CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 02485/2011 REG.PROV.COLL. N. 07510/2008 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: Pallacanestro OMISSIS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Alfredo Bassi e Carolina Valensise, con domicilio eletto presso Carolina Valensise in Roma, via Monte delle Gioie, 13;
contro
Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Angeletti, con domicilio eletto presso Alberto Angeletti in Roma, via Giuseppe Pisanelli, 2;
Federazione Italiana Pallacanestro, rappresentato e difeso dagli avv. Paola M. A. Vaccaro, Guido Valori, con domicilio eletto presso Guido Valori in Roma, viale delle Milizie, 106;
Lega Società di Pallacanestro - Serie A, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Marcinkiewicz e Livio Matassa, con domicilio eletto presso Lucio Filippo Longo in Roma, via della Marina, 1;
nei confronti di
Pallacanestro OMISSIS s.p.a., OMISSIS Pallacanestro s.r.l., S.S. OMISSIS s.r.l., Pallacanestro OMISSIS s.r.l., OMISSIS Basket s.p.a., Pallalcesto OMISSIS s.r.l., Pallacanestro OMISSIS s.s.r.l., Pallacanestro OMISSIS s.p.a., OMISSIS Pallacanestro s.p.a., Pallacanestro OMISSIS s.p.a., Basket OMISSIS s.r.l., OMISSIS Basket s.r.l., Pallacanestro OMISSIS s.p.a., OMISSIS Basket s.r.l., OMISSIS Basket s.p.a., OMISSIS OMISSIS s.r., S.S. OMISSIS s.p.a., U.S. OMISSIS OMISSIS Pallacanestro, OMISSIS Basket , tutte non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Terza –ter,2 luglio 2008, n. 6352 con la quale è stato dichiarato, previa riunione, il difetto di giurisdizione in ordine a ricorsi n. 7364/2007 e 11288/2007 proposti dalla società ricorrente per l’annullamento, tra gli altri, della decisione, emanata il 28 settembre 2007, della Camera di conciliazione e di arbitrato per lo sport del CONI di rigetto della richiesta di annullamento di tutti gli atti da essi impugnati relativi alla stagione 2007-2008.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Federazione Italiana Pallacanestro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 23 novembre 2010 il consigliere Andrea Pannone e uditi per le parti gli avvocati Bassi, Angeletti, Valori, e Matassa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1) Oggetto della controversia è la mancata assegnazione di due punti alla società ricorrente in relazione alla partita disputata il 14 gennaio 2007 tra essa e la Pallacanestro Treviso s.p.a., vinta da quest’ultima con soli 3 punti di scarto. A questa partita aveva infatti preso parte il giocatore OMISSIS (che, segnando 22 punti, aveva dato una svolta decisiva alla gara) il cui utilizzo irregolare (in questa e in altre quattro partite) era stato riconosciuto e dichiarato nei due lodi pronunciati dalla Camera di conciliazione e di arbitrato per lo sport dell’11 maggio 2007, che hanno inflitto alla squadra trevigiana 12 punti di penalizzazione. Ove detta partita fosse stata omologata con il punteggio di 0-20 a sfavore della società che si era illegittimamente avvalsa del giocatore – così come previsto dall’art. 83, terzo comma, del Regolamento di Giustizia della FIP – alla ricorrente sarebbero stati attribuiti due punti, con la conseguenza che in Legadue sarebbe retrocesso l’OMISSIS. In altri termini, dunque, la ricorrente rivendica la vittoria a tavolino della partita giocata con la OMISSIS per ottenere il titolo sportivo che le avrebbe consentito di disputare il Campionato di Serie A.
2) La sentenza impugnata ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito, previa riunione dei ricorsi n. 7364/2007 e 11288/2007 proposti dalla società ricorrente innanzi il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio per l’annullamento, tra gli altri, della decisione, emanata il 28 settembre 2007, della Camera di conciliazione e di arbitrato per lo sport del CONI di rigetto della richiesta di annullamento di tutti gli atti da essi impugnati, stagione 2007-2008, nonché per la condanna del CONI e della FIP a risarcire il danno subito per non aver potuto partecipare al campionato di Serie A per la stagione 2007-2008.
La sentenza, richiamata la legge 17 ottobre 2003, n. 280, ha affermato che i rapporti tra l'ordinamento sportivo e quello statale sono regolati in base al principio di autonomia, con conseguente sottrazione al controllo giurisdizionale statale degli atti a contenuto tecnico sportivo.
In altri termini, la giustizia sportiva costituisce lo strumento di tutela per le ipotesi in cui si discute dell'applicazione delle regole sportive, mentre quella statale è chiamata a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l'ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi.
Non pare possa dubitarsi che nel caso in esame si chiede l’applicazione di una regola tecnico – sportiva (art. 83 del Regolamento di Giustizia della FIP), che prevede la vittoria a tavolino della squadra che ha giocato contro una società che ha messo in campo un giocatore in posizione irregolare, richiesta avanzata con uno strumento straordinario – quello della revisione ex art. 86 del Regolamento di Giustizia – ritenuto dalla Camera arbitrale inammissibile in ragione della possibilità, per la società OMISSIS, di proporre nei termini il rimedio ordinario.
