CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 1362/2020 Pubblicato il 24/02/2020

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale (…), proposto da Calcio OMISSIS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Tedeschini e Giuseppe Gitto, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, largo Messico, 7;

contro

Lega Nazionale Professionisti Serie B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Avilio Presutti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Salvatore in Lauro, 10;

Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio eletto presso il presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Pisanelli, 2 

Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno, Letizia Mazzarelli e Giancarlo Viglione, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Panama, 58;

nei confronti

Lega Nazionale Professionisti Seria A, Lega Italiana Calcio Professionistico, OMISSIS Calcio s.p.a., OMISSIS  Calcio s.p.a., OMISSIS s.p.a. e OMISSIS s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;

F.C. Pro OMISSIS 1892 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare Di Cintio, Federica Ferrari e Flavia Tortorella, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesca Aliberti in Roma, via Taranto, 95;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 05694/2019, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Lega Nazionale Professionisti Serie B, della FIGC, del CONI e della F.C. Pro OMISSIS 1892 s.r.l.;

Visto l’appello incidentale proposto dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2019 il Cons. Valerio Perotti ed uditi per le parti gli avvocati Tedeschini, Angeletti, Presutti, Mazzarelli, Medugno, Viglione e Di Cintio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, la Calcio OMISSIS s.p.a. impugnava la decisione prot. n. 676 dell’11 settembre 2018 emessa dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI nonché, con motivi aggiunti depositati in data 7 novembre 2018, la decisione resa dalla Corte Federale d'appello a Sezioni Unite, comunicato ufficiale 40/CFA, pubblicata il 25 ottobre 2018 con la quale il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Calcio OMISSIS s.p.a. avverso la sentenza resa dal Tribunale Federale Nazionale – sez. Disciplinare, comunicato ufficiale n. 22/TFN - Sezione Disciplinare (2018/2019), pubblicata il 1° ottobre 2018, che a sua volta aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso le delibere del Commissario straordinario della FIGC pubblicate con i comunicati ufficiali nn. 47, 48 e 49 del 13 agosto 2018, con le quali era stato modificato l’organico del Campionato di Serie B, portandolo da 22 a 19 squadre e disposto di non procedere all’integrazione dell’organico di tale Campionato, revocando il precedente C.U. n. 54 del 30 maggio 2018.

Nella specie, la ricorrente era stata retrocessa, al termine del campionato di Serie B 2017/2018, nel Campionato di Serie C.

Con il C.U. n. 54 del 30 maggio 2018, la FIGC aveva stabilito i criteri per l’integrazione degli organici dei campionati di Serie A e Serie B nella stagione sportiva 2018/2019, per l’eventualità di una vacanza di organico. Pertanto, poiché tre squadre all’esito delle varie fasi previste dal Sistema Licenze Nazionali non erano state ammesse al Campionato di Serie B 2018/2019, con C.U. n. 18 del 18 luglio 2018 la medesima Federazione aveva stabilito il termine perentorio del 27 luglio 2018 per la presentazione delle domande da parte delle società che avessero interesse a candidarsi per l’integrazione dell’organico.

La Calcio OMISSIS s.p.a. aveva quindi presentato la domanda di ripescaggio.

Nelle more il citato C.U. n. 54 del 2018, recante i criteri per l’integrazione degli organici dei campionati di Serie A e B, era stato però impugnato dal OMISSIS  Calcio dinanzi al Tribunale Federale Nazionale. Questo, con decisione del 17 luglio 2018 (C.U. n. 7/TFN), poi confermata con decisione della Corte Federale d’Appello del 6 agosto 2018 (C.U. n. 008/CFA), accoglieva il ricorso, ritenendo illegittima la delibera impugnata nella parte in cui aveva disposto che andassero escluse dalle procedure di ripescaggio le società sanzionate in via disciplinare per mancato pagamento di emolumenti, ritenute IRPEF, contributi INPS e Fondo fine carriera nei confronti dei propri tesserati, dipendenti e collaboratori, in riferimento alle stagioni sportive 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018.

