T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 8329/2015

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Sanino, Lorenzo Aureli, con domicilio eletto presso Studio Legale Sanino in Roma, viale Parioli, 180;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento della Questura di Roma prot. 3245 del 27.01.15, con il quale è stato comminato al ricorrente il divieto di accesso agli stadi e agli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello per un anno, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2015 la dott.ssa Stefania Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorrente è stato denunciato dal personale del Commissariato di P.S. Prati per il reato di cui all’art. 6 bis della L. 401/89, in quanto sorpreso durante l’incontro di calcio Roma-OMISSIS del 20 gennaio 2015 a scavalcare il vetro divisorio tra il settore Distinti Sud-Est ed il settore Tribuna Tevere dello Stadio Olimpico.

Detta circostanza ha comportato l’adozione da parte della Questura di Roma del provvedimento di “daspo” impugnato con il ricorso in epigrafe, con il quale è stato inibito al ricorrente di accedere per “anni uno” all’interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico, amichevoli e per finalità benefiche, calendarizzati e pubblicizzati.

Il provvedimento dispone, inoltre, che “il divieto, durante lo svolgimento delle citate manifestazioni sportive, da quattro ore prima e sino a due ore dopo la conclusione delle stesse, è altresì esteso agli spazi antistanti e comunque limitrofi agli stadi, alle stazioni ferroviarie, caselli autostradali, scali aerei e marittimi, autogrill e tutti quei luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle medesime competizioni, per lo stesso arco temporale, con decorrenza dalla notifica del provvedimento de quo”.

Con riferimento agli spazi antistanti e comunque limitrofi agli stadi, la Questura ha individuato per lo Stadio Olimpico l’ “area di rispetto” ricompresa all’interno del perimetro costituito da: “piazzale Clodio, via Falcone e Borsellino, via Trionfale, via della Camilluccia, via di Vigna Stelluti, corso Francia, via Maresciallo PilduOMISSIS  (via Fontana Acqua Acetosa – via dei Campi Sportivi), viale Tiziano, piazzale delle Belle Arti, ponte Risorgimento, viale Giuseppe Mazzini (nel tratto fino a piazzale Clodio e per lo Stadio Flaminio) via Dorando Petri, piazzale Ankara, viale Tiziano, posteggio auto stadio Flaminio, corso Francia altezza via Dorando Petri, via De Coubertin”.

Avverso detto provvedimento il ricorrente ha dedotto con il primo motivo di gravame la violazione degli artt. 6 e 6 bis dalla L. 401/89 ed il vizio di eccesso di potere sotto diversi profili, rilevando che egli risiede in via della Camilluccia, all’interno del perimetro individuato dalla Questura nel quale gli è stato interdetto il transito in corrispondenza dello svolgimento delle manifestazioni sportive nel periodo intercorrente tra le quattro ore prima e le due ore successive ad esso: il provvedimento sarebbe quindi limitativo della propria libertà di movimento in modo assolutamente sproporzionato, impedendogli di uscire o rientrare a casa.

La misura sarebbe inutilmente coercitiva ed eccessivamente afflittiva, tenuto anche conto della tipologia della condotta tenuta, di natura non violenta.

La Questura avrebbe dovuto considerare la situazione di fatto, e non utilizzare un modello ciclostilato che comporta, in concreto, un obbligo o divieto di dimora.

Con il secondo motivo ha dedotto le censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, rilevando che il provvedimento è discrezionale e può essere comminato in caso di pericolo di lesione dell’ordine pubblico: nel caso di specie non vi sarebbe stata una condotta violenta ed egli sarebbe incensurato e minorenne.

Il provvedimento sarebbe dunque insufficientemente motivato.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha depositato la relazione della Questura di Roma del 2 maggio 2015 nella quale si evidenzia che il ricorrente già in precedenza – durante l’incontro di calcio Roma-Cagliari tenutosi allo Stadio Olimpico il 21/9/2014, era stato sanzionato amministrativamente per violazione del regolamento d’uso dell’impianto, in quanto si era introdotto in un settore diverso da quello riportato dal biglietto di ingresso acquistato.

