CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 1370/2020 Pubblicato il 24/02/2020

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale (…), proposto da OMISSIS Calcio s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Rosario Spasiano, Massimo Proietti e Fabio Giotti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Aristide Police in Roma, piazza Adriana, 20;

contro

Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Pisanelli, 2;

Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno, Letizia Mazzarelli e Giancarlo Viglione, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Panama, 58;

Lega Nazionale Professionisti Serie B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Avilio Presutti, con domicilio eletto presso il sui studio in Roma, piazza di San Salvatore in Lauro, 10;

nei confronti

F.C. Pro OMISSIS 1892 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare Di Cintio, Federica Ferrari e Flavia Tortorella, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesca Aliberti in Roma, via Taranto, 95;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 05695/2019, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della F.C. Pro OMISSIS 1892 s.r.l. e del CONI;

Visti gli atti di costituzione in giudizio ed appello incidentale proposti dalla FIGC e dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2019 il Cons. Valerio Perotti ed uditi per le parti gli avvocati Proietti, Angeletti, Mazzarelli, Medugno, Viglione, Presutti e Di Cintio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio la OMISSIS Calcio s.p.a. impugnava la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare della FIGC, pubblicata sul C.U. n. 22/TFN - Sezione Disciplinare del 1° ottobre 2018, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso le delibere assunte dal Commissario straordinario della FIGC pubblicate con i comunicati ufficiali nn. 47, 48 e 49 del 13 agosto 2018, con le quali era stato modificato l’organico del Campionato di Serie B, portandolo da 22 a 19 squadre e conseguentemente disposto di non procedere all’integrazione dell’organico di tale campionato, revocando il precedente C.U. n. 54 del 30 maggio 2018.

Al termine del campionato di Serie B 2017/2018 la ricorrente era stata retrocessa nel Campionato di Serie C.

Con il C.U. n. 54 del 30 maggio 2018, la FIGC aveva stabilito i criteri per l’integrazione degli organici dei campionati di Serie A e Serie B nella stagione sportiva 2018/2019, per l’eventualità di una vacanza di organico. Pertanto, poiché tre squadre all’esito delle varie fasi previste dal Sistema Licenze Nazionali non erano state ammesse al Campionato di Serie B 2018/2019, con C.U. n. 18 del 18 luglio 2018 la medesima Federazione aveva stabilito il termine perentorio del 27 luglio 2018 per la presentazione delle domande da parte delle società che avessero interesse a candidarsi per l’integrazione dell’organico.

La OMISSIS Calcio s.p.a. aveva quindi presentato la domanda di ripescaggio.

Nelle more il citato C.U. n. 54 del 2018, recante i criteri per l’integrazione degli organici dei campionati di Serie A e B, era stato però impugnato dal OMISSIS  Calcio dinanzi al Tribunale Federale Nazionale. Questo, con decisione del 17 luglio 2018 (C.U. n. 7/TFN), poi confermata con decisione della Corte Federale d’Appello del 6 agosto 2018 (C.U. n. 008/CFA), accoglieva il ricorso, ritenendo illegittima la delibera impugnata nella parte in cui aveva disposto che andassero escluse dalle procedure di ripescaggio le società sanzionate in via disciplinare per mancato pagamento di emolumenti, ritenute IRPEF, contributi INPS e Fondo fine carriera nei confronti dei propri tesserati, dipendenti e collaboratori, in riferimento alle stagioni sportive 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018.

Le società OMISSIS, Pro OMISSIS e OMISSIS avevano impugnato tale decisione al Collegio di Garanzia del CONI domandandone l’annullamento, con conseguente conferma dell’originaria delibera del Commissario straordinario sui criteri di ripescaggio ed integrazione dell’organico del Campionato.

Il Presidente del Collegio di Garanzia, con decreto prot. n. 544 del 10 agosto 2018, aveva sospeso cautelarmente gli effetti della decisione impugnata, fissando per la trattazione del merito della questione l’udienza pubblica del 7 settembre 2018.