Le società OMISSIS Calcio, Pro OMISSIS e OMISSIS Calcio avevano impugnato tale decisione al Collegio di Garanzia del CONI domandandone l’annullamento e, di conseguenza, la conferma della delibera del Commissario Straordinario sui criteri di ripescaggio e integrazione dell’organico del Campionato.

Il Presidente del Collegio di Garanzia, con decreto prot. n. 544 del 10 agosto 2018, aveva sospeso cautelarmente gli effetti della decisione impugnata, fissando per la trattazione del merito della questione l’udienza pubblica del 7 settembre 2018.

In data 13 agosto 2018 il Commissario Straordinario della FIGC, tenuto conto dei ricorsi pendenti sui criteri di ripescaggio ed a fronte dell’intendimento espresso dall’Assemblea della Lega B, che non aveva esaminato i titoli delle società richiedenti il ripescaggio, optando invece per la riduzione a 19 squadre dell’organico del Campionato di Serie B, pubblicava con i C.U. nn. 47, 48 e 49 del 13 agosto 2018 le tre delibere impugnate, che modificavano l’ordinamento del Campionato di Serie B, portandolo a 19 squadre, con conseguente annullamento del C.U. n. 54 del 30 maggio 2018 e della procedura di integrazione del relativo organico.

Avverso tali delibere commissariali ed il connesso calendario di Serie B (pubblicato il 14 agosto 2018), l’odierna appellante proponeva ricorso al Tribunale Federale Nazionale – sez. Disciplinare; si costituiva inoltre nell’ambito del giudizio proposto dalla OMISSIS Calcio dinanzi al Collegio di garanzia del CONI, depositando una memoria in vista della discussione prevista per l’11 settembre 2018.

Il Collegio di Garanzia del CONI con decisione n. 676 di pari data, dichiarava inammissibili i ricorsi proposti, dichiarando competente al riguardo il Tribunale Federale Nazionale.

Con ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio depositato in data 20 settembre 2018 ed iscritto al n. RG 10417 del 2018, la Calcio OMISSIS richiedeva l’annullamento, previa concessione di misura cautelare, unitamente alla remissione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, della decisione prot. n. 676 dell’11 settembre 2018, emessa dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, nonché delle delibere 47, 48 e 49 assunte in data 13 agosto 2018 dal Commissario straordinario della FIGC, delle delibere assunte dall’assemblea della Lega Serie B del 10 e del 30 luglio 2018, inerenti il blocco dei ripescaggi, oltre che del calendario della Lega Serie B pubblicato con CU n. 10 del 14 agosto 2018.

Nel frattempo veniva deciso, con sentenza dell’1 ottobre 2018, il giudizio pendente presso il Tribunale Federale Nazionale; avverso tale decisione in data 3 ottobre 2018 la ricorrente proponeva appello dinanzi la Corte Federale di Appello.

Nelle more, con d.-l. 5 ottobre 2018, n. 115, entrato in vigore il 7 ottobre 2018, venivano emanate “Disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive”, riservando tra l’altro alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo del Lazio, le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.

L’art. 1, comma 4, prevedeva inoltre che le disposizioni dello stesso d.-l. n. 115 del 2018 trovassero applicazione «anche ai processi ed alle controversie in corso», espressamente prevedendo la diretta impugnabilità in sede giurisdizionale delle decisioni degli organi di giustizia sportiva pubblicate anteriormente all’entrata in vigore del medesimo decreto-legge, per le quali fossero ancora pendenti i termini di impugnazione.

In data 25 ottobre 2018 Corte Federale di Appello confermava la decisione del Tribunale Federale Nazionale, dichiarando inammissibile il ricorso proposto da Calcio OMISSIS sul presupposto della mancanza di un interesse qualificato in capo alla società.

Con ricorso per motivi aggiunti venivano quindi impugnati – tra gli altri – i provvedimenti del Commissario straordinario aventi ad oggetto la riduzione del format del Campionato di Serie B, nonché la decisione del Tribunale Federale Nazionale della FIGC in data 1° ottobre 2018 (poi confermata dalla Corte Federale di Appello a sezioni unite del 25 ottobre 2018), con cui il ricorso proposto dal OMISSIS Calcio veniva dichiarato inammissibile, in ragione della mancanza di un interesse qualificato in capo alla predetta società.

Con riferimento ai motivi aggiunti, si costituivano in giudizio il CONI, la FIGC, la Lega Nazionale di Serie B e la Pro OMISSIS 1982 s.r.l., eccependo l’inammissibilità del gravame sotto vari profili.

A sostegno delle proprie ragioni la ricorrente deduceva le seguenti censure:

1) erroneità della pronuncia di inammissibilità emessa dagli organi federali, in quanto la società ricorrente, in ragione della mancata possibilità di partecipare alla fase di ripescaggio (per la quale aveva presentato apposita domanda entro il termine indicato dalla stessa Federazione) a causa della riduzione del format del campionato di serie B, godeva di un interesse qualificato, trattandosi di sindacare un provvedimento amministrativo adottato nell’ambito dell’esercizio di un potere discrezionale, nonché di un interesse a ricorrere in quanto quell’annullamento le aveva precluso ogni possibilità di partecipare al campionato di serie B.

2) la pronuncia degli organi federali sarebbe stata altresì errata per difetto di motivazione, nella misura in cui si erano ritenuti sussistere motivi di prevalente interesse pubblico nelle decisioni della FIGC che avevano portato alla riduzione del format del campionato di serie B.

Con sentenza 7 maggio 2019, n. 5694, il giudice adito dichiarava inammissibili tanto il ricorso introduttivo quanto i motivi aggiunti, sul presupposto che anche “un eventuale accoglimento delle impugnative proposte in questa sede non recherebbe alcuna utilità alla società OMISSIS in quanto la stessa incorrerebbe comunque nella preclusione «D3», contenuta nel comunicato n. 54 del 30 maggio 2018, che le impedirebbe anche solo di partecipare alla procedura di ripescaggio per l’integrazione delle vacanze creatasi nel campionato di serie B, una volta ripristinato il format a 22 squadre”.

Avverso tale decisione la OMISSIS Calcio s.p.a. interponeva appello, deducendo i seguenti motivi di impugnazione:

1) Erroneità ed illogicità della sentenza – Violazione dell’art 35 c.p.a. - Difetto di istruttoria – Violazione del principio di irretroattività della sanzione e della certezza della pena.

2) Violazione dell'articolo 3 dello Statuto della F.I.G.C. - Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione articolo 6 CEDU - Violazione articolo 97 Costituzione.

3) Eccesso di potere per carenza e genericità della motivazione - Eccesso di potere per contraddittorietà tra più atti successivi - Eccesso di potere per carenza di potere.

4) Nullità delle delibere emanate dal Commissario Straordinario della F.I.G.C. per violazione dell'art. 6 comma 2 e 28 Bis comma 3 Lett. b) dello Statuto F.I.G.C. in relazione agli artt.11 comma 3 e 13 comma 1 delle N.O.I.F.

Riproponeva inoltre le censure già dedotte innanzi al giudice di prime cure.

Si costituivano in giudizio sia la Lega Nazionale Professionisti Serie B che la FIGC, chiedendo la reiezione del gravame poiché infondato. La Lega Professionisti di Serie B proponeva inoltre appello incidentale con cui deduceva la violazione dell’art. 1, commi 647, 648, 649 e 650, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in relazione agli artt. 2, 18, 24, 100, 102, 103 e 125 Cost., oltre al difetto di legittimazione a ricorrere ed alla piena legittimità della revoca della procedura di ripescaggio.

Anche il CONI si costituiva, chiedendo la reiezione del gravame poiché infondato.

Infine, la F.C. Pro OMISSIS 1892 s.r.l. depositava in atti un atto meramente formale di costituzione.

Successivamente le parti ulteriormente precisavano, con apposite memorie, le proprie tesi difensive ed all’udienza del 12 dicembre 2019, dopo la rituale discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

Ad un complessivo esame delle risultanze di causa, ritiene il Collegio di poter soprassedere dalle istanze preliminari dedotte dall’appellante incidentale in ordine all’asserito difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul sindacato diretto sulle scelte organizzative federali in tema di campionati, in considerazione dell’evidente infondatezza dell’appello.

Per la medesima ragione si ritiene di poter prescindere dall’esame delle preliminari eccezioni dell’appellante, secondo cui non sussisterebbero i presupporti fattuali (prima ancora che giuridici) individuati dal primo giudice a fondamento dell’inammissibilità del ricorso introduttivo.

Venendo quindi al merito del gravame, per ragioni di sistematicità è opportuno – in considerazione dell’oggetto delle censure complessivamente dedotte – esaminare congiuntamente i primi quattro motivi di appello, con i quali viene sostanzialmente contestata – sotto diversi profili – la legittimazione del Commissario straordinario della FIGC ad adottare le tre delibere nn. 47, 48 e 49 del 13 agosto 2018, che modificavano l’organico del Campionato di Serie B.

Con riguardo a detti provvedimenti, in particolare, l’appellante deduce la nullità – ex art. 21-septies l. n. 241 del 1990 – per violazione dell’art. 13 NOIF, in virtù della mancata sottoscrizione del Segretario, nonché il vizio di eccesso di delega, per non essergli mai stato conferito il potere di modificare l’organizzazione dei campionati, se del caso introducendo nuove disposizioni e abrogando quelle in corso di validità.

Ancora, la delibera C.U. n. 47 avrebbe consentito al Consiglio federale il potere di modificare discrezionalmente il format dei Campionati, al ricorrere di “concreti rischi”, espressione quest’ultima di carattere così generico da consentire potenziali abusi e, comunque, un evidente deficit di motivazione circa il ricorrere dei presupposti.

Il provvedimento di riduzione a 19 delle Squadre del Campionato di Serie B adottato dal Commissario straordinario, inoltre, aveva efficacia immediata, laddove ai sensi dell’art. 50, secondo comma, NOIF il nuovo regime avrebbe dovuto entrare in vigore solamente due stagioni dopo.

Quindi, il detto Commissario avrebbe omesso di agire d’intesa con tutte le Leghe interessate, né avrebbe acquisito i pareri dei competenti organi tecnici; d’altro canto, pur giustificando le proprie scelte con la necessità di porre rimedio ad una situazione eccezionale, il Commissario avrebbe di fatto modificato il format del Campionato non solo per la stagione allora in corso (2018/2019), ma per tutte.

In termini più generali, il provvedimento di nomina del Commissario straordinario non avrebbe attribuito allo stesso il potere di modificare il format del Campionato, limitandosi al ben più circoscritto oggetto di consentire il rinnovo degli organi federali precedentemente decaduti.

Il motivo, nelle sue diverse articolazioni, non è fondato.

Con deliberazione n. 52 del 1° febbraio 2018, la Giunta nazionale del CONI, rilevata “una constatata impossibilità di funzionamento degli organi direttivi della FIGC che si va ad aggiungere alle già denunciate criticità che concretizzano gravi irregolarità di gestione e violazioni dell’ordinamento sportivo” e considerato “che il nominando Commissario dovrà anche valutare la possibilità di predisporre eventuali nuove norme statutarie e regolamentari da sottoporre – ove previsto – ad apposita assemblea federale per la relativa approvazione”, nominava un Commissario straordinario alla FIGC, “affinché, con i poteri del Presidente, del Comitato di Presidenza e del Consiglio Federale, ponga in essere tutti gli atti necessari per il regolare funzionamento della Federazione, anche in relazione alle funzioni di controllo e vigilanza sulle strutture federali, ivi inclusa l’eventuale predisposizione di nuove norme statutarie e regolamentari, al fine di consentire la corretta ricostituzione degli Organi Federali – in tutte le sue componenti – e la celebrazione dell’Assemblea Straordinaria Elettiva”.

