CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 3375/2003
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso(n. 7547/1997 R.G.) proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall’ Avv. Piero Ponzeletti presso il cui studio in Roma, Via Prisciano n. 67, è elettivamente domiciliato;
contro
F.I.D.A.L. – Federazione Italiana di Atletica Leggera – in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, Dott. Gianni Gola, rappresentata e difesa dall’Avv. Alfonso Picone e presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, Via Alberico II n. 4, elettivamente domiciliata;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sez. III, n. 1073 del 13 maggio 1997.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione della F.I.D.A.L.;
Viste le memoria prodotta dalla F.I.D.A.L. a sostegno delle proprie difese;
Relatore, alla pubblica udienza del 18 giugno 2002 il Consigliere Alessandro Pajno, ed udito, altresì, l’Avv. Picone per la Federazione appellata;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio il Sig. OMISSIS ha chiesto l’annullamento dei contratti di lavoro autonomo stipulati con la Federazione Italiana Atletica Leggera dal 1983 al 1992, sostenendo che, per le mansioni espletate e per le modalità di svolgimento del rapporto, lo stesso poteva esser qualificato come rapporto di pubblico impiego.
Sulla base di tali presupposti, l’interessato deduceva, pertanto, l’annullabilità di tali contratti in quanto posti in essere in violazione degli artt. 6 e 36 della legge n. 70 del 1975, in relazione all’art. 36 Cost.. Ad avviso del ricorrente, l’attività svolta rientrerebbe nella qualifica di collaboratore, sicchè spetterebbe all’interessato la retribuzione di un collaboratore regolarmente inquadrato nell’amministrazione forestale.
Gli atti impugnati si porrebbero in violazione dell’art. 11 l.n. 520 del 1961, nella parte in cui prevederebbero la possibilità, per il Ministero del Turismo e dello Spettacolo, da cui dipendono il CONI e la FIDAL, di avvalersi, per attività specializzata, dell’opera di estranei all’Amministrazione mediante contratto a termine rinnovabile.
Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale, dopo avere respinto alcune eccezioni pregiudiziali, dichiarava, con sentenza n. 1073 del 1997 inammissibile il ricorso, per mancata tempestiva impugnazione dei vari provvedimenti con cui l’Amministrazione aveva provveduto ad instaurare i rapporti di lavoro, ripetutamente rinnovati, e quanto meno, dell’ultimo “convenzionamento” cessato al 31 dicembre 1992, e della nota di licenziamento della FIDAL del 7 dicembre 1992.
La sentenza di primo grado è stata, adesso, impugnata dall’interessato, il quale ha dedotto l’erroneità della pronuncia di inammissibilità del ricorso di prime cure. La volontà del ricorrente di impugnare la comunicazione di cessazione del rapporto si evincerebbe dalle lettere informali che il medesimo avrebbe inviato in data 16 gennaio 1993 al Presidente ed al Segretario Generale della FIDAL. In data 1 febbraio 1993 l’interessato avrebbe lamentato, con apposita nota, la mancata risposta alle precedenti lettere, mentre con nota del 15 febbraio 1993 il ricorrente avrebbe formalmente impugnato la nota di licenziamento.
Apparirebbe, altresì, irrilevante l’affermazione contenuta nella sentenza, concernente la mancata impugnativa di tutti gli atti posti in essere dalla FIDAL nel corso del rapporto al quale avrebbe riferimento la controversia.
Difficilmente, infatti, l’interessato avrebbe potuto impugnare ogni convenzione stipulata con la FIDAL e mantenere un rapporto ultradecennale.
Nel merito, l’ OMISSIS ha espressamente riproposto le doglianze spiegate in primo grado.
Si è costituita in giudizio la FIDAL che, con apposita memoria ha chiesto il rigetto del gravame.