In data 13 agosto 2018 il Commissario Straordinario della FIGC, tenuto conto dei ricorsi pendenti sui criteri di ripescaggio ed a fronte dell’intendimento espresso dall’Assemblea della Lega B, che non aveva esaminato i titoli delle società richiedenti il ripescaggio, optando invece per la riduzione a 19 squadre dell’organico del Campionato di Serie B, pubblicava con i C.U. nn. 47, 48 e 49 del 13 agosto 2018 le tre delibere impugnate, che modificavano l’ordinamento del Campionato di Serie B, portandolo a 19 squadre, con conseguente annullamento del C.U. n. 54 del 30 maggio 2018 e della procedura di integrazione del relativo organico.

Avverso tali delibere commissariali ed il connesso calendario di Serie B (pubblicato il 14 agosto 2018), l’odierna appellante proponeva ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport. Questo, in data 11 settembre 2018, lo dichiarava inammissibile, in quanto i provvedimenti gravati avrebbero dovuto essere impugnati dinanzi agli organi di giustizia della FIGC.

In conseguenza di ciò, la OMISSIS Calcio s.p.a. proponeva ricorso al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare. Questo dichiarava inammissibile il gravame, ritenendo che non sussistesse un diritto al ripescaggio – non essendo tale procedura normata dalla disciplina federale – conseguentemente ravvisando in capo alle squadre che avevano presentato la relativa domanda “un interesse semplice (cd. interesse amministrativamente protetto) alla conclusione della procedura”, come tale non tutelabile.

Nelle more, con d.-l. 5 ottobre 2018, n. 115, entrato in vigore il 7 ottobre 2018, venivano emanate “Disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive”, riservando tra l’altro alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo del Lazio le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.

L’art. 1, comma 4, prevedeva inoltre che le disposizioni dello stesso d.-l. n. 115 del 2018 trovassero applicazione «anche ai processi ed alle controversie in corso», espressamente prevedendo la diretta impugnabilità in sede giurisdizionale delle decisioni degli organi di giustizia sportiva pubblicate anteriormente all’entrata in vigore del medesimo decreto-legge, per le quali fossero ancora pendenti i termini di impugnazione.

Sulla base di tali disposizioni la ricorrente proponeva il gravame avverso la decisione del TFN-Sezione Disciplinare, pubblicata sul C.U. N. 22/TFN Sez. Disc. del 1° ottobre 2018.

A sostegno delle proprie ragioni essa deduceva le seguenti censure:

1) erronea e/o falsa applicazione delle norme sull’interesse ad agire – esistenza di un interesse qualificato e tutelato in capo alla OMISSIS Calcio s.p.a., avendo la decisione impugnata ritenuto insussistente, nell’ordinamento federale, un diritto al ripescaggio e, conseguentemente, ravvisato in capo alle ricorrenti un mero interesse semplice alla conclusione della procedura, non tutelabile;

2) omessa e/o erronea motivazione sulla carenza di poteri del Commissario straordinario, nominato al fine di porre in essere tutti gli atti necessari per il funzionamento della Federazione, “ivi inclusa l’eventuale predisposizione di nuove norme statutarie e regolamentari, al fine di consentire la corretta ricostituzione degli Organi Federali – in tutte le sue componenti – e la celebrazione dell’Assemblea straordinaria elettiva” e, pertanto, non legittimato ad adottare modificazioni dell’ordinamento vigente (disciplinato dalle N.O.I.F.) con riguardo alle modalità di effettuazione dei Campionati e al numero di squadre previste in seno agli stessi;

3) eccesso di potere in relazione alla violazione degli artt. 13, comma 2, e 27, comma 3, lett. d), dello Statuto FIGC da parte del Commissario straordinario nella procedura di adozione e nei contenuti delle delibere impugnate - manifesta illogicità e contraddittorietà delle delibere commissariali impugnate, in quanto le modifiche all’organico del Campionato erano state disposte senza acquisire i pareri delle Leghe interessate e senza il quorum della maggioranza dei tre quarti dei componenti aventi diritto al voto;

4) eccesso di potere – sviamento di potere – disparità di trattamento – ingiustizia manifesta delle delibere del Commissario straordinario impugnate, apparentemente giustificate dal prevalente interesse pubblico all’organizzazione tempestiva delle attività agonistiche per le società già ammesse al campionato di Serie B, che sarebbe stato pregiudicato dall’attesa della decisione del Collegio di Garanzia sui ricorsi presentati da alcune delle partecipanti al ripescaggio;

5) violazione delle disposizioni di cui agli artt. 49 e 50 delle N.o.i.f. – violazione e falsa applicazione dei principi di affidamento e di legittima aspettativa, avendo il Commissario previsto la modifica dell’ordinamento dei Campionati con effetto immediato, intervenendo anche sull’art. 50 N.o.i.f. secondo cui tali modifiche sarebbero dovute entrare in vigore a partire dalla seconda stagione successiva a quella della loro adozione;

6) eccesso di potere – sviamento – contraddittorietà e contrasto con precedenti atti, in quanto in passato la Federazione Italiana Giuoco Calcio, nell’ambito delle procedure di ripescaggio, aveva partecipato a giudizi innanzi alla giustizia sportiva e al giudice statale (amministrativo), assumendo la condizione di parte resistente rispetto a chi ne aveva impugnato gli atti, rivendicando la propria legittimazione a partecipare (illegittimamente) al campionato tra i ripescati;

7) eccesso di potere – nullità delle delibere emanate dal Commissario straordinario della FIGC per violazione dell’art. 6 comma 2 e 28 bis comma 3 lett. b) Statuto FIGC in relazione agli artt. 11 comma 3 e 13 comma 1 N.o.i.f., in quanto le delibere impugnate non risultavano sottoscritte dal Segretario della FIGC come previsto dalla normativa federale;

8) eccesso di potere – violazione degli artt. 9, commi 3-8, e 13, comma 2, dello Statuto FIGC in relazione agli artt. 49 e 50 N.o.i.f. ed anche in relazione all’art. 2 comma 6 dello stesso Statuto – violazione degli obblighi di cui al C.U. n. 18 del 18 luglio 2018 in relazione al C.U. n. 49 del 24 maggio 2018 ed all’art. 12 legge 91/1981 ed ai principi emanati dal CONI sui controlli delle federazioni sulle società professionistiche – violazione dei principi di imparzialità, di affidamento e di certezza del diritto, con riferimento agli atti della Lega Nazionale Professionisti Serie B, che non avrebbe potuto decidere il numero delle squadre partecipanti al Campionato di Serie B 2018/2019, essendo la FIGC l’organo deputato alla disciplina e alla definizione dell’ordinamento dei campionati.

Si costituivano in giudizio la FIGC, il CONI, la Lega Nazionale Professionisti Serie B e la Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Pro, resistendo al ricorso; anche il OMISSIS  Calcio s.p.a. si costituiva, chiedendo che il procedimento fosse riunito a quello iscritto al n. 11214/18 di registro generale, avente il medesimo oggetto.

La Calcio OMISSIS s.p.a. e la OMISSIS s.p.a., a loro volta costituitesi, chiedevano l’accoglimento del gravame.

Con motivi aggiunti depositati il 19 febbraio 2019 la ricorrente chiedeva inoltre la condanna della FIGC, del CONI e della Lega Nazionale Professionisti Serie B al risarcimento per equivalente dei danni asseritamente patiti per effetto dei provvedimenti impugnati.

Con sentenza 7 maggio 2019, n. 5695, il giudice adito dichiarava improcedibili il ricorso principale ed i motivi aggiunti con riferimento alla domanda di annullamento degli atti impugnati, per il resto respingendo la domanda di risarcimento del danno.

Avverso tale decisione la società OMISSIS Calcio s.p.a. interponeva appello, preliminarmente contestando l’assunto del primo giudice secondo cui il risultato sperato dalla OMISSIS Calcio, il ripescaggio nel campionato di Serie B, non sarebbe stato supportato da un rilevante grado di probabilità, dal momento che l’esito favorevole del procedimento era subordinato alla sussistenza ed all’analisi di requisiti che – secondo quanto riportato nella sentenza impugnata – non sarebbero stati dimostrati dall’appellante.

Riproponeva quindi i motivi di ricorso dedotti nel precedente grado di giudizio, concernenti in particolare la “tutelabilità giuridica delle aspettative di ripescaggio” e la “carenza dei poteri del Commissario straordinario in ordine alla modifica dell’ordinamento dei Campionati”, nonché la “mancata consultazione da parte della F.I:G.C. delle Leghe e delle componenti tecniche”, conclusivamente approfondendo il profilo del lamentato danno da perdita di chance, del quale chiedeva il risarcimento.

Si costituivano in giudizio sia la Lega Nazionale Professionisti Serie B che la FIGC, chiedendo la reiezione del gravame poiché infondato, Questi proponevano altresì appello incidentale con cui deducevano la violazione dell’art. 1, commi 647, 648, 649 e 650, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in relazione agli artt. 2, 18, 24, 100, 102, 103 e 125 Cost., oltre al difetto di legittimazione a ricorrere ed alla piena legittimità della revoca della procedura di ripescaggio.

Anche il CONI si costituiva, chiedendo la reiezione del gravame poiché infondato.

Si costituiva infine, in modo formale, la società F.C. Pro OMISSIS 1892 s.r.l.

Successivamente le parti ulteriormente precisavano, con apposite memorie, le rispettive tesi difensive ed all’udienza del 12 dicembre 2019, dopo la rituale discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

Ad un complessivo esame delle risultanze di causa, ritiene il Collegio di poter soprassedere dalle istanze preliminari dedotte dalle appellanti incidentali in ordine all’asserito difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul sindacato diretto sulle scelte organizzative federali in tema di campionati, in considerazione del fatto che, a seguito della rinuncia alla domanda impugnatoria (come dichiarato dalla parte già nel corso del precedente grado di giudizio, all’udienza pubblica del 26 marzo 2019), viene avanzata solo una domanda risarcitoria, pacificamente devoluta alla cognizione del giudice amministrativo (v. in particolare, Corte Cost., 25 giugno 2019, n. 160; Id., 11 febbraio 2011, n. 49).

In tale contesto, del resto, l’eventuale cognizione del giudice amministrativo sulla validità ed efficacia dei provvedimenti assunti dagli organi sportivi federali ha valenza solamente incidentale.

Venendo quindi al merito del gravame, per ragioni di pregiudizialità logica è opportuno – in considerazione dell’oggetto delle censure complessivamente dedotte – esaminare per primo il motivo di appello (sub par. 6) relativo alla pregiudiziale questione della sussistenza o meno, in capo al Commissario straordinario della FIGC, dei poteri di modificare l’ordinamento dei Campionati di Serie B.

In particolare, deduce l’appellante, il Commissario straordinario chiamato a sostituire gli organi ordinari di un ente sarebbe stato competente ad adottare tutti gli atti necessari al governo dello stesso, sino alla ricostituzione delle ordinarie competenze istituzionali, ma non anche ad adottare modificazioni dell’ordinamento vigente.

Il motivo non è fondato.

Con deliberazione n. 52 del 1° febbraio 2018, la Giunta nazionale del CONI, rilevata “una constatata impossibilità di funzionamento degli organi direttivi della FIGC che si va ad aggiungere alle già denunciate criticità che concretizzano gravi irregolarità di gestione e violazioni dell’ordinamento sportivo” e considerato “che il nominando Commissario dovrà anche valutare la possibilità di predisporre eventuali nuove norme statutarie e regolamentari da sottoporre – ove previsto – ad apposita assemblea federale per la relativa approvazione”, nominava un Commissario straordinario alla FIGC, “affinché, con i poteri del Presidente, del Comitato di Presidenza e del Consiglio Federale, ponga in essere tutti gli atti necessari per il regolare funzionamento della Federazione, anche in relazione alle funzioni di controllo e vigilanza sulle strutture federali, ivi inclusa l’eventuale predisposizione di nuove norme statutarie e regolamentari, al fine di consentire la corretta ricostituzione degli Organi Federali – in tutte le sue componenti – e la celebrazione dell’Assemblea Straordinaria Elettiva”.

Ritiene il Collegio che l’ampiezza dei poteri conferiti al Commissario straordinario della FIGC consentisse allo stesso di adottare i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, non potendosi condividere la tesi per cui questi avrebbe esorbitato dai poteri conferitigli con la delibera CONI n. 52 del 2018, sul presupposto che quest’ultima attribuisse sì un potere di modificare anche lo Statuto ed i regolamenti FIGC, ma al solo fine di “consentire la corretta ricostituzione degli organi federali”. Nel caso di specie, per contro, tale facoltà sarebbe stata utilizzata al diverso fine di modificare l’organizzazione dei campionati, introducendo nuove disposizioni ed abrogando quelle in corso di validità.

In realtà, come sopra riportato, lo specifico obiettivo indicato dall’appellante non era l’unico posto a fondamento della delega di poteri e funzioni attribuita al Commissario, dovendo questi assicurare innanzitutto “la riconduzione della Federazione nell’alveo della legalità oltre che per garantire gli importanti impegni cui è chiamata”, e ciò proprio “al fine di consentire la corretta ricostituzione degli organi federali”, sia “il regolare funzionamento della Federazione stessa”.

A tal fine, come già si è detto, al Commissario straordinario era stato attribuito il potere di porre “in essere tutti gli atti necessari”, senza espressamente prevedere limitazione alcuna (a conferma dell’estrema ampiezza delle sue attribuzioni, del resto, allo stesso erano stati congiuntamente attribuiti i poteri del Presidente, del Comitato di Presidenza e del Consiglio Federale): per l’effetto, dal momento che ai sensi dell’art. 13 del proprio Statuto, la FIGC “definisce, d’intesa con le Leghe interessate e sentite le Componenti tecniche, l’ordinamento dei campionati”, deve concludersi che tra i poteri del Commissario vi fosse anche quello di intervenire sul format del Campionato di Serie B allora prossimo all’inizio.

Nel caso di specie, del resto, la decisione del Commissario straordinario di definire una volta per tutte la composizione del Campionato 2018/2019 nell’imminenza del suo inizio non appariva – anche in ragione di un’immanente ragione di effettività e tempestività delle manifestazioni sportive organizzate in campionati – illogica né abnorme, ma coerente con l’obiettivo di razionalmente assicurare la buona amministrazione dell’attività federale, nelle more della ricostituzione degli organi interni della FIGC: per effetto di una serie di ricorsi promossi da alcune società calcistiche nei confronti – da un lato – di provvedimenti di esclusione e – dall’altro – dei criteri con cui procedere ad eventuali integrazioni di organico, si era infatti venuta a creare una grave situazione di stallo potenzialmente idonea a compromettere il regolare ed ordinato avvio (e di riflesso il successivo svolgimento) della stagione calcistica.

Sotto il profilo procedurale, infine, la modifica del format del Campionato 2018/2019 risulta essere stata posta in essere nel rispetto di quanto previsto dall’art. 27, comma 3, lett. d) dello Statuto della FIGC, avendo in particolare il Commissario esercitato i poteri del Consiglio federale, d’intesa con la sola Lega interessata (la Lega Nazionale Professionisti di Serie B), incidendo l’azione intrapresa solamente sul relativo Campionato, sentite le componenti tecniche – AIC ed AIAC – che dovevano essere consultate (peraltro senza aver titolo a manifestare un formale assenso vincolante alla modifica).

La scelta del Commissario, va poi detto, risulta essere stata condivisa dalla Lega interlocutrice.

Neppure si può parlare, sotto diverso ma concorrente profilo, di lesione di un legittimo affidamento in capo alle squadre di calcio che prima dell’intervento del Commissario confidavano in un ripescaggio.

Va in primo luogo chiarito, in termini di principio, che non risulta configurabile un diritto, tutelabile in giustizia, al “ripescaggio” da parte delle società sportive non facenti parte dell’organico di Campionato per risultati acquisiti sul campo. L’ipotesi, in effetti, non è prevista da alcuna: disposizione delle NOIF e la possibilità che la FIGC disponga – nell’eventualità di una sopravvenuta riduzione del numero delle squadre partecipanti di diritto – l’integrazione dell’organico con società precedentemente escluse resta del tutto eventuale e comunque incoercibile, in quanto rimessa alla discrezionalità degli organi federali.

Le società interessate hanno pertanto una mera aspettativa di fatto a che si proceda in tal senso, fermo restando che ogni decisione assunta dalla Federazione non può prescindere dall’obiettivo prioritario di assicurare il regolare, ordinato e tempestivo svolgimento delle competizioni sportive.

Del resto, per rimanere al caso di specie, la stessa delibera del Commissario straordinario pubblicata con il comunicato ufficiale FIGC n. 18 del 18 luglio 2018, contenente indicazioni sul contenuto delle domande da presentare per l’ipotesi di futuri “ripescaggi”, precisava che l’integrazione del Campionato di Serie B 2018/2019 era solamente “eventuale” e non scontata.

Dunque, a fronte di una data di inizio Campionato già fissata per il 24 agosto 2018, non era irragionevole né imprevedibile che la FIGC (per il tramite del suo Commissario straordinario), una volta preso atto della sopravvenuta situazione di incertezza e stallo dovuta alla concomitante pendenza di contrapposti ricorsi innanzi agli organi della giustizia sportiva (contro l’esclusione dal Campionato, da una parte, nonché contro le regole che avrebbero dovuto governare le procedure di integrazione dell’organico, dall’altra), si fosse determinata per risolvere in modo strutturale l’impasse. Ciò faceva non dando seguito alle procedure di integrazione dell’organico, una volta constatato che parte delle stesse regole che a tal fine avrebbero dovuto essere applicate era stata dichiarata illegittima dagli organi della giustizia sportiva.

Sotto altro profilo, non è condivisibile l’argomento secondo cui i provvedimenti commissariali avrebbero dovuto essere assunti nel contraddittorio di tutte le Leghe, alla luce di quanto previsto dagli artt. 13 e 27 dello Statuto FIGC.

L’art. 13, comma 2, stabilisce infatti che: “La FIGC […] definisce d’intesa con le Leghe interessate e sentite le Componenti tecniche, l’ordinamento dei campionati”, laddove il successivo art. 27, comma 3 lett. d) stabilisce che il Consiglio Federale “[…] delibera d’intesa con le Leghe interessate, sentite le componenti tecniche, con la maggioranza dei tre quarti dei componenti aventi diritto al voto, sull’ordinamento dei campionati e sui loro collegamenti, con particolare riferimento ai meccanismi di promozione e retrocessione”.

E’ del tutto evidente che l’utilizzo della terminologia al plurale (“Leghe”) è lessicalmente dovuto alla necessità di poter essere applicato a tutti i casi astrattamente configurabili, ivi compresi quelli che involgano gli interessi di una pluralità di Federazioni. Nel caso di specie, come già detto in precedenza, i provvedimenti sono stati adottati di intesa con l’unica Lega interessata – ossia la Lega Nazionale Professionisti di Serie B – e sentite le componenti tecniche (AIC e AIAC) che oltretutto, in base alla disciplina statutaria, neppure dovevano manifestare il proprio assenso alla modifica proposta, ma essere solamente consultate.

Nel caso di specie, le Delibere impugnate avevano inciso sull’organizzazione e sullo svolgimento del solo campionato di Serie B e non anche su quelli di Lega Pro 2018/2019 e/o di Serie A, dal che la legittimità del coinvolgimento dell’unica lega interessata (quella di Serie B).

La reiezione del predetto motivo di appello, avente ad oggetto il presupposto fondante l’azione risarcitoria dell’appellante, è assorbente di ogni altra censura da questa dedotta.

Ne consegue pertanto la reiezione del gravame nel suo complesso e, per l’effetto, l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse degli appelli incidentali proposti dalla FIGC e dalla Lega Professionisti di Serie B.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Dichiara improcedibili gli appelli incidentali proposti dalla FIGC e dalla Lega Professionisti di Serie B.

Condanna l’appellante al pagamento, in favore del CONI, della FIGC e della Lega Nazionale Professionisti di Serie B, delle spese di lite del grado di giudizio, che liquida complessivamente in euro 3.000,00 (tremila/00) per ciascuna di esse, oltre Iva e Cpa se dovute.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Raffaele Prosperi, Consigliere

Valerio Perotti, Consigliere, Estensore

Angela Rotondano, Consigliere

Giovanni Grasso, Consigliere

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