CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 3498/2013

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: C.O.N.I. Comitato olimpico nazionale italiano, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Angeletti e Lucio Ghia con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via delle Quattro Fontane, 10;

contro

OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Dino Lucchetti, Lucio Anelli e Clotilde Lucchetti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Lucio Anelli in Roma, via della Scrofa, 47;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III TER n. 866/2009, resa tra le parti, concernente riconoscimento trattamento economico a seguito inquadramento.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di OMISSIS;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2012 il Cons. Silvia La Guardia e uditi per le parti gli avvocati Angeletti , Pivanti per delega dell’avvocato Ghia, e Anelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- La sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 3170 del 2009, oggetto del presente appello, ha accolto il ricorso n. 16435 del 1996 del signor OMISSIS, dipendente del Comitato olimpico nazionale italiano, teso all’accertamento del proprio diritto ad ottenere il trattamento economico di cui all’art. 61 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 (recante “Disciplina delle funzioni dirigenziali delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo”) con decorrenza dalla data di entrata in vigore della l. 9 marzo 1989, n. 88 (concernente la “ristrutturazione” dell’Inps e dell’Inail), anziché dalla data della delibera della Giunta esecutiva del Coni n. 534 del 30 marzo 1993 con la quale il predetto trattamento gli era stato esteso, e, conseguentemente, al pagamento degli arretrati corrispondenti alla maggior somma non percepita nel periodo compreso tra il 28 marzo 1989, data di entrata in vigore della legge n. 88 del 1989, ed il 30 marzo 1993.

Il Tar ha disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso per intervenuta transazione ed ha ritenuto che il trattamento economico rivendicato spettasse al ricorrente in forza dell’art. 15 l. 9 marzo 1989, n. 88 e così con decorrenza dall’entrata in vigore della legge stessa, sul presupposto che il requisito, ivi prescritto, del possesso di qualifica della ex categoria direttiva alla data degli inquadramenti operati in attuazione del d.P.R. 26 maggio 1976, n. 411 fosse integrato nel caso del ricorrente, il quale era risultato, a seguito di istruttoria, in servizio alla data degli inquadramenti suddetti con la qualifica di maestro dello sport ed in seguito inquadrato nella qualifica di collaboratore, ai sensi dell’art. 147 del regolamento organico deliberato dal Consiglio nazionale del Coni il 17 novembre 1978, con decorrenza degli effetti giuridici dal 1° ottobre 1973 ed economici dal 30 dicembre 1975.

Il giudice di primo grado, quanto al contesto normativo, puntualizza che l’art. 51 del d.P.R. n. 411 del 1976 precisa che le norme in esso contenute non si applicano ai dipendenti con rapporto di lavoro regolato da contratti collettivi di diritto privato ed instaurato per lo svolgimento di attività privatistiche o per servizi di istituto del tutto peculiari, che non consentono di ricondurre la disciplina a quella del rapporto di pubblico impiego di cui alla l. 20 marzo 1975, n. 70. Rileva, pertanto, con richiamo alla giurisprudenza del Consiglio di Stato (in particolare, Sez. VI, 2 maggio 1984, n. 249), che detto d.P.R. n. 411 del 1976 non si applica necessariamente ai maestri dello sport, i quali, ai sensi dell’art. 78 del vecchio regolamento organico del Coni, erano disciplinati da norme di diritto privato, tanto che non erano contemplati considerati nella tabella di equiparazione (di cui all’All. 6) tra le qualifiche del preesistente ordinamento e le nuove qualifiche, contemplata dall’art. 35, comma 2, del medesimo d.P.R.; soggiunge che per tale figura professionale, una nota in calce al suddetto allegato rimetteva alla discrezionalità del Coni il relativo inquadramento in sede di adeguamento del regolamento organico dell’ente alle prescrizioni della legge n. 70 del 1975.

Sulla base di tale premessa e rileavato che l’art. 147 del nuovo regolamento organico del Coni aveva previsto l’inquadramento dei maestri di sport nella qualifica di collaboratore con decorrenza giuridica dal 1973 ed economica dal 1975, il Tar ha ritenuto che “Ciò significa che i maestri di sport, quale è il ricorrente, sono stati inquadrati nella qualifica di collaboratore (corrispondente a qualifica della ex carriera direttiva) comunque per effetto del d.P.R. n. 411/76” e tanto costituiva “condizione necessaria e sufficiente per l’applicazione dell’art. 15 della legge n. 88/1989”.

2.- L’appellante deduce: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 15 l. 9 marzo 1989, n. 88, dell’art. 147 del regolamento organico del Coni, dell’art. 21 l. 6 dicembre 1971, n. 1034, sostenendo che il primo giudice abbia erroneamente ritenuto applicabile il beneficio in questione, non essendo soddisfatto il requisito soggettivo richiesto, vuoi perché l’inquadramento nella qualifica di collaboratore non era avvenuto per effetto del d.P.R. n. 411/76 ma per effetto del nuovo regolamento organico, vuoi perché ai fini del beneficio rilevavano le qualifiche possedute prima dei nuovi inquadramenti disposti ex d.P.R. citato ed, infine, perché la qualifica di collaboratore nel ruolo tecnico non rientra nella ex carriera direttiva, alla quale appartenevano funzionari del ruolo amministrativo con incarichi sub-dirigenziali; non sussistendo, secondo l’appellante, alcun diritto al predetto beneficio derivante all’appellato ex lege, questi non poteva dolersi della decorrenza dell’aumento retributivo dalla data di adozione della delibera n. 534 del 1993, implicante, al riguardo, una scelta discrezionale, peraltro non tempestivamente contestata mediante impugnazione della delibera stessa, con conseguente inammissibilità del ricorso di primo grado; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 2113 cod. civ. e 410 cod. proc. civ., riproponendo l’eccezione di inammissibilità del ricorso per intervenuta transazione tra le parti sull’assunto che, diversamente da quanto ritenuto dal Tar, la conciliazione intervenuta di fronte all’Ufficio provinciale del lavoro era perfettamente valida e riguardava non lo status giuridico del dipendente ma esclusivamente differenze retributive riferibili al periodo qui considerato.

Si è costituito il signor OMISSIS, il quale sostiene che giustamente il Tar ha riconosciuto la sussistenza del presupposto per l’applicazione dell’art. 15 l. n. 88 del 1989; egli evidenzia che era in possesso sin dal 1964 della qualifica di maestro di sport, poi formalmente riconosciuta dal Coni come “collaboratore” con decorrenza dal 1973, e rileva che i ritardi con cui l’appellante – stante le molteplici figure della propria pianta organica – ha proceduto al riconoscimento, con effetti retroattivi, di detta qualifica non potrebbero costituire un legittimo presupposto di fatto per negare l’applicazione dell’art. 15 citato. Replica, inoltre, alla riproposta eccezione di inammissibilità segnalando, in particolare, che il verbale di conciliazione del 6 maggio 1993 afferisce a controversia sull’inquadramento e comunque la disciplina della conciliazione ex art. 410 cod. proc. civ. non era applicabile al pubblico impiego antecedente alla privatizzazione del rapporto di lavoro.

Le parti hanno dimesso memorie, insistendo nelle rispettive tesi, indi la causa è stata posta in decisione all’udienza del 23 ottobre 2012.

3.- Fondato ed assorbente risulta il primo motivo di appello, che affronta la questione centrale dell’applicabilità ai maestri di sport dell’art. 15, comma 1, l. n. 88 del 1989, secondo cui “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale degli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, in possesso della qualifica di direttore o consigliere capo ed equiparate ovvero delle qualifiche inferiori della ex-categoria direttiva, alla data degli inquadramenti operati in attuazione delle norme di cui al D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, è esteso ad personam, e sulla base delle anzianità di servizio a ciascuno riconosciute e non riassorbilili, rispettivamente il trattamento giuridico ed economico degli ispettori generali e dei direttori di divisione di cui all’articolo 61, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, e successive modifiche e integrazioni”.

Come indicato nella sentenza di primo grado e non contestato dalle parti “Dall’esperita istruttoria è risultato che il ricorrente , alla data degli inquadramenti suddetti, era in servizio, con la qualifica di maestro dello sport.” . Solo successivamente, con il nuovo regolamento organico del Coni del 1978 i maestri di sport vennero inquadrati nella qualifica di collaboratore (del ruolo tecnico od amministrativo, a seconda delle funzioni prevalenti svolte), sia pure con decorrenza giuridica dal 1973.