Ha poi rilevato che la condotta tenuta dal ricorrente costituisce specifica ipotesi prevista dall’art. 6 bis della L. 401/89, la cui ratio è quella di impedire qualsiasi situazione potenzialmente pericolosa per l’ordine pubblico, e la durata del daspo è adeguata alla condotta tenuta, trattandosi di quella minima.

Quanto alla circostanza relativa all’impossibilità di uscire o di rientrare a casa, ha rilevato che il ricorrente avrebbe dovuto presentare apposita istanza al Questore per ottenere un apposito decreto di autorizzazione, atto che si riservava di emettere.

Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 28 maggio 2015 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

Il ricorso è fondato nei termini in seguito precisati.

Per ragioni logiche deve essere prima esaminato il secondo motivo di ricorso.

La censura è infondata.

Secondo la giurisprudenza costante (cfr. T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 02/03/2015, n. 200; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 5 dicembre 2011, n. 9547; Cons. Stato Sez. III28/11/2012 n. 6005) l'art. 6, comma 1, della L. n. 401 del 1989 attribuisce al Questore un potere interdittivo, esercitabile nei riguardi di chiunque, in occasione o a causa di manifestazioni sportive, tenga una condotta violenta, o comunque tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica. Detto potere si connota di un'elevata discrezionalità, in considerazione delle finalità di pubblica sicurezza cui è diretto, in vista della tutela dell'ordine pubblico, non soltanto in caso di accertata lesione, ma anche in via preventiva ed in caso di pericolo anche soltanto potenziale di lesione. Si tratta di un potere attribuito anche con fini di prevenzione della commissione di illeciti, tenuto conto della diffusività del fenomeno relativo alle violenze negli stadi di calcio e della necessità di approntare, anche sul piano normativo, rimedi efficaci, con il corollario che la misura del divieto di accesso ad impianti sportivi può essere disposta pure in caso di pericolo di lesione dell'ordine pubblico, ascrivibile a semplici condotte che possano comportare o agevolare situazioni di allarme e di pericolo, in quanto comportamenti in astratto innocui possono coinvolgere soggetti più facinorosi e violenti, con esiti imprevedibili.

Ne consegue che legittimamente il Questore, in presenza della condotta tenuta dal ricorrente, rientrante della fattispecie di reato previsto dall’art. 6 bis della L. 401/89, e tenuto anche conto che egli già in precedenza si era introdotto in altro settore dello stadio, ha adottato la misura di prevenzione che – in considerazione della tenuità della condotta – è stata commisurata nella misura minima.

Risulta quindi legittimo il provvedimento impugnato nella parte in cui inibisce al ricorrente di accedere agli stadi e a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputino incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico, amichevoli e per finalità benefiche, calendarizzati e pubblicizzati.

Deve essere invece accolto il primo motivo di ricorso con il quale censura il ricorrente l’estensione del divieto nella fascia di rispetto degli stadi di Roma come individuata nel provvedimento gravato, in cui ricade la propria abitazione.

Il provvedimento, si appalesa del tutto sproporzionato, come correttamente dedotto dal ricorrente, in quanto gli impedisce di uscire di casa o di rientrarvi per molte ore, finendo per configurare – in via di fatto – un vero e proprio obbligo o divieto di dimora, non previsto dall’art. 6 della L. 401/89.

Né può accogliersi la prospettazione della Questura secondo cui il ricorrente avrebbe dovuto chiedere al Questore un’apposita autorizzazione, in quanto la Questura – ben conoscendo il suo luogo di residenza – avrebbe dovuto provvedere in via autonoma a delineare in modo idoneo il perimetro della fascia di rispetto in modo da non incidere in maniera eccessiva e sproporzionata sulla sua libertà di movimento.

Deve essere quindi annullato il provvedimento nella sola parte in cui individua la fascia di rispetto nella quale gli è stato interdetto il transito nelle quattro ore antecedenti e le due ore successive all’incontro di calcio.

Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo accoglie nei soli limiti indicati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore

Rita Tricarico, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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