T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 889/2018
Pubblicato il 24/01/2018
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: Soc OMISSIS Asd, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Arianna Calabria, Stefano Lupis, con domicilio eletto presso lo studio Stefano Lupis in Roma, v.le G. Mazzini, 6;
contro
Federazione Italiana Nuoto non costituita in giudizio;
nei confronti di
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Cecchi, Fernanda Moneta Mantuano, con domicilio eletto presso lo studio Fernanda Moneta Mantuano in Roma, via Treviso, 15;
per l'annullamento
della decisione prot. Fm 759/2010, emessa dalla Commissione tesseramenti della Federazione Italiana Nuoto, in data 21 gennaio 2010, con la quale si è concesso lo svincolo d'ufficio dell'atleta OMISSIS;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Francesca Corrizzato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2018 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, l’odierna ricorrente impugna la decisione prot. Fm 759, emessa in data 21 gennaio 2010 dalla Commissione tesseramenti della Federazione Italiana Nuoto, con la quale si è concesso lo svincolo d’ufficio della atleta Francesca Corrizzato.
Premette la ricorrente i seguenti fatti.
L’Associazione Sportiva Dilettantistica OMISSIS ha, fra le sue atlete, la Sig.na OMISSIS che ha iniziato a giocare per la società ricorrente dall’età di 14 anni.
Nel periodo dall’agosto 2008 al febbraio 2009, si stava svolgendo a Firenze una gara indetta dal Comune per l’assegnazione in concessione delle piscine comunali ed in tale delicato periodo la OMISSIS, oltre a non rispondere alle convocazioni ufficiali, screditò – secondo la prospettazione della ricorrente – l’immagine dell'associazione sui media locali e nazionali.
All'inizio della stagione sportiva 2008/2009, furono inviate due raccomandate indirizzate all'Atleta
OMISSIS ed aventi per oggetto la convocazione agli allenamenti per l'inizio della stagione sportiva.
Nella raccomandata del 10 ottobre 2008 è evidente non solo la volontà di garantire all'Atleta la possibilità di svolgere attività sportiva presso l'associazione, ma anche di adempiere, nei confronti della stessa, a tutti i doveri previsti dalle normative della Federazione Italiana Nuoto, in particolare, a quanto previsto dall'Art. 5 del Regolamento Organico, che prevede l'obbligo per la società di convocare gli atleti per gli allenamenti.
Con la raccomandata del 6/10/2008, la OMISSIS comunicava ufficialmente alla Firenze Pallanuoto di essere impossibilitata a proseguire l'attività sportiva e ad allenarsi causa problemi di salute, con previsioni di guarigione lontane; problemi di salute attestati da numerosi certificati medici.
Nella stessa raccomandata, l'Atleta esprimeva la volontà di giocare nell'associazione OMISSIS Waterpolo, la quale era impossibilitata a ricevere la OMISSIS a titolo di prestito, avendo raggiunto il numero massimo di prestiti consentiti dal Regolamento della Federazione Italiana Nuoto: “Ogni Società potrà ricevere un massimo di tre (3) atleti relativamente alle pratiche di Prestito, ed ulteriori tre (3) atleti relativamente alle pratiche di Prestito di Atleti già Impiegati e Prestito Alternativo”. Infatti la OMISSIS non presentò richiesta di prestito dell'Atleta OMISSIS.
La stessa OMISSIS rifiutava di sottoporsi a visita medico-agonistica obbligatoria, come richiestole dall'associazione, approssimandosi la scadenza della stessa, per cui ne risultò sprovvista per tutta la stagione 2008/2009.
Inoltre, la medesima rilasciava numerose interviste a mezzo stampa nella quali screditava l'immagine dell'associazione proprio nel periodo della gara per l'aggiudicazione degli impianti sportivi.
La Firenze Pallanuoto si vide quindi costretta a prendere alcuni provvedimenti e, in particolare, sanzionò con squalifica l'Atleta OMISSIS in quanto la medesima aveva violato l'art. 13 del Regolamento Organico della Federazione Italiana Nuoto, con particolare riferimento ai punti 1, 2a e 2d.
La squalifica a tempo indeterminato non fu, tuttavia, confermata dalla Commissione di Disciplina F.l.N.
Nel gennaio 2009, pervenne alla Firenze Pallanuoto da Rari Nantes Florentia l'unica richiesta di prestito ufficiale dell'Atleta OMISSIS. La Firenze Pallanuoto rispose con lettera del 12 gennaio 2009 dicendosi assolutamente disponibile al prestito, purché ciò avvenisse in un clima di reciproca collaborazione, ricoprendo la OMISSIS il ruolo di centroboa, ruolo indispensabile nel gioco della pallanuoto.
A questa lettera dell'associazione non seguì alcuna replica da parte di OMISSIS.
A questo punto l'atleta OMISSIS, sebbene in maniera anomala ed errata (non avendo mai iniziato una procedura di richiesta di svincolo come previsto dalla Normativa Tesseramenti e Trasferimenti della F. I. N.), fece ricorso al Giudice dei Tesseramenti della F.I.N.
Il Giudice convocò le parti in data 5 maggio 2009.
In data 14 maggio 2009 l'associazione, come auspicato dallo stesso Giudice Novarina, si fece promotrice di una proposta conciliativa, inviata sia al Giudice dei tesseramenti che alla OMISSIS. Tale proposta prevedeva anche lo svicolo dell'Atleta. Tuttavia, a tale proposta non fece seguito risposta alcuna da parte della OMISSIS.