La ratio e l’ambito di applicazione dell’art. 15, comma 1, della citata legge n. 88 del 1989 ed, in particolare l’interpretazione da darsi all’espressione “alla data degli inquadramenti operati in attuazione delle norme di cui al D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411”, sono stati chiariti dalla giurisprudenza di questo Consiglio, evidenziando che l’attribuzione del beneficio in questione va ancorata al possesso di determinate qualifiche alla data degli inquadramenti, sicchè debbono considerarsi rilevanti non le qualifiche attribuite in sede di inquadramento bensì quelle possedute quando l’inquadramento viene effettuato, ossia le qualifiche preesistenti; tanto in coerenza con la ratio del predetto art. 15, che “è esclusivamente …quella di sanare ex nunc una sperequazione verificatasi nei confronti degli appartenenti alla ex carriera direttiva degli enti parastatali, le cui aspettative di avanzamento alle soppresse qualifiche di direttore principale, direttore superiore e direttore centrale erano state frustrate per effetto della istituzione di peculiari modalità di accesso alla fascia dirigenziale del nuovo ordinamento” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 22 maggio 2008, n. 2432).

La giurisprudenza di questo Consiglio che si è occupata specificamente della posizione dei maestri di sport (v. Cons. Stato, VI, 21 ottobre 1985, e 2 maggio 1984, n. 249) ha rilevato che, a norma dell’art. 78 del vecchio regolamento organico del Coni, i maestri di sport furono assunti per le esigenze tecnico-sportive dell’ente con un rapporto di impiego disciplinato secondo le norme del diritto privato, con la conseguenza che non si dava applicazione al d.P.R. 26 maggio 1976, n. 411 – volto all’attribuzione al personale degli enti pubblici non economici di nuove qualifiche e classi di stipendio – il quale, ai sensi dell’art. 51 del medesimo decreto, non riguardava quei dipendenti, quali appunto i maestri di sport, la cui posizione era regolata da un rapporto di lavoro privatistico instaurato per lo svolgimento di attività privatistiche dell’ente o per servizi d’istituto del tutto particolari. Ed, infatti, l’allegato 6 al d.P.R. n. 411 del 1976, recante le tabelle di equiparazione tra i ruoli e le categorie dei preesistenti ordinamenti e le qualifiche del nuovo ordinamento contemplava, quanto ai dipendenti del Coni, soltanto gli impiegati della carriera amministrativa, professionale e tecnica senza nulla disporre in ordine ai maestri di sport, lasciando, con una nota in calce, alla discrezionalità dell’ente di definire la posizione dei maestri di sport in sede di modifica del regolamento organico.

E’, appunto, adottando, nel 1978, il nuovo regolamento in conformità agli artt. 25 e 26 dellae legge n. 70 del 1975 che il Coni, all’art. 147, ha provveduto, nell’esercizio della sua potestà di delineare discrezionalmente l’inquadramento dei maestri di sport, ad inquadrarli nella qualifica di collaboratore nel ruolo tecnico, in caso di effettivo esercizio prevalente di funzioni di natura tecnico-sportiva, o, se non comprovato, nel ruolo amministrativo.

Da tali premesse, che il Collegio condivide, discende l’insussistenza del presupposto per invocare nella fattispecie l’applicazione dell’art. 15 l. n. 88 del 1989. La formale appartenenza alla ex carriera direttiva è configurato dalla disposizione in esame quale presupposto preesistente all’inquadramento secondo il nuovo ordinamento, laddove, invece, i maestri di sport erano esclusi dal rapporto di pubblico impiego e pertanto non inquadrati in alcuna qualifica, né può giovare all’odierno appellato la decorrenza giuridica retroattiva al 1 ottobre 1973 attribuita al suo inquadramento operato in applicazione dell’art. 147 del nuovo regolamento organico del Coni, in virtù della nota contenuta nell’allegato 6 deal d.P.R. n. 411 del 1976, retrodatazione che non può valere ad immutare la natura giuridica privatistica della situazione preesistente ai nuovi inquadramenti, di cui l’art. 15 prevede si debba tener conto ai fini dell’applicazione del trattamento de quo.

La pretesa del signor OMISSIS al riconoscimento della spettanza ex lege, ai sensi del più volte citato art. 15 della legge n. 88 del 1989, e così con la decorrenza ivi prevista, del trattamento economico di cui all’art. 61 del d.P.R. n. 748 del 1972, ben prima dell’estensione di tale trattamento discrezionalmente disposta dal Coni con la deliberazione n. 534 del 30 marzo 1993,risulta, quindi, infondata.

L’appello deve, pertanto, essere accolto, con riforma della sentenza gravata nel senso della reiezione del ricorso di primo grado.

La natura e la componente interpretativa della controversia giustificano la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello n. 3170 del 2009, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata n. 866 del 2009, respinge il ricorso di primo grado n. 16435 del 1996.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore

 

 

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