CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 4001/2021 Pubblicato il 24/05/2021

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale (…), proposto da Calcio OMISSIS 1912 s.r.l. (Già OMISSIS 1912 s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Tommaso Acconcia, Franco Gaetano Scoca, Franco Maurizio Vigilante, Alessandro Zecca, Ignazio Tranquilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Zecca in Roma, Lungotevere dei Mellini, 44;

contro

Procura Generale dello Sport presso il C.O.N.I., Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I., Co.Vi.So.C. Commissione di Vigilanza Società di Calcio, non costituiti in giudizio; F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Letizia Mazzarelli, Luigi Medugno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luigi Medugno in Roma, via Panama, 58; C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Napolitano, Giorgio Vercillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giorgio Vercillo in Roma, piazza di Spagna, 15;

nei confronti

OMISSIS Unicusano Calcio s.p.a., Lega Nazionale Professionisti Serie B, non costituite in giudizio;

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima), 10 giugno 2019, n. 7529, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio e del C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2020 il consigliere Angela Rotondano e data la presenza, ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, d.-l. n. 28 del 2020 e dell'art. 25 d.-l. n. 137/2020, dell'avvocato Franco Gaetano Scoca;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. L’U.S. OMISSIS 1912 s.r.l. (di seguito “OMISSIS Calcio” o “US OMISSIS”) presentava il 29 giugno 2018 domanda di ammissione al Campionato di Serie B per il 2018/2019, corredata della prescritta documentazione e, per quanto qui rileva, di una garanzia assicurativa a prima richiesta di € 800.000,00 in favore della Lega Nazionale Professionisti Serie B rilasciata dalla compagnia Onix Asigurari S.A., iscritta nel Registro delle Imprese di Bucarest (Romania) e nell’Albo delle Assicurazioni tenuto dall’IVASS.

1.1. Con nota pec pervenuta in data 12 luglio 2018, la Co.Vi.So.C. - Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio (di seguito “Co.Vi.So.C.”) comunicava alla società l’esclusione dal campionato professionistico, per mancato rispetto dei “criteri legali ed economico-finanziari” per l’ottenimento della licenza nazionale, per essere stata la garanzia assicurativa rilasciata da una compagnia sprovvista di un rating diretto “coerente con quanto previsto dal Titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 12) del Comunicato Ufficiale n. 49 del 24 maggio 2018”.

1.2. Con delibera del Commissario Straordinario n. 33 del 20 luglio 2018, la F.I.G.C.- Federazione Italiana Giuoco Calcio, recependo il parere contrario della Co.Vi.So.C., negava all’US OMISSIS la licenza nazionale e l’ammissione al campionato.

1.3. L OMISSIS Calcio proponeva, quindi, ricorso, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni, deducendo plurimi vizi di legittimità del diniego federale: assumeva, infatti, che la garanzia assicurativa presentata era coerente con i criteri di sostenibilità economico-finanziari fissati dal Comunicato FIGC n. 49/2018, essendo la compagnia che l’aveva rilasciata dotata di adeguato indice di solvibilità pari a 1,49 certificato da società terze (superiore a quello minimo di 1,20); e comunque dovevano ritenersi ammissibili le successive polizze, benché depositate dopo il 16 luglio 2018, a causa della tardività della comunicazione di esclusione della Co.Vi.So.C., pervenuta alla società ricorrente solo dopo la scadenza del termine legale del 12 luglio 2018.

1.4. Il Collegio di Garanzia, con dispositivo prot. n. 479/2018 del 31 luglio 2018, dichiarava inammissibile il ricorso dell’OMISSIS Calcio, per l’omessa impugnazione del Comunicato ufficiale n. 49 nel quale era indicata una scansione procedimentale vincolante quanto ai termini di presentazione della documentazione, sicché il Collegio non avrebbe potuto valutare la legittimità dei previsti criteri di idoneità e sostenibilità economico-finanziaria né dei termini ivi stabiliti.

2. Con ricorso al Tribunale amministrativo per il Lazio l’OMISSIS Calcio impugnava il detto dispositivo del Collegio di Garanzia dello Sport, la presupposta delibera del Commissario Straordinario della F.I.G.C. n. 33 del 20 luglio 2018, il provvedimento del 12 luglio 2018 della Co.Vi.So.C e i comunicati ufficiali della FIGC numeri 27/2018 e 49/2018 con i quali erano stati fissati i termini e le condizioni per presentare la domanda di ammissione al campionato “se intesi ad escludere le società di assicurazione con indice di solvibilità superiore a 1,2, ma prive di rating diretto dalla possibilità di emettere polizze fideiussorie in favore della Lega e della Figc (punto 12 lett. C) ed ancora se intesi a limitare la possibilità di produrre ulteriore documentazione rilevante ai fini della comprova dei requisiti per il rilascio della Licenza Nazionale 2018/2019, oltre il termine del 16.07.2018, anche in caso di tardiva comunicazione di esclusione da parte della COVISOC”, nonché tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.

2.1. La ricorrente domandava l’annullamento degli atti gravati e che di conseguenza il Tribunale adito accertasse in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. z), Cod. proc. amm. il diritto della società al rilascio della licenza nazionale e all’ammissione al campionato, anche previa disapplicazione o declaratoria di illegittimità di atti federali a contenuto ostativo.

2.2. A sostegno del gravame, l’OMISSIS Calcio lamentava:

I – violazione delle disposizioni del titolo I, punto 12, lett. c) del Sistema di licenze nazionali 2018-2019 Lega italiana calcio professionistico, pubblicato con Comunicato ufficiale n. 49 del 4.5.2018 – violazione di legge (art. 1 e ss. l. 241/90) – violazione del giusto procedimento – eccesso di potere (difetto del presupposto – illogicità manifesta - irragionevolezza – difetto di istruttoria), asserendo di essere in possesso dei prescritti requisiti di idoneità e sostenibilità economico-finanziaria per il rilascio della licenza nazionale;

II – violazione di legge (artt. 1 e ss. l. 241/90) - violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità – violazione del giusto procedimento - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto – arbitrarietà – sviamento - ingiustizia manifesta), in quanto il Comunicato FIGC n. 49/2018 aveva sanzionato con l’esclusione solo il mancato deposito della polizza e non anche il deposito di una garanzia fideiussoria eventualmente non “coerente” con i criteri del richiamato Comunicato 49/2018; tanto che la stessa FIGC, per ben dieci società di Lega Pro, che avevano presentato una fideiussione della società Finworld, ritenuta non idonea, aveva assegnato il più ampio termine di dieci giorni per la sostituzione della polizza;

III – violazione di legge (artt. 1 e ss. l. 241/90- art. 48 cad – art.1218 e 1223 cc) - violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità – violazione del giusto procedimento - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto – arbitrarietà – sviamento - ingiustizia manifesta), avendo la Covisoc comunicato alla Società ricorrente la presunta non idoneità della polizza fideiussoria solo con pec consegnata il 12 luglio 2018 alle ore 21,24, mentre la casella di posta elettronica doveva ritenersi operativa nel rispetto del normale orario lavorativo, equivalendo ad una notificazione a mezzo posta; sì che doveva ritenersi idoneo ad integrare il requisito mancante il successivo deposito, con un giorno di ritardo, della seconda polizza;

IV – violazione di legge (artt. 1 e ss. l. 241/90) - violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità – violazione del giusto procedimento - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto – arbitrarietà – sviamento - ingiustizia manifesta): l’esclusione, infine, contrastava con il regime di proporzionalità ed adeguatezza delle sanzioni, avendo la U.S. OMISSIS assicurato tutti i parametri economico – finanziari previsti per l’ottenimento della Licenza Nazionale.

2.3. Con motivi aggiunti depositati il 6 agosto 2018 la OMISSIS Calcio impugnava le motivazioni integrali della decisione n. 45/2018 del Collegio di Garanzia del CONI, deducendo, oltre ai motivi del ricorso principale, le censure di “violazione di legge (art. 1 e ss. d.l. 220/2003; art. 1 e ss. l. 241/90) – violazione del giusto procedimento – eccesso di potere (difetto del presupposto –illogicità manifesta - irragionevolezza – difetto di istruttoria)”, con riferimento