CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 1060/2009
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso per regolamento di competenza n. (…) proposto dal MINISTERO DELL'INTERNO rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato con domicilio eletto in Roma via dei Portoghesi n. 12;
contro
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Pellegrino Valeria con domicilio eletto in Roma Corso del Rinascimento n. 11;
per regolamento di competenza
sul ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia Sede di Lecce n. 1067 del 2008, proposto da OMISSIS;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'esecuzione, del decreto 27 agosto 2008 n. 1699/2008/II/Div. Ant., notificato il 1 settembre 2008, con cui il Questore della Provincia di Potenza ha vietato al ricorrente “... di accedere per anni due, a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento, a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale, durante lo svolgimento degli incontri di calcio cui partecipano le rappresentative Nazionali e delle gare valevoli per i campionati di calcio di serie A, B, C1 (gironi A e B), C2 (gironi A, B e C), Interregionale (gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I), per i campionati regionali della Puglia e per le competizioni ufficiali, anche di coppe, organizzate dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, Lega Dilettanti e del Comitato Regionale Puglia, nonché ai luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime, con salvaguardia al lavoro relativamente all’attività agonistica svolta al medesimo....”; nonché di ogni altro atto conseguente, collegato, connesso e/o consequenziale ivi compresa la nota 16 luglio 2008 di avvio del procedimento.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
visto il ricorso per regolamento di competenza con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del ricorrente;
visti gli atti tutti di causa;
relatore, alla camera di consiglio del 16 dicembre 2008, il Consigliere Fabio Taormina;
Udito l’avv. Carbone per delega dell’avv. Pellegrino;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso di primo grado, è stato impugnato dal ricorrente il suindicato provvedimento inibitorio. Il Ministero dell’ Interno e la Questura di Potenza, con istanza di regolamento depositata in data 20 ottobre 2008, hanno richiesto la trasmissione degli atti al Consiglio di Stato per la risoluzione della questione di competenza, deducendo che il provvedimento è stato emesso da un organo periferico dello Stato, avente sede in Basilicata. Pertanto si radicherebbe, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. b) della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la competenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata.
Mancando l'adesione della ricorrente - che espressamente vi si oppose depositando memoria - alla formulata eccezione alla camera di consiglio fissata ai sensi dell'art. 31, comma 5, legge n. 1034 del 1971, come novellato dalla legge n. 205 del 2000, gli atti sono stati trasmessi dal T.A.R. adito al Consiglio di Stato, con ordinanza in data 19.11.2008 n. 1067/2008 per la pronuncia sulla competenza .
Con memoria di costituzione datata 4.12.2008 la difesa di Morello Stefano ha aderito alla richiesta di trasmissione degli atti al Tar Basilicata individuato quale Giudice territorialmente competente.
La causa è passata in decisione nella camera di consiglio del 16 dicembre 2008 ed il ricorrente, con nota del 4.12.2008 e con dichiarazione resa in udienza ha ribadito di aderire alla istanza predetta.
La Sezione prende atto della espressa adesione del ricorrente alla istanza per regolamento di competenza proposta dalla difesa erariale ed indica nel Tar Basilicata, Sede di Potenza il Tribunale competente a conoscere della controversia.
Possono essere compensate le spese della presente fase di giudizio anche a cagione della adesione del ricorrente alla istanza di regolamento di competenza proposta dalla difesa erariale dell’amministrazione
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), prende atto della adesione al ricorso per regolamento di competenza di cui in epigrafe ed indica come competente a conoscere la controversia introdotta con il ricorso di primo grado il T.A.R. della Basilicata.
Spese compensate
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2008, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giovanni Ruoppolo Presidente
Paolo Buonvino Consigliere
Luciano Barra Caracciolo Consigliere
Roberto Chieppa Consigliere
Fabio Taormina Consigliere Rel.