T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 8428/2014

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso RG n. (…), proposto dal signor OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Mattii e Domenico Pavoni, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Riboty 28;

contro

- il MINISTERO delle POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI e FORESTALI, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensione,

della decisione con cui la Commissione di disciplina di I istanza di ASSI - Gestione Temporanea in data 5.12. 2012, n. 10 ha disposto nei confronti del sig. OMISSIS l’irrogazione della sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi 12, oltre alla multa di euro 3.000,00, in relazione alla positività a "16 beta idrossistanozololo" delle analisi sul prelievo biologico sul cavallo OMISSIS, in occasione della corsa dell’11.11.2011 all’Ippodromo di OMISSIS.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Vista l’ordinanza n.1409/2013 con cui sono stati disposti adempimenti istruttori, eseguiti con nota depositata in data 22 aprile 2013;

Vista l’ordinanza n. 1759 del 2013 che ha respinto l’istanza cautelare;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2014 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 9 marzo 2013 e depositato il successivo 11 marzo 2013, il sig. OMISSIS ha impugnato la decisione della Commissione di disciplina di prima istanza di ASSI – Gestione Temporanea n. 10/13, con cui è stata dichiarata la responsabilità disciplinare dello stesso in ordine all’addebito mossogli, con l’applicazione, per l’effetto - tenuto conto del tipo di sostanza dopante e del fatto che si tratta di corsa TRIS - della sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi 12 e la multa di 3.000 euro.

Ha esposto in fatto il ricorrente che a seguito di accertamenti disposti dopo lo svolgimento della corsa presso l'ippodromo di OMISSIS dell'11 novembre 2011, il cavallo "OMISSIS " risultava positivo alla sostanza “16 Beta Idrossistanozololo”. Con atto di incolpazione in data 8 ottobre 2012 il Sostituto Procuratore della Disciplina ASSI ha rinviato a giudizio disciplinare il sig. OMISSIS avanti la Commissione di Disciplina I per la positività indicata, con trattazione del procedimento in data 5.12.2012, conclusosi con la decisione n.010/13 con la condanna disciplinare come sopra indicata.

A sostegno del gravame il ricorrente ha dedotto diversi motivi di illegittimità per violazione di legge e di eccesso di potere : - Violazione art. 5 del Reg. Disciplina Unire per essere stato emesso l’atto di incolpazione dal Sostituto Procuratore della Disciplina e non dal Procuratore della Disciplina (o da un suo Vicario) non nominato; - per lesione del diritto di difesa in violazione dell’art. 15 del Reg. di disciplina per il mancato rinvio dell’udienza di trattazione del 5.12.2012, al fine di esaminare gli atti della Commissione Scientifica depositati nella stessa udienza; omesso giudizio di difesa in violazione delle norme primarie e secondarie riguardo la legittimità dell’operato del Laboratorio di I analisi e di quello francese di II analisi nonché per l’omesso giudizio del tema difensivo riguardo il mancato rispetto delle condizioni di integrità del campione nelle varie fasi; –eccesso di potere per travisamento e difetto di motivazione sulle osservazioni dedotte dal ricorrente e tra motivazione e dictum nella statuizione delle sanzioni ; violazione art. 15 del RCSP sul parere della Commissione Scientifica e mancanza di motivazione in quanto non risulterebbe dalla decisione impugnata né dal parere della predetta Commissione alcun elemento di verifica della correttezza del risultato di II analisi, in quanto quest’ultima avrebbe dovuto fornire la giustificazione dell’attendibilità e correttezza o meno del giudizio tecnico di analisi; - violazione del contraddittorio in sede di II analisi, dell’art. 1 del RCSP, dell’art. 6, lett. b) della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 223 disp. att. Cpp, in quanto la scelta di disporre le analisi fuori dall’Italia violerebbe le norme rubricate, per la mancata scelta di un laboratorio raggiungibile agevolmente dall’interessato, per l’adeguato svolgimento dell’istruttoria.

Con decreto presidenziale n. 1176 del 2013 è stata accolta l’istanza di misure cautelari provvisorie.

In seguito, con ordinanza n. 1409 del 2013 sono stati disposti incombenti istruttori nei confronti dell’Amministrazione intimata e nelle more è stata accolta l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato.

Con nota pervenuta in data 22 aprile 2013 prot. n. 29030, l’Amministrazione intimata ha trasmesso documentazione in esecuzione della predetta ordinanza istruttoria.

In prossimità della Camera di consiglio del 23.4.2013, parte ricorrente ha depositato ulteriore memoria e documentazione a sostegno delle proprie ragioni con riferimento al primo motivo.

