T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 8302/2019

Pubblicato il 25/06/2019

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da -OMISSIS- -OMISSIS- elettivamente domiciliato in Roma, via Riboty n. 28 presso lo studio dell’avv. Domenico Pavoni e rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avv.ti Stefano Mattii e Monica Bonomini

contro

UNIONE NAZIONALE INCREMENTO RAZZE EQUINE, in persona del legale rappresentante p.t. – non costituita in giudizio

per l'annullamento

della decisione n.-OMISSIS-del -OMISSIS-con cui l’Unione Nazionale Incremento Razze Equine (di seguito Unire) ha irrogato al ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi due e della multa di euro cinquecento/00;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2019 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 26/04/07 e depositato in pari data -OMISSIS- -OMISSIS- ha impugnato davanti al TAR Bolzano la decisione n.-OMISSIS-del -OMISSIS-con cui l’Unione Nazionale Incremento Razze Equine ha irrogato, nei suoi confronti, la sanzione disciplinare della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi due e della multa di euro cinquecento/00.

A seguito di eccezione d’incompetenza proposta dalla difesa erariale e dell’adesione del -OMISSIS-, il Presidente del TAR Bolzano ha trasmesso gli atti al TAR Lazio per competenza.

Con atto depositato il 15/06/07 il ricorrente si è costituito davanti al TAR Lazio.

Alla pubblica udienza del 07/06/19 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

-OMISSIS- -OMISSIS- impugna la decisione n.-OMISSIS-del -OMISSIS-con cui l’Unione Nazionale Incremento Razze Equine ha irrogato, nei suoi confronti, la sanzione disciplinare della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi due e della multa di euro cinquecento/00.

La sanzione è stata applicata al ricorrente in qualità di allenatore del cavallo, ivi indicato, vincitore del premio -OMISSIS- disputatosi a -OMISSIS- il -OMISSIS-, e risultato positivo al controllo antidoping per la sostanza flunixin.

Con la prima censura (rubricata sub 2) il ricorrente prospetta la violazione dell’art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite dell’Unire in quanto la disposizione in esame, pur prevedendo la responsabilità dell’allenatore, non consentirebbe di applicare alcuna sanzione nei suoi confronti.

Il motivo è infondato.

Secondo l’art. 11 del Regolamento, nella versione applicabile ratione temporis:

“la positività del cavallo o il rifiuto di sottoporre lo stesso ai previsti controlli antidoping, accertati in esito a procedimento disciplinare, comporta: la sospensione temporanea nelle autorizzazioni, licenze o patenti di cui è titolare, da un minimo di due mesi ad un massimo di dodici mesi e la multa da euro 500 ad euro 6.000 oltre al distanziamento totale del cavallo dall’ordine di arrivo con conseguente perdita di ogni eventuale premio vinto e/o indennità” (comma 3);

- “l’allenatore è in ogni caso ritenuto responsabile della positività rilevata, anche per atti commessi da suoi familiari, collaboratori e dipendenti nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti, salvo non provi che l’evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo” (comma 6).

Contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, l’art. 11 citato deve essere interpretato correlando logicamente tra loro tutte le previsioni dell’articolo in esame; ne consegue che le sanzioni previste dal comma 3 devono ritenersi applicabili a tutti i soggetti ritenuti responsabili dall’articolo in esame e, quindi, anche all’allenatore, menzionato dal successivo comma 6, salvo che quest’ultimo provi la sua assenza di colpa.

Pertanto, nessuna violazione del principio di tassatività della fattispecie si è verificata nell’ipotesi in esame.

Ove, poi, si accedesse all’opzione ermeneutica di parte ricorrente, il comma 3 dell’art. 11 del Regolamento, nel prevedere le sole sanzioni, costituirebbe disposizione del tutto inapplicabile ed inutiliter data e le gravi condotte, ivi indicate, rimarrebbero sfornite di sanzione; del resto la tesi della sanzionabilità dell’allenatore è stata già affermata in analoghe fattispecie da questo Tribunale (tra le altre, TAR Lazio n. 519/18).

Con la seconda censura (rubricata sub 3) il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 10 del Regolamento perché le prime e le seconde analisi sarebbero state illegittimamente effettuate presso il medesimo laboratorio.

Il motivo è infondato in quanto l’art. 10 del Regolamento non stabilisce che le due analisi debbano essere effettuate da laboratori differenti né la situazione di fatto giustifica una situazione d’incompatibilità, in capo al medesimo laboratorio, ad effettuare le due operazioni.

In relazione a tale ultimo profilo, deve essere rilevato che:

- le seconde analisi non possono qualificarsi come mezzo di gravame contro le risultanze delle prime, bensì quale strumento di comparazione con queste e di approfondimento analitico, a garanzia dell’univocità scientifica del relativo esito;

- nello stesso senso, alle seconde analisi può partecipare direttamente la parte privata, se del caso delegando anche un sanitario di fiducia, onde assicurare il controllo immediato e diretto sull’attività d’analisi. Come evidenziato dal giudice di appello, le maggiori garanzie procedimentali prescritte dall’art. 10 comma 2 del Regolamento per lo svolgimento delle controanalisi escludono la configurabilità di una violazione del diritto di difesa in quanto la disciplina in esame abilita l’interessato a controdedurre rispetto alle risultanze delle prime analisi e persino a presenziarvi personalmente, cosicché non assume particolare rilievo, proprio in ragione della diversità strutturale e funzionale del subprocedimento delle controanalisi, che le stesse siano eseguite dal medesimo laboratorio (Cons. Stato n. 692/17; Cons. Stato n. 5482/11; TAR Lazio n. 183/19; TAR Lazio n. 520/18).

Con la terza censura (rubricata sub 4) il ricorrente evidenzia la violazione dell’allegato 3 del Regolamento perché le analisi sarebbero state effettuate da un laboratorio non accreditato.

Il motivo è infondato in quanto la norma invocata ha natura programmatica, prefigurando sostanzialmente un risultato da raggiungere nell’organizzazione e nel funzionamento dei laboratori e si limita a creare un mero obbligo conformativo senza prevedere specifici termini in proposito.

La disposizione non ha, pertanto, una portata immediatamente precettiva, la cui violazione possa incidere sulla validità delle attività svolte, in quanto tale illegittimità non è espressamente contemplata, né è prevista, nelle more dell’accreditamento, l’impossibilità di utilizzo di laboratori che a tali prescrizioni ancora non si siano ancora adeguati (Cons. Stato n. 692/17; TAR Lazio n. 520/18; TAR Lazio n. 6908/17).

Con la quarta censura (rubricata sub 5) il ricorrente lamenta la violazione di legge ed eccesso di potere evidenziando, in particolare, l’illegittimità della mancata allegazione al verbale di seconda analisi dei cromatogrammi e spettri di massa.

Il motivo è infondato in quanto nelle linee guida per le seconde analisi non è previsto un obbligo, a pena di nullità delle analisi stesse, di fornire i predetti elementi, la cui necessità o meno è rimessa alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione sindacabile in sede giurisdizionale solo per palesi illogicità od incongruenze (in questo senso TAR Lazio n. 3836/18; TAR Lazio n. 1715/18; TAR Lazio n. 6255/12; TAR Lazio n. 983/12) nella fattispecie non ravvisabili.

Con la quinta censura (rubricata sub 6) il ricorrente deduce i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere in quanto la Commissione di disciplina avrebbe omesso di valutare la memoria difensiva depositata nel corso del procedimento il 10/11/16 in cui era stata dedotta la violazione dell’art. 8 del Regolamento, per mancanza sigillatura del flacone contenente il campione, e, comunque, l’inattendibilità dell’analisi in ragione del mancato rinvenimento del metabolita della sostanza flunixin asseritamente compatibile con un inquinamento del liquido biologico intervenuto dopo il prelievo.

Il motivo è infondato in quanto il provvedimento impugnato ha espressamente preso in considerazione le critiche formulate dal ricorrente nella memoria depositata il 10/11/06 ai punti 7, 8 e 9 laddove ha ritenuto infondate le contestazioni in esame richiamando, in più occasioni (pagg. 3 e 4 dell’atto), le argomentazioni svolte dalla Commissione tecnico – scientifica specificamente compulsata sul punto.

Contrariamente a quanto dedotto nella doglianza, pertanto, la Commissione di disciplina ha espressamente esaminato tutte le censure contenute nella memoria depositata il 10/11/16 motivando per relationem in riferimento a quanto dedotto dalla Commissione tecnico – scientifica.

Tali risultanze non sono, poi, state nel merito specificamente contestate dal ricorrente che in questa sede si è limitato a riproporre pedissequamente le critiche formulate con la citata memoria endoprocedimentale.

Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Il Tribunale ritiene di non dovere emettere alcuna statuizione in ordine alle spese processuali stante la mancata costituzione dell’ente intimato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definendo il giudizio:

1) respinge il ricorso;

2) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Fabio Mattei, Consigliere

Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore

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