CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 357/2007
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 6072/20(…)05, proposto da: FEDERAZIONE ITALIANA TURISMO EQUESTRE E TECNICHE DI RICOGNIZIONE EQUESTRE COMPETITIVA-ANTE (FITETREC-ANTE), in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Saitta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Roma, via Carlo Poma, n. 2;
contro
COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (C.O.N.I.), in persona del presidente in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Guido Cecinelli, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Roma, piazza Mancini, n. 4;
e nei confronti di
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI (F.I.S.E.), in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Alberto Angeletti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Roma, via Giuseppe Pisanelli, n. 2;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione terza ter, 26 aprile 2005, n. 3097;
visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del C.O.N.I. e della F.I.S.E.;
viste le memorie prodotte dall’appellante e dalla F.I.S.E;
visti tutti gli atti della causa;
relatore all’udienza pubblica del 1° dicembre 2006 il consigliere Carmine Volpe, e uditi l’avv. P. Saitta per l’appellante, l’avv. G. Cecinelli per il C.O.N.I. e l’avv. A. Angeletti per la F.I.S.E.;
ritenuto e considerato quanto segue.
FATTO E DIRITTO
Il primo giudice ha respinto il ricorso proposto dalla FITETREC-ANTE avverso:
a) la deliberazione della Giunta nazionale del C.O.N.I. 14 maggio 2002, n. 280 e relativi allegati, con cui è stato proposto il rigetto dell’istanza di riconoscimento, ai fini sportivi, quale disciplina associata al C.O.N.I., della FITETREC-ANTE;
b) deliberazione del Consiglio nazionale del C.O.N.I. 15 maggio 2002, n. 1222 e relativi allegati, con cui la detta istanza è stata rigettata;
c) ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso a quelli impugnati ancorché sconosciuto alla ricorrente.
La sentenza viene appellata dalla FITETREC-ANTE per i seguenti motivi:
1) in relazione all’obbligo di riconoscimento della FITETREC-ANTE come associata diretta al C.O.N.I.: error in judicando; violazione dell’art. 3, commi 2 e 4, del regolamento delle discipline sportive associate del C.O.N.I. (delibera della Giunta nazionale del C.O.N.I. 31 ottobre 2000, n. 1137), dell’art. 12 delle preleggi e dell’art. 1 del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242; falsa applicazione dell’art. 3, comma 3, del citato regolamento; contraddittorietà della motivazione;
2) in relazione alla supposta affinità tecnico-sportiva della ricorrente rispetto alla F.I.S.E.: error in judicando; violazione dell’art. 3 del regolamento delle discipline sportive associate; falsa applicazione della medesima disposizione; contraddittorietà della motivazione; travisamento dei fatti.
Il CONI e la F.I.S.E. si sono costituiti in giudizio, resistendo al ricorso in appello.
L’appellante e la F.I.S.E. hanno prodotto memorie con le quali hanno ulteriormente illustrato le proprie difese.
Il ricorso in appello è fondato.
La ricorrente vuole essere riconosciuta come disciplina sportiva associata direttamente al C.O.N.I. e non alla F.I.S.E.. Quanto preteso dalla ricorrente è stato negato dal C.O.N.I. in quanto la disciplina sportiva organizzata dalla stessa, tramite l’utilizzo del cavallo, presenta affinità tecnico-sportiva con la F.I.S.E. ed è a questa riconducibile.
Ciò premesso, la sezione osserva che i provvedimenti impugnati hanno inteso attuare l’art. 3 del regolamento delle discipline sportive associate del C.O.N.I., approvato dal Consiglio nazionale nella seduta del 31 ottobre 2000, intitolato “classificazione di riconoscimento”.
La norma prevede che le discipline sportive riconosciute possono essere associate al C.O.N.I. oppure alle Federazioni sportive nazionali. Prescrive poi che la disciplina sportiva è associata al C.O.N.I. se organizza uno sport che non sia in alcun modo riconducibile agli sport già regolamentati dalle Federazioni sportive nazionali o dalle discipline sportive associate.
Mentre, la disciplina sportiva è associata a una Federazione sportiva nazionale se:
- esiste affinità tecnico-sportiva con la Federazione sportiva nazionale;
- ne ha ottenuto, tramite deliberazione del Consiglio federale della Federazione sportiva nazionale, il relativo parere favorevole;
- la disciplina sportiva svolge attività di rilevanza distinta da quella svolta dalla Federazione sportiva nazionale affine;
- non ha come riferimento la stessa Federazione internazionale della Federazione sportiva nazionale affine;
- l’attività non è regolamentata dalle Federazioni sportive nazionali, né è omologata al settore federale.
Il comma 4 del citato art. 3, prevedendo un’ipotesi ulteriore e a sé stante, dispone che la disciplina sportiva “è, comunque, associata al CONI nel momento in cui si costituisce la Federazione Internazionale di riferimento” (oltre alle ipotesi in cui la Federazione internazionale di riferimento sia riconosciuta dal GAISF e/o dal CIO e la disciplina sia inserita nel programma dei Giochi olimpici).
Tale ultima disposizione è quella che si applica alla ricorrente, la quale è l’unica esponente a livello nazionale della Federazione internazionale del turismo equestre (F.I.T.E.); che sin dal 1974 costituisce la Federazione internazionale competente a regolamentare il TREC. E la F.I.T.E. è diversa dalla Federazione equestre internazionale (F.E.I.) a cui è affiliata la F.I.S.E..
Il fatto che tra le condizioni affinché una disciplina sportiva sia associata a una Federazione sportiva nazionale è prevista quella di non avere come riferimento la stessa Federazione internazionale della Federazione sportiva nazionale affine, non impedisce che, allorquando si costituisce la Federazione internazionale di riferimento, la disciplina sportiva è comunque associata al C.O.N.I..
La fondatezza della pretesa della ricorrente di essere associata al C.O.N.I. comporta che il ricorso in appello deve essere accolto; in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va accolto e i provvedimenti impugnati annullati. Le spese del doppio grado del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Per questi motivi
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta:
a) accoglie il ricorso in appello;
b) in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla i provvedimenti impugnati;
c) condanna gli appellati al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro seimila/00, da suddividere in parti eguali tra gli appellati stessi;
d) ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma il 1° dicembre 2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori:
Mario Egidio Schinaia presidente
Sabino Luce consigliere
Carmine Volpe consigliere, estensore
Gianpiero Paolo Cirillo consigliere
Giuseppe Romeo consigliere