T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 7207/2018
Pubblicato il 28/06/2018
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato Amedeo Liani, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Buccari, 18;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Roma;
per l'annullamento,
previa sospensione,
del provvedimento del Questore della Provincia di Roma n. 000061 del 20.3.13, con il quale è fatto divieto al ricorrente per anni tre di accedere all'interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2018 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe OMISSIS ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Roma gli ha vietato per tre anni l’accesso all'interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico.
Il ricorrente ha esposto che il provvedimento era stato emesso in quanto il 22 novembre 2012, in occasione dell’incontro di calcio OMISSIS-OMISSIS,era stato trovato nei pressi del luogo dove si erano verificati scontri tra le tifoserie.
A sostegno del ricorso sono state formulate le censure di violazione dell’art. 6 della L. 401/89, eccesso di potere sotto vari profili, violazione degli artt. 3, 13 e 16 della Costituzione.
Non si è costituito il Ministero dell’Interno.
Alla camera di consiglio del 30.5.2013 questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare con riguardo all’estensione del divieto di accesso ai luoghi, solo genericamente indicati nel provvedimento, esterni agli stadi.
All’udienza pubblica del 22 maggio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, essendo ormai decorso il termine di efficacia del provvedimento interdittivo.
Ricorrono, in considerazione della peculiarità della vicenda e dell’esito della lite, le ragioni che giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Alessandro Tomassetti, Consigliere
Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore