T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 9737/2018

Pubblicato il 04/10/2018

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Contucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie 138;

contro

Ministero dell'Interno, Questura Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

a) del D.A.SPO. (Divieto di Accedere alle manifestazioni Sportive) n. 17/18 del 2 febbraio 2018, emesso dal Questore della Provincia di Roma, notificato l’8 febbraio 2018, recante il divieto di accedere, per il periodo di anni uno, con decorrenza dalla data di notifica: “all'interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico, amichevoli e per finalità benefiche, calendarizzati e pubblicizzati”, con estensione del divieto “anche agli incontri di calcio disputati all'estero dalle squadre italiane e dalla Nazionale Italiana di calcio” con estensione del divieto “da quattro ore prima a due ore dopo la conclusione delle manifestazioni sportive, a tutte le aree di rispetto dei luoghi menzionati luoghi, di volta in volta individuate ed evidenziate, con transenne o altro, a cura del responsabile del servizio di ordine pubblico ed a tutti gli altri luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che assistono o partecipano alle suddette manifestazioni sportive, siano essi indicati da apposita segnaletica e dalle forze dell'ordine o siano essi facilmente individuabili da prassi comune o consuetudine”;

b) di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2018 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che:

- il ricorrente ha impugnato il “DASPO” emesso nei suoi confronti dal Questore di Roma in data 2 febbraio 2018;

- il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

I. Mancata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, con conseguente violazione di legge e carenza istruttoria ex artt. 3 e 10 l. 241/1990;

II. Violazione di legge, con riferimento all’art. 1-septies, d.l. 28/2003, convertito dalla l. 88/2003, ed all’art. 6, l. 401/1989. Eccesso di potere per difetto dei presupposti. Inesistenza di sanzioni prefettizie irrogate al ricorrente.

III. Violazione di legge, con riferimento agli artt. 6, l. 401/89 e 3, l. 241/90, ed eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di pericolosità per la sicurezza e l’ordine pubblico dei comportamenti censurati.

IV. Violazione di legge, con riferimento agli artt. 6, l. 401/89 e 3, l. 241/90, ed eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di pericolosità intrinseca del ricorrente.

- l’amministrazione si è costituita in giudizio con memoria di mera forma;

- all’esito della camera di consiglio del 22 maggio 2018 sono stati disposti incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione;

- alla camera di consiglio del giorno 3 luglio 2018, sentite le parti costituite ai sensi dell’art. 60 c.p.a. sulla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è passata in decisione;

Ritenuto, all’esito dei disposti accertamenti istruttori, che il ricorso è fondato;

Ritenuto, infatti, che:

a) il gravato provvedimento è stato adottato ai sensi dell’art. 6, l. n. 401/1989 e dell’art. 1-septies, d.l. n. 28/2003, in quanto in occasione di tre incontri di calcio (OMISSIS/OMISSIS del 25 ottobre 2017, OMISSIS/OMISSIS del 28 ottobre 2017 e OMISSIS/OMISSIS del 31 ottobre 2017) il ricorrente ha violato il regolamento d’uso dello stadio Olimpico, assistendo agli incontri in piedi sulla balaustra posizionata nella parte bassa della Curva sud; conseguentemente, è stato sanzionato dal personale di polizia ed ha, con tre distinti bollettini di pagamento, provveduto al pagamento delle relative sanzioni amministrative;

b) il Questore, ritenendo che “tali comportamenti denotano un’indole del soggetto a contravvenire a leggi e regolamenti” ha dunque vitato al ricorrente l’accesso agli stadi per 1 anno;

c) l’art. 1-septies, d.l. n. 28/2003, convertito in l. n. 88/2003, statuisce, più in particolare, che:

1. L'accesso e la permanenza delle persone e delle cose negli impianti dove si svolgono le competizioni riguardanti il gioco del calcio sono disciplinati, per quanto non previsto da disposizioni di legge o di regolamento, dal regolamento d'uso degli impianti medesimi, predisposto sulla base delle linee guida approvate dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-octies.

2. Chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 1-quinquies, comma 7, entra negli impianti in violazione del rispettivo regolamento d'uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l'allontanamento dall'impianto ed è accertata anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo qualora il contravventore risulti già sanzionato per la medesima violazione, commessa nella stagione sportiva in corso, anche se l'infrazione si è verificata in un diverso impianto sportivo. Nell'ipotesi di cui al periodo precedente, al contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni.

3. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non esclude l'applicazione del divieto e delle prescrizioni di cui al comma 2.

4. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto della provincia del luogo in cui insiste l'impianto.”

Secondo quanto disposto al secondo comma, dunque, al contravventore che risulta essere già stato sanzionato per la medesima violazione posso essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all’art. 6 della l. n. 401/89.

Pur tuttavia, ai sensi del comma 4, le sanzioni amministrative contemplate dalla norma, “sono irrogate dal prefetto della provincia del luogo in cui insiste l'impianto.”

Nel caso di specie, dagli atti trasmessi dalla Questura di Roma, in esecuzione dell’ordine istruttorio, non risulta che nei confronti del ricorrente le predette sanzioni siano state irrogate “dal prefetto della provincia del luogo in cui insiste l’impianto” - essendo emerso, invece, che l’interessato è stato destinatario di meri verbali di accertamento e contestazione di violazione emessi dal Commissariato di P.S. di Roma Prati.

La mancata irrogazione delle sanzioni da parte del competente Prefetto, come emerso all’esito della disposta istruttoria, conferma, dunque, la fondatezza di quanto dedotto dal ricorrente nel secondo motivo di ricorso.

Il provvedimento impugnato, infatti, deve ritenersi illegittimo in quanto adottato in violazione dell’art. 1 septies, l. n. 88/2003, non essendo ravvisabile nella fattispecie de qua il presupposto per l’adozione del provvedimento di DASPO per violazione del regolamento d’uso degli impianti sportivi, in mancanza di sanzioni legittimamente irrogate dal prefetto territorialmente competente nei confronti del ricorrente e tenuto anche conto che le ipotesi per le quali può essere applicata la sanzione interdittiva in questione sono tassative (in tal senso, Tar Lombardia, Milano, I, 8 luglio 2015, n. 1567);

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di accogliere il ricorso e, conseguentemente, di annullare il provvedimento impugnato;

Ravvisati, infine, giustificati motivi, stante la peculiarità della fattispecie trattata, per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla il provvedimento del Questore di Roma n.17/2018.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Alessandro Tomassetti, Consigliere

Francesca Romano, Primo Referendario, Estensore

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