il 31.10.2016, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso, ove ritenuto lesivo delle prerogative del ricorrente, in particolare, dell’art. 11-bis del Regolamento Esecutivo Tesseramenti F.I.P.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Federazione Italiana Pallacanestro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2018 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, l’odierno ricorrente impugna il provvedimento n. 0007032-25/10/2016 del 21 ottobre 2016 del Segretario Generale della Federazione Italiana Pallacanestro, nonché ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso, ove ritenuto lesivo delle prerogative del ricorrente e, in particolare, l’art. 11-bis del Regolamento Esecutivo Tesseramenti della Federazione Italiana Pallacanestro.
Il sig. OMISSIS, odierno ricorrente, è cittadino italiano, di professione cestista e ha vissuto alcuni anni in Italia e altri all’estero.
Nel 2016 il sig. OMISSIS si è rivolto alla società CUS OMISSIS Basket per ottenere, presso la stessa, il tesseramento per il campionato nazionale dilettantistico.
In data 27 luglio 2016 la società CUS OMISSIS comunicava al competente Ufficio Tesseramento della Federazione Italiana Pallacanestro di aver effettuato la procedura telematica per il tesseramento e di aver ricevuto un diniego, in quanto il sig. OMISSIS risultava sprovvisto dei requisiti necessari.
Con comunicazione dell’11 agosto 2016, l’Ufficio competente replicava, precisando che l’atleta non avrebbe potuto partecipare al campionato nazionale.
Il 24 agosto 2016, la società CUS OMISSIS Basket interpellava l’Ufficio per ulteriori delucidazioni in merito al mancato tesseramento.
Il 25 agosto 2016, l’Ufficio comunicava l’impossibilità di effettuare il tesseramento del sig. OMISSIS in quanto, conformemente a quanto previsto dall’art. 11-bis del Regolamento Esecutivo Tesseramento Nazionale, lo stesso risultava sprovvisto del requisito relativo alla formazione in Italia, non avendo preso parte ai campionati federali giovanili “per almeno due anni”.
Il 29 settembre 2016, il ricorrente diffidava la Federazione a dare esecuzione alla richiesta di tesseramento della società CUS OMISSIS per i campionati nazionali non professionistici.
Con nota del 21 ottobre 2016 il Segretario Generale della Federazione Italiana Pallacanestro comunicava l’impossibilità di procedere al tesseramento del sig. OMISSIS per mancanza dei requisiti indicati dall’art. 11-bis del Regolamento Esecutivo Tesseramenti.
Avverso tale comunicazione il sig. OMISSIS proponeva ricorso deducendo, con un’unica articolata censura, l’illegittimità del suddetto atto nonché di quelli presupposti ed in particolare dell’art.11-bis del Regolamento Esecutivo Tesseramenti.
Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Pallacanestro, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’udienza del 5 giugno 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.
Il ricorso è inammissibile.
Osserva il Collegio che l’art. 41 c.p.a. dispone, tra l’altro, che “il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza”.
Perciò, nell’ipotesi in cui non vi sia stata notificazione o comunicazione dell’atto amministrativo, il termine per l’impugnazione decorre dalla piena conoscenza dello stesso da parte dell’interessato (cfr., ex multis, Cons. Stato n. 3825/2016).
Come risulta dagli atti, il ricorrente ha avuto piena conoscenza del diniego almeno a far data dal 29 settembre 2016, data nella quale lo stesso reiterava la richiesta di tesseramento contestando il diniego dell’Ufficio del Tesseramento.
Tale successiva richiesta, ad avviso del Collegio, manifesta inequivocabilmente la conoscenza del sig. OMISSIS in merito al pregresso diniego di tesseramento, comunicato con note dell’11 agosto 2016 e del 25 agosto 2016 al CUS OMISSIS .
Pertanto, l’impugnazione, per essere tempestiva, avrebbe dovuto essere proposta entro 60 giorni dalla conoscenza dell’atto lesivo, e, cioè, entro 60 giorni dalla data della intervenuta conoscenza del provvedimento di diniego di tesseramento (quantomeno a far data dal 29 settembre 2016) e non già a far dalla successiva nota del Segretario Generale che, ripercorrendo le motivazioni del precedente provvedimento di diniego, risulta essere un atto meramente confermativo e riproduttivo del precedente.
Peraltro, occorre anche rilevare, come eccepito nella memoria della Federazione, che, successivamente alla proposizione del ricorso e delle istanze cautelari, la società CUS OMISSIS , per la quale il ricorrente intendeva tesserarsi, ha cessato, al termine della stagione 2016/2017, di militare nel campionato di Serie B, iscrivendosi per la stagione 2017/2018, al campionato di Serie C; l’odierno ricorso, essendo volto all’ottenimento dell’annullamento del diniego di tesseramento per la società CUS OMISSIS per il campionato di Serie B, risulta anche inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, non essendo più conseguibile – ed in assenza di alcuna domanda volta all’accertamento ed alla condanna della Federazione per eventuali danni subiti dal ricorrente – il richiesto bene della vita.
Da ultimo, qualora il ricorrente avesse avuto intenzione di tesserarsi per il CUS OMISSIS , avrebbe ben potuto farlo sin dal 1 luglio 2017, per il campionato di Serie C, in cui milita il detto club.
Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese, sussistendo giusti motivi e rilevata l’intervenuta definizione in rito del ricorso, possono essere compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Consigliere