In data 28 maggio, il Giudice dei Tesseramenti della F.I.N. dichiarò inammissibile il ricorso della OMISSIS, in quanto detto ricorso era fondato su motivazioni non contemplate dal regolamento della Federazione Italiana Nuoto.
Il 14 Giugno 2009, la OMISSIS si rivolse alla Commissione Tesseramenti con motivazioni identiche a quelle presentate di fronte al Giudice dei Tesseramenti, sostenendo ancora una volta che l'associazione OMISSIS le impediva di praticare lo sport della pallanuoto, invocando il c.d. "mobbing".
La Commissione Tesseramenti, con decisione del 16 luglio 2009, dichiarò inammissibile il ricorso non essendo stata osservata la procedura prevista dalla normativa federale.
Sempre nel 2009, la OMISSIS iniziò quindi una nuova procedura per la richiesta di svincolo, questa volta in linea a quanto previsto dalla Normativa Tesseramenti e Trasferimenti della Federazione Italiana Nuoto.
Nel frattempo, in data 16 ottobre 2009, l'associazione aveva provveduto, come richiesto dall'Atleta, a formalizzare il suo prestito nei confronti di OMISSIS, con espressa accettazione dell'atleta. Tale prestito era divenuto possibile per mutate condizioni all'interno dalla OMISSIS Waterpolo. Tale prestito avvenne, come richiesto da OMISSIS Pallanuoto, a fronte altresì della cessione di alcune giovani da parte di OMISSIS a OMISSSI Pallanuoto.
Poiché, seguendo l'iter previsto dalla normativa federale, la OMISSIS Pallanuoto non acconsentì allo svincolo dell'atleta, la medesima presentò nuovo ricorso, identico nei contenuti ai precedenti, al Giudice dei tesseramenti della Federnuoto, richiedendo ancora una volta lo svincolo.
La OMISSIS Pallanuoto si costituì con memoria nella quale si evidenziava l'improponibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, essendo l'atleta già in prestito.
In data 13 novembre 2009 il Giudice dei tesseramenti, per la seconda volta, rigettò il ricorso, in quanto le motivazioni a fondamento dello stesso non sono previste dal Regolamento Organico federale.
In data 1 dicembre 2009, con le medesime motivazioni esposte nei ricorsi precedenti, la OMISSIS fece ricorso contro le motivazioni del Giudice per i tesseramenti, presso la Commissione Tesseramenti della Federnuoto. Tale ricorso però non venne notificato alla sede dell'associazione, ma ad un indirizzo errato, che non corrisponde neppure alla residenza del Presidente dell'associazione, tale nullità fu rilevata nella memoria della OMISSIS Pallanuoto.
In data 27 gennaio 2010, la Commissione Tesseramenti ha notificato la sentenza nella quale concedeva lo svincolo dell’Atleta OMISSIS.
Deduce la ricorrente la illegittimità dell’impugnato atto per violazione di legge e carenza di motivazione sotto vari profili.
Si è costituita in giudizio la controinteressata deducendo in via preliminare la inammissibilità del ricorso e, nel merito, la sua infondatezza.
Alla udienza del 16 gennaio 2018 il ricorso è stato assunto in decisione dal Collegio.
Il ricorso è inammissibile.
Osserva il Collegio, infatti, che la ricorrente non ha rispettato il vincolo della pregiudiziale sportiva, che avrebbe richiesto il previo esperimento di tutti i rimedi offerti dall'ordinamento sportivo dinanzi ai propri organi di giustizia sportiva, salvo poi eventualmente adire questo giudice (Cons. St., sez. VI, 31 maggio 2013, n. 3002; Tar Lazio, sez III ter, n 11125/2013; Tar Lazio, sez. III quater, 21 giugno 2013, n. 6258; id., sez. III ter, 25 maggio 2010, n. 13266; 31 maggio 2005, n. 4284 e 15 giugno 2006, n. 4604).
E’ noto, infatti, che, ai sensi dell’art. 1, d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito in l. 17 ottobre 2003, n. 280, i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo.
Il Legislatore ha poi distinto nel successivo art. 2 le controversie sottratte in toto alla cognizione dei giudici statali, per le quali opera il vincolo di giustizia e che sono rimesse alla sola cognizione degli organi interni di giustizia sportiva, dalle controversie che investono situazioni giuridiche soggettive che, seppur connesse con l’ordinamento sportivo, hanno rilevanza per l’ordinamento statale. Peraltro, in relazione a tale ultimo caso, il Legislatore ha stabilito, all’art. 3, che il ricorso agli organi di giustizia statale è possibile solo a condizione che siano esauriti i gradi di giustizia sportiva, essendo fatte salve le clausole compromissorie previste dagli Statuti e dai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive.
Nel caso in esame, la ricorrente non ha rispettato il vincolo della pregiudiziale, avendo impugnato direttamente dinanzi al giudice amministrativo la decisione emessa dalla Commissione tesseramenti della Federazione Italiana Nuoto, omettendo di investire preventivamente della questione gli organi della giustizia sportiva federali.
In conclusione e per i motivi esposti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancato rispetto del vincolo della pregiudiziale sportiva.
Nulla sulle spese per quanto concerne la posizione della Federazione Italiana Nuoto, non costituita, mentre, con riguardo alla posizione della controinteressata le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti della controinteressata OMISSIS, liquidate in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Nulla sulle spese con riguardo alla Federazione Italiana Nuoto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore
Rita Tricarico, Consigliere