T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 9059/2018
Pubblicato il 29/08/2018
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Bancheri, con domicilio eletto presso lo studio Guido Cardinali in Roma, via A. Pollaiolo, 5;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Roma, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
-del divieto, per un periodo di anni due, di accedere all'interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territori nazionale ove si disputano incontri di calcio e di calcio a 5 a qualsiasi livello, agonistico o amichevole - risarcimento danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2018 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe l’odierno ricorrente impugna il provvedimento del Questore di Roma, notificato in data 19 aprile 2016, con il quale è stato vietato al ricorrente – ex art. 6 L. n. 401/1989 – l’accesso per un periodo di due anni all’interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio e di calcio a 5 a qualsiasi livello.
Deduce il ricorrente la illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente depositando documentazione.
Alla udienza del 17 luglio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.
Il ricorso è infondato.
Osserva il Collegio come il provvedimento oggetto di impugnazione è stato emesso sulla base della comunicazione di una notizia di reato inviata dal personale del Commissariato P.S. Casilino Nuovo all’Autorità Giudiziaria competente in data 7 aprile 2016, con riguardo ai fatti verificatisi in occasione dell’incontro di calcio ASD /ASD OMISSIS, disputatosi presso il campo sportivo ubicato in via di Torrenova. Alle ore 18 circa, infatti, uno dei giocatori del OMISSIS segnava il goal decisivo e festeggiava sotto gli spalti; tra gli spettatori c’era anche il Presidente della società sportiva “OMISSIS”, successivamente identificato con l’odierno ricorrente che, dopo l’esultanza del giocatore avversario, iniziava a camminare nervosamente sugli spalti, inveendo contro lo stesso giocatore per quell’azione di giubilo ritenuta offensiva e provocatoria. In un crescente stato di alterazione il ricorrente continuava ad inveire ed insultare, successivamente incamminandosi verso la sua auto dove prendeva una mazza da baseball nascondendola sotto la giacca per tornare verso la struttura sportiva dove veniva fermato dagli agenti di polizia.
Sulla base di tali fatti, a carico del ricorrente veniva, dunque, emesso il provvedimento impugnato nella misura di due anni e con divieto di accedere all’interno degli stadi e di tutti gli impianti del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio e di calcio a cinque di qualsiasi livello.
Con una prima censura il ricorrente deduce la illegittimità del provvedimento impugnato per mancata comunicazione di avvio del procedimento.
La censura è infondata.
Osserva il Collegio, infatti, che la mancata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo non produce un vizio insanabile del provvedimento comunque adottato, atteso che la particolare tipologia di atto gravato, quale è il DASPO, è connotata dalla necessità e dall'urgenza di porre rimedio al succedersi delle manifestazioni sportive calendarizzate nel campionato che rappresentano occasione di scontro fra tifoserie e all'esigenza di garantire l'ordine pubblico evitando la possibilità di scontri e violenze sulle persone e sulle cose (cfr., da ultimo, T.A.R. Salerno, sez. II, 3 novembre 2016, n. 2387).
Quanto, poi, alle censure contenute nel secondo e terzo motivo, osserva il Collegio come dalla lettura del provvedimento si evinca una accurata descrizione dei fatti ed una adeguata motivazione del provvedimento impugnato; d’altra parte, quanto alla adeguatezza e proporzionalità della misura, occorre rilevare come le stesse risultino pienamente rispettate in considerazione della gravità dei fatti contestati, anche in considerazione della carica ricoperta dal ricorrente all’interno della società di calcio.
D’altra parte, così come indicato nella nota della Questura di Roma, la facoltà di applicazione della misura prevista dalla normativa significa che l’Autorità di P.S. può, valutati gli elementi relativi al caso, decidere a propria discrezione di emettere o meno il provvedimento, in relazione al parametro del mantenimento dell’ordine pubblico; inoltre, nel caso specifico, è stata rispettata la gradualità della sanzione in relazione alla emissione del provvedimento senza prescrizioni accessorie anche in considerazione della mancata considerazione dei precedenti penali del ricorrente.
Conseguentemente e per i motivi esposti il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, nei confronti della Amministrazione costituita, delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Consigliere