Con ordinanza n.1759 del 2013 l’istanza cautelare è stata respinta.

Alla pubblica udienza del 26 marzo 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il Collegio passa all’esame del merito del ricorso.

2.1. Il ricorrente ha preliminarmente dedotto la violazione dell’art. 5 delle norme di procedura disciplinare in quanto l’atto di incolpazione è stato firmato dal Sostituto Procuratore e non dal Procuratore della Disciplina (o Vice Procuratore o Vice Procuratore Vicario).

La censura non ha pregio alla luce anche della interpretazione adottata della Sezione in altri casi analoghi richiamando la normativa in materia e in particolare l’art. 5 delle norme di procedura disciplinare il quale prevede che “la Procura della Disciplina è composta da un magistrato … o da un avvocato … che la presiede, con la qualifica di Procuratore della Disciplina, e da un massimo di sedici Sostituti Procuratori … Questi ultimi esercitano le funzioni di indagine e le funzioni requirenti davanti agli organi della giustizia sportiva … Tra di essi il procuratore può nominare due Vice procuratori, di cui uno con funzioni vicarie, ai quali può delegare le proprie funzioni” (comma 2); “la Procura della Disciplina, in persona del Procuratore e dei suoi sostituti, svolge … indagini volte ad accertare casi di violazione di regolamento o di illecito sportivo e decide in merito alla archiviazione o al deferimento degli stessi alla Commissione di Disciplina di prima istanza” (comma 4); “al Procuratore della Disciplina ed ai suoi sostituti è conferito ogni più ampio potere di indagine …” (comma 5); “il Procuratore della Disciplina, all’esito delle indagini, promuove l’azione disciplinare, nei confronti del responsabile, mediante formulazione dell’atto di incolpazione, ovvero dispone con decreto, l’archiviazione del procedimento, quando la notizia di illecito disciplinare risulti infondata” (comma 7).

Osserva il Collegio che dall’esame sistematico delle predette disposizioni deriva che il procedimento disciplinare può essere delegato dal Procuratore disciplinare o da un Vice Procuratore ad un Sostituto Procuratore e quest’ultimo è legittimato a promuovere l’azione disciplinare, interpretando anche con riferimento ad una nozione oggettiva e non soggettiva la locuzione “Procuratore della disciplina” utilizzata al comma 7 del detto articolo.

Tale interpretazione si presenta più idonea all’efficace accertamento di eventuali illeciti, tra cui quelli che attengono alla presenza di sostanze proibite nei cavalli, che incidono su interessi particolarmente delicati e rilevanti per la tutela delle razze equine e per la regolarità di svolgimento delle gare.

Né varrebbe obiettare quanto sostenuto dal ricorrente in quanto si perverrebbe ad un appesantimento delle funzioni svolte dalla Procura della disciplina, non coerente con la snellezza e la rapidità proprie dell’azione disciplinare al fine di renderla incisiva e funzionale al perseguimento dei fini per la quale è prevista.

La nomina dei Vice Procuratori ai quali il Procuratore può delegare le proprie funzioni, prevista dal comma 2 dell’art. 7, d’altra parte, deve intendersi nel senso che i Vice Procuratori possono svolgere anche le funzioni di cui il Procuratore è titolare in modo infungibile, come l’assegnazione dei procedimenti ai singoli Sostituti Procuratori, per cui, così interpretata, tale norma ha un contenuto sostanziale preciso e ben individuabile. Nella specie, il Sostituto Procuratore della Disciplina ha disposto l’atto di incolpazione dopo aver “Letti gli atti e esaminato il fascicolo”, che è stato assegnato per la funzione di cui al procedimento incardinato al n.098/12.

2.2. Con le ulteriori censure il signor OMISSIS ha rappresentato che le osservazioni scritte dal difensore per contestare le analisi effettuate non sarebbero state valutate e che la decisione impugnata avrebbe esaminato alcune ma non tutte le osservazioni scientifiche che la difesa del ricorrente aveva prospettato.

Al riguardo occorre evidenziare nei controlli antidoping, l’Amministrazione effettua un accertamento tecnico, consistente nella verifica della sussistenza di sostanze proibite, alla luce dell’applicazione dei criteri delle scienze esatte e senza adottare apprezzamenti di natura discrezionale: infatti in tale accertamento non vi è spazio per intravedere profili di discrezionalità tecnica in cui si compiono valutazioni in base a parametri opinabili.