Ritiene il Collegio che l’ampiezza dei poteri conferiti al Commissario straordinario della FIGC consentisse allo stesso di adottare i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, non potendosi condividere la tesi per cui questi avrebbe esorbitato dai poteri conferitigli con la delibera CONI n. 52 del 2018, sul presupposto che quest’ultima attribuisse sì un potere di modificare anche lo Statuto ed i regolamenti FIGC, ma al solo fine di “consentire la corretta ricostituzione degli organi federali”. Nel caso di specie, per contro, tale facoltà sarebbe stata utilizzata al diverso fine di modificare l’organizzazione dei campionati, introducendo nuove disposizioni ed abrogando quelle in corso di validità.

In realtà, come sopra riportato, lo specifico obiettivo indicato dall’appellante non era l’unico posto a fondamento della delega di poteri e funzioni attribuita al Commissario, dovendo questi assicurare innanzitutto “la riconduzione della Federazione nell’alveo della legalità oltre che per garantire gli importanti impegni cui è chiamata”, e ciò proprio “al fine di consentire la corretta ricostituzione degli organi federali”, sia “il regolare funzionamento della Federazione stessa”.

A tal fine, come già si è detto, al Commissario straordinario era stato attribuito il potere di porre “in essere tutti gli atti necessari”, senza espressamente prevedere limitazione alcuna (a conferma dell’estrema ampiezza delle sue attribuzioni, del resto, allo stesso erano stati congiuntamente attribuiti i poteri del Presidente, del Comitato di Presidenza e del Consiglio Federale): per l’effetto, dal momento che ai sensi dell’art. 13 del proprio Statuto, la FIGC “definisce, d’intesa con le Leghe interessate e sentite le Componenti tecniche, l’ordinamento dei campionati”, deve concludersi che tra i poteri del Commissario vi fosse anche quello di intervenire sul format del Campionato di Serie B allora prossimo all’inizio.

Nel caso di specie, del resto, la decisione del Commissario straordinario di definire una volta per tutte la composizione del Campionato 2018/2019 nell’imminenza del suo inizio non appariva – anche in ragione di un’immanente ragione di effettività e tempestività delle manifestazioni sportive organizzate in campionati – illogica né abnorme, ma coerente con l’obiettivo di razionalmente assicurare la buona amministrazione dell’attività federale, nelle more della ricostituzione degli organi interni della FIGC: per effetto di una serie di ricorsi promossi da alcune società calcistiche nei confronti – da un lato – di provvedimenti di esclusione e – dall’altro – dei criteri con cui procedere ad eventuali integrazioni di organico, si era infatti venuta a creare una grave situazione di stallo potenzialmente idonea a compromettere il regolare ed ordinato avvio (e di riflesso il successivo svolgimento) della stagione calcistica.

Sotto il profilo procedurale, infine, la modifica del format del Campionato 2018/2019 risulta essere stata posta in essere nel rispetto di quanto previsto dall’art. 27, comma 3, lett. d) dello Statuto della FIGC, avendo in particolare il Commissario esercitato i poteri del Consiglio federale, d’intesa con la sola Lega interessata (la Lega Nazionale Professionisti di Serie B), incidendo l’azione intrapresa solamente sul relativo Campionato, sentite le componenti tecniche – AIC ed AIAC – che dovevano essere consultate (peraltro senza aver titolo a manifestare un formale assenso vincolante alla modifica).

La scelta del Commissario, va poi detto, risulta essere stata condivisa dalla Lega interlocutrice.

Neppure si può parlare, sotto diverso ma concorrente profilo, di lesione di un legittimo affidamento in capo alle squadre di calcio che prima dell’intervento del Commissario confidavano in un ripescaggio.

Va in primo luogo chiarito, in termini di principio, che non risulta configurabile un diritto, tutelabile in giustizia, al “ripescaggio” da parte delle società sportive non facenti parte dell’organico di Campionato per risultati acquisiti sul campo. L’ipotesi, in effetti, non è prevista da alcuna: disposizione delle NOIF e la possibilità che la FIGC disponga – nell’eventualità di una sopravvenuta riduzione del numero delle squadre partecipanti di diritto – l’integrazione dell’organico con società precedentemente escluse resta del tutto eventuale e comunque incoercibile, in quanto rimessa alla discrezionalità degli organi federali.