Ciò che rileva, invece, al fine di escludere la giurisdizione statuale, è he la controversia ha ad oggetto il mancato riconoscimento della vittoria a tavolino della Pallacanestro OMISSIS s.r.l. nella partita disputata il 17 gennaio 2007 con la OMISSIS s.p.a..
Si tratta di questione meramente tecnica, che non sarebbe uscita dai confini della giustizia sportiva se la ricorrente si fosse diligentemente attivata allorquando la notizia della partecipazione irregolare del giocatore OMISSIS era divenuta ufficiale (Comunicato della FIP del 22 febbraio 2007).
3) Propone appello la Pallacanestro OMISSIS s.r.l., evidenziando che la sentenza è carente di motivazione in ordine alla (errata) qualificazione dell’art. 83 del regolamento di giustizia FIP come norma tecnico-sportiva; la ricorrente non si è limitata a chiedere l’attribuzione della vittoria a tavolino della partita irregolare, avendo formulato ben più ampie ed articolate domande, attraverso l’annullamento di tutte le decisioni (di natura senz’altro amministrativa e quindi soggette ala giurisdizione del giudice amministrativo).
La natura amministrativa dei provvedimenti impugnati è stata pure riconosciuta dalla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport del 28 settembre 2008, avendo la stessa dichiarato ammissibile l’istanza della Pallacanestro OMISSIS.
La società ricorrente afferma che con la sentenza impugnata si è vista accusare di negligenza, senza però che il giudice abbia saputo chiarire quali azioni e in che sede sarebbe stato possibile – ancora, meglio o più tempestivamente – esperire per avere giustizia o almeno una risposta nel merito. Inoltre il comunicato stampa della FIP del 22 febbraio 2007 non era idoneo a legittimare il reclamo ex art. 83 del regolamento di giustizia FIP, essendo da tempo scaduti i termini perentori di cui all’art. 71 del regolamento di giustizia FIP e non esistendo alcuna norma sportiva di rimessione in termini.
5) Si sono costituite in giudizio i soggetti indicati in epigrafe che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
6) All’udienza del 23 novembre 2010 il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
La sentenza appellata merita conferma.
L’appellante indica invece la giurisdizione del giudice amministrativo ritenendo violato l’art. 86 del regolamento di giustizia della Federazione Italiana Pallacanestro –FIP (regolamento approvato dal Consiglio Federale con delibera n. 333 del 18/19 marzo 2006 e dalla Giunta Nazionale del CONI con delibera n. 70 del 21 marzo 2006), che disciplina l’impugnabilità (davanti agli organi federali) per revisione delle decisioni irrevocabili degli organi di giustizia.
La ricorrente, va evidenziato, non si è limitata a chiedere un annullamento delle decisioni impugnate con rinvio ad un organo della giustizia sportiva nel merito della controversa, ma ha chiesto che il giudice amministrativo si pronunzi sul merito della controversia.
Al riguardo, come questo Consiglio di Stato ha più volte rilevato (da ultimo con la decisione Cons. Stato, VI, 25 novembre 2008, n. 5782), va ribadito che, nell'indagare i rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statuale, anche dopo l'entrata in vigore del d.-l. 19 agosto 2003, n. 220convertito, con modificazioni, dalla l. 17 ottobre 2003, n. 280, si deve muovere dalla considerazione che la giustizia sportiva è lo strumento di tutela per le ipotesi in cui si discute dell'applicazione delle regole sportive, mentre alla giustizia statuale competono le controversie che presentano rilevanza per l'ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi (Cons. Stato, VI, 17 aprile 2009, n. 2333).
Pertanto il giudice amministrativo (in quanto giudice statuale) non può applicare una norma di un regolamento (l’articolo 83 del regolamento di giustizia FIP) che regola lo svolgimento delle attività di un federazione sportiva riconosciuta dal CONI, in quanto la mancata attribuzione del punteggio, a seguito dello svolgimento di una gara, non integra la violazione né di un diritto soggettivo, né di un interesse legittimo.
La questione centrale è che la c.d. vittoria a tavolino è, in termini oggettivi, una procedura in cui si fa governo – seppure non sul campo - di regole che rimangono regole “del gioco”, cioè tecniche e sportive, perché comunque relative al campo; non già di regole espressive di discrezionalità amministrativa. Pertanto l’interesse che sta di fronte ad esse è, per l’ordinamento generale, un interesse mero, e non tale da consentire di evocare l’intervento della giurisdizione amministrativa (cfr. Cons. giust. amm. sic., 8 novembre 2007, n. 1048): e la decisione se ad una squadra sia da assegnare la vittoria a tavolino, rientra nella competenza degli organi dell’ordinamento sportivo.
È poi il caso di sottolineare che nemmeno la giurisdizione si può radicare per le conseguenze di natura economica che l’asserita erronea attribuzione del punteggio ha avuto sull’esito del campionato, perché la controversia origina sempre da un vero o presunto errore nell’applicazione di una regola tecnica.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la società ricorrente la pagamento, per spese di giudizio, di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) sia nei confronti del CONI (Comitato olimpico nazionale italiano) che della FIP (Federazione italiana pallacanestro), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Roberto Garofoli, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere
Andrea Pannone, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/04/2011