T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 7383/2016

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Matii, con domicilio eletto presso Domenico Pavoni in Roma, Via Riboty 28;

contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

di n.2 decisioni del 17.2.16 n.1580/a/g della Commissione di disciplina di appello del MIPAAF con le quali il ricorrente in entrambe le decisioni viene sospeso dalla qualifica di allenatore per 5 mesi con multa di 1.000 per positività a testosterone del prelievo biologico sul cavallo OMISSIS, decisione n. 1581/a/g multa di 1.000 e sospensione a 5 mesi dalla qualifica di allenatore per positività al 16 beta idrossistanozolo su cavallo OMISSIS.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2016 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorso, in accoglimento della eccezione dell’Avvocatura generale dello Stato, va dichiarato inammissibile trattandosi di ricorso cumultativo non giustificato da ragioni di connessione oggettiva.

Una funzione chiarificatrice sul punto l’ha avuta la sentenza Consiglio di Stato, 22 gennaio 2013, n. 359, ove stabilisce che “Va a questo punto premesso che, in via di principio e a differenza del processo civile, in cui il cumulo delle domande può essere giustificato tanto da una connessione oggettiva, quanto da una connessione soggettiva (cfr. art. 40 cod. proc. civ.), assume di per sé rilevanza soltanto la prima forma di connessione, posto che la connessione soggettiva non consente l’impugnativa con un unico ricorso di provvedimenti diversi (cfr. sul punto, ad es., Cons. Stato, Sez. V, 14 dicembre 2011 n. 6537) se non quando sussiste anche un collegamento oggettivo tra di essi, con la conseguenza che nel giudizio amministrativo occorre che le domande siano o contemporaneamente connesse dal punto di vista oggettivo e soggettivo , oppure semplicemente connesse dal punto di vista oggettivo (cfr. ibidem). In quest’ultima evenienza tra gli atti impugnati viene identificata una connessione tale da giustificare un unico processo, costituendo essi manifestazioni provvedimentali collegate ad un unico sviluppo dello stesso episodio di concreto esercizio del potere pubblicistico, idoneo a far emergere la consistenza e la lesione di un unitario interesse soggettivo , storicamente connotato come contrapposto a quel determinato esercizio del potere: ossia – detto altrimenti – tra gli atti complessivamente impugnati sussiste una connessione procedimentale, ovvero un rapporto di presupposizione giuridica, o quantomeno di carattere logico”.

Osserva il Collegio che, come rilevato da Consiglio di Stato, 14 dicembre 2011, n. 6537, “Il ricorso cumulativo è quello con il quale vengono impugnati più provvedimenti amministrativi; al riguardo giova rilevare che nel processo amministrativo vale la regola, discendente da una antica tradizione, secondo cui il ricorso deve essere diretto contro un solo provvedimento a meno che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale tale da giustificare un unico processo. A differenza che nel processo civile, in cui il cumulo delle domande può essere giustificato tanto da una connessione oggettiva, quanto da una connessione soggettiva, nel processo amministrativo impugnatorio di legittimità assume rilevanza soltanto la prima forma di connessione. La connessione soggettiva, al contrario, in base al ricordato orientamento giurisprudenziale, non consente l’impugnativa con un unico ricorso di provvedimenti diversi, a meno che sussista anche un collegamento oggettivo tra di essi. In altri termini, nel giudizio amministrativo occorre che le domande siano o contemporaneamente connesse dal punto di vista oggettivo e soggettivo, oppure semplicemente connesse dal punto di vista oggettivo. La ratio del su riferito indirizzo si fonda:

sull’esigenza di evitare la confusione tra controversie diverse con conseguente aggravio dei tempi del processo;

sulla necessità di impedire l’elusione delle disposizioni fiscali, atteso che con il ricorso cumulativo il ricorrente chiede più pronunce giurisdizionali provvedendo, però, una sola volta al pagamento dei relativi tributi.

Muovendosi all’interno delle sopra illustrate coordinate, la connessione oggettiva è stata tradizionalmente ravvisata dalla giurisprudenza (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 17 gennaio 2011, n. 202; sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8251; sez. VI, 17 marzo 2010, n. 1564) nei seguenti casi:

a) quando fra gli atti impugnati viene ravvisata quantomeno una connessione procedimentale di presupposizione giuridica o di carattere logico, in quanto i diversi atti incidono sulla medesima vicenda;

b) quando le domande cumulativamente avanzate si basino sugli stessi presupposti di fatto o di diritto e siano riconducibili nell’ambito del medesimo rapporto o di un’unica sequenza procedimentale;

c) quando sussistano elementi di connessione tali da legittimare la riunione dei ricorsi”.

Nel caso in esame non si rinviene alcuna delle ipotesi sopra menzionate di connessione oggettiva, essendo impugnati due provvedimenti diversi, adottati dalla Commissione di disciplina di appello del MIPAAF, aventi ad oggetto le decisioni di sospensione dalla qualifica di allenatore per 5 mesi con multa di 1.000 per positività al controllo antidoping su due cavalli diversi.

L’unico elemento di connessione che si ravvisa ha natura soggettiva e cioè l’identità dell’allenatore sanzionato. Tuttavia, come si diceva, la connessione soggettiva, in assenza di profili di connessione oggettiva, non giustifica il cumulo oggettivo e dunque l’unitarietà del ricorso.

Per tali ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile (cfr. in termini T.A.R. Calabria, sede Catanzaro, sez. I, 25 gennaio 2013, n.87).

Le spese seguono possono essere compensate sussistendo giusti motivi alla luce della peculiarità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Giuseppe Rotondo, Consigliere

Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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