Le società interessate hanno pertanto una mera aspettativa di fatto a che si proceda in tal senso, fermo restando che ogni decisione assunta dalla Federazione non può prescindere dall’obiettivo prioritario di assicurare il regolare, ordinato e tempestivo svolgimento delle competizioni sportive.

Del resto, per rimanere al caso di specie, la stessa delibera del Commissario straordinario pubblicata con il comunicato ufficiale FIGC n. 18 del 18 luglio 2018, contenente indicazioni sul contenuto delle domande da presentare per l’ipotesi di futuri “ripescaggi”, precisava che l’integrazione del Campionato di Serie B 2018/2019 era solamente “eventuale” e non scontata.

Dunque, a fronte di una data di inizio Campionato già fissata per il 24 agosto 2018, non era irragionevole né imprevedibile che la FIGC (per il tramite del suo Commissario straordinario), una volta preso atto della sopravvenuta situazione di incertezza e stallo dovuta alla concomitante pendenza di contrapposti ricorsi innanzi agli organi della giustizia sportiva (contro l’esclusione dal Campionato, da una parte, nonché contro le regole che avrebbero dovuto governare le procedure di integrazione dell’organico, dall’altra), si fosse determinata per risolvere in modo strutturale l’impasse. Ciò faceva non dando seguito alle procedure di integrazione dell’organico, una volta constatato che parte delle stesse regole che a tal fine avrebbero dovuto essere applicate era stata dichiarata illegittima dagli organi della giustizia sportiva.

Sotto altro profilo, non è condivisibile l’argomento secondo cui i provvedimenti commissariali avrebbero dovuto essere assunti nel contraddittorio di tutte le Leghe, alla luce di quanto previsto dagli artt. 13 e 27 dello Statuto FIGC.

L’art. 13, comma 2, stabilisce infatti che: “La FIGC […] definisce d’intesa con le Leghe interessate e sentite le Componenti tecniche, l’ordinamento dei campionati”, laddove il successivo art. 27, comma 3 lett. d) stabilisce che il Consiglio Federale “[…] delibera d’intesa con le Leghe interessate, sentite le componenti tecniche, con la maggioranza dei tre quarti dei componenti aventi diritto al voto, sull’ordinamento dei campionati e sui loro collegamenti, con particolare riferimento ai meccanismi di promozione e retrocessione”.

E’ del tutto evidente che l’utilizzo della terminologia al plurale (“Leghe”) è lessicalmente dovuto alla necessità di poter essere applicato a tutti i casi astrattamente configurabili, ivi compresi quelli che involgano gli interessi di una pluralità di Federazioni. Nel caso di specie, come già detto in precedenza, i provvedimenti sono stati adottati di intesa con l’unica Lega interessata – ossia la Lega Nazionale Professionisti di Serie B – e sentite le componenti tecniche (AIC e AIAC) che oltretutto, in base alla disciplina statutaria, neppure dovevano manifestare il proprio assenso alla modifica proposta, ma essere solamente consultate.

Nel caso di specie, le Delibere impugnate avevano inciso sull’organizzazione e sullo svolgimento del solo campionato di Serie B e non anche su quelli di Lega Pro 2018/2019 e/o di Serie A, dal che la legittimità del coinvolgimento dell’unica lega interessata (quella di Serie B).

La reiezione del predetto motivo di appello, avente ad oggetto il presupposto fondante l’azione risarcitoria dell’appellante, è assorbente di ogni altra censura da questa dedotta.

Ne consegue pertanto la reiezione del gravame nel suo complesso e, per l’effetto, l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse degli appelli incidentali proposti dalla FIGC e dalla Lega Professionisti di Serie B.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento, in favore del CONI, della FIGC e della Lega Nazionale Professionisti di Serie B, delle spese di lite del grado di giudizio, che liquida complessivamente in euro 3.000,00 (tremila/00) per ciascuna di essi, oltre Iva e Cpa se dovute.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Raffaele Prosperi, Consigliere

Valerio Perotti, Consigliere, Estensore

Angela Rotondano, Consigliere

Giovanni Grasso, Consigliere

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it