Sulla base di ciò il ricorrente sarebbe tenuto a dimostrare che la decisione è stata assunta sulla base della manifesta abnormità e del travisamento del fatto o dell’erroneo presupposto, non rinvenibile nel caso di specie, tenuto conto dell’articolata procedura avviata nel rispetto della normativa regolamentare, così come descritta nell’atto impugnato, che indica anche i riferimenti alle comunicazioni all’interessato e alle osservazioni dal medesimo proposte, con specifico riscontro, non risultando così inficiati i corretti profili della partecipazione procedimentale.

Del resto, va rilevato che la decisione impugnata evidenzia che la presenza della sostanza vietata è stata accertata sia in sede di prime analisi che in sede di seconde analisi che hanno confermato la positività del cavallo OMISSIS  alla predetta sostanza nociva, essendo proibita ai sensi del regolamento la sola presenza, a prescindere dalla quantità della sostanza, come nella specie, ai sensi dell’art. 2 del Reg. approvato con DM 16.10.2002.

Peraltro le argomentazioni di parte ricorrente sulla non correttezza del risultato tecnico nonché sui limiti della soglia di positività e della non osservanza delle prescrizioni per la custodia del campione, in disparte la genericità e ripetitività delle stesse, non risultano suffragate da concrete prove documentate dirette a censurare le tecniche utilizzate e le risultanze delle analisi di laboratorio per smentire e contrastare quanto tecnicamente accertato sulla base della disciplina di cui al Regolamento in materia.

2.3. Parimenti non è persuasiva la doglianza secondo cui non sarebbe stata fornita alcuna dimostrazione che il Laboratorio abbia proceduto a metodica accreditata, in quanto l’onere della prova dell’assenza di metodica accreditata grava sul ricorrente e tale onere non è stato adempiuto.

Con riferimento, infine, alla censura sulla violazione dell’art. 15 riguardo il parere della Commissione Scientifica che avrebbe dovuto fornire la giustificazione dell’attendibilità e correttezza o meno del giudizio tecnico dell’analisi e sul difetto di motivazione dell’incolpazione, va rilevato che la normativa regolamentare in materia all’art. art. 10 Reg. stabilisce che in caso di positività del campione il laboratorio che ha eseguito le analisi “deve sollecitamente e in modo riservato, comunicarne l’esito all’Amministrazione che si riserva di trasmettere la documentazione alla Commissione Scientifica la quale può chiedere a sua volta al laboratorio qualsiasi documento o analisi già effettuata o approfondimenti analitici da svolgere sul campione di seconda analisi”; pertanto l’Amministrazione che riceve l’esito delle analisi dal laboratorio incaricato ha la facoltà di rivolgersi alla predetta Commissione per un parere, facoltativo e non obbligatorio.

Tale Commissione Scientifica, come definita dall’art. 15, ultimo comma del Reg. “svolge un’attività consultiva e propositiva in materia antidoping e/o esprime il proprio parere sulle questioni di natura scientifica proposte dall’Assi e dagli Organi di Giustizia Sportiva”. Nella specie, il parere della Commissione Scientifica è stato acquisito agli atti, quale documentazione scientifica espressa dalla Commissione stessa nella sua riconosciuta attività consultiva, non potendosi attribuire funzioni diverse alla medesima, non previste dalla norma, quali quelle di accertamento e verifica del giudizio tecnico dei risultati delle analisi, come asserito dal ricorrente.

2.4. Va esaminato da ultimo il motivo con il ricorrente lamenta la discrepanza tra motivazione e dictum nella statuizione delle sanzioni di cui alla decisione impugnata, rilevando che il provvedimento gravato nella motivazione afferma la responsabilità disciplinare del sig. OMISSIS “tenuto conto della gravità della violazione, del tipo e della sostanza dopante anabolizzante, nonché della personalità dello stesso (a carico del quale sono pendenti altri procedimenti disciplinari specifici……), e del fatto che si tratta di corsa TRIS, si reputano congrue le sanzioni della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi quattro e della multa di euro 1.000,00…”, mentre nel dispositivo dispone “la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi 12 (dodici) oltre alla multa di E. 3.000,00 (mille/00)”.

Il Collegio osserva che in effetti la discrepanza sussiste nei termini prospettati dal ricorrente.

Pertanto il provvedimento si rivela illegittimo nella parte in cui dispone la sanzione della sospensione per 12 mesi e la multa di 3.000 euro, anziché la sospensione per 4 mesi di sospensione e la multa di 1.000 euro.

3. Le spese del giudizio, tenuto conto della parziale la soccombenza, sono integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento nella parte in cui dispone la sanzione della sospensione della qualifica per 12 mesi e la multa di 3.000 euro, anziché la sospensione per 4 mesi e la multa di 1.000 euro.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Roberto Politi, Consigliere

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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