DIRITTO
1. L’appello proposto dal Sig. Armeni Marcello è infondato e deve di conseguenza, essere rigettato.
Esattamente, infatti il Tribunale ha infatti rilevato che l’atto con cui la pubblica Amministrazione regola il rapporto di lavoro con il privato, definendo contenuti i limiti del medesimo, deve essere tempestivamente impugnato, e che la mancata tempestiva impugnazione dei provvedimenti con cui l’Amministrazione instaura rapporti convenzionali, ripetutamente rinnovati, rende irricevibile il ricorso per l’accertamento della sussistenza del rapporto di pubblico impiego relativamente ai periodi oggetto degli atti non impugnati.
L’omessa, tempestiva impugnazione di tali atti comporta, altresì, che il rapporto rimane inoppugnabilmente regolato dagli atti non impugnati; sul punto – come ha esattamente osservato il primo giudice – esiste un orientamento giurisprudenziale da tempo consolidato (si veda, per tutte, Ad. Plen., 9 settembre 1992 n. 10; Sez. V, 1 marzo 1993 n. 306).
2. Sulla scorta di tali principi, il Tribunale ha, quindi, correttamente rilevato che nel caso in esame l’Armeni avrebbe dovuto contestare tempestivamente in sede giurisdizionale almeno l’ultimo rapporto di convenzionamento, cessato al 31 dicembre 1992, e comunque, la nota di licenziamento da parte della FIDAL in data 7 dicembre 1992.
Il ricorso giurisdizionale di primo grado risulta, invece, notificato dopo la scadenza del termine decadenziale per l’impugnazione, e cioè il 30 luglio 1993.
L’omessa, tempestiva impugnazione di tali atti determina, quindi, come ha esattamente osservato il Tribunale, l’incontestabilità dei contenuti giuridici e patrimoniali delle diverse convenzioni, con conseguente irricevibilità ed inammissibilità in sede giurisdizionale di doglianze avverso atti definitori della posizione dell’odierno appellante, divenuti ormai inoppugnabili.
3. Non appaiono idonee a superare gli esiti sopra esposti le affermazioni contenute nell’atto di appello, secondo cui la manifesta volontà del ricorrente di “impugnare” la comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro si evincerebbe dalle lettere informali che il medesimo avrebbe inviato in data 16 gennaio 1993 ed in data 29 gennaio 1993 rispettivamente al Segretario Generale ed al Presidente della FIDAL.
L’odierno appellante avrebbe, altresì, lamentato la mancata risposta dei soggetti sopra indicati con lettera del 1° febbraio 1993, mentre con raccomandata con avviso di ricevimento avrebbe “impugnato” formalmente la nota di licenziamento.
In proposito, infatti, pare sufficiente osservare che, al fine di escludere il consolidamento dei diversi atti con cui l’Amministrazione instaura rapporti di lavoro a tempo, di volta in volta rinnovati con conseguente inoppugnabilità dei medesimi, è necessaria la tempestiva impugnazione in sede giurisdizionale di tali atti, con ricorso al Giudice Amministrativo debitamente notificato nel termine di decadenza.
Nessun rilievo, a tal fine, può pertanto, essere attribuito alle “lettere informali” ricordate dall’odierno appellante, ed alla raccomandata con avviso di ricevimento del 15 febbraio 1993, di contestazione del licenziamento, dal momento che gli stessi non sono atti di impugnazione nella sede giurisdizionale, e non sono, quindi, idonei ad escludere il consolidarsi degli atti riguardanti le diverse rinnovazioni del rapporto, con conseguente loro inoppugnabilità.
4. L’appello deve, pertanto, essere respinto.
Le spese processuali del presente grado del giudizio possono, peraltro, essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, rigetta l’appello in epigrafe, confermando per l’effetto l’impugnata sentenza di primo grado.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio il 18 giugno 2002, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI -, con l'intervento dei Signori:
Giorgio GIOVANNINI Presidente
Sergio SANTORO Consigliere
Alessandro PAJNO Consigliere Est.
Lanfranco BALUCANI Consigliere
Rosanna DE NICTOLIS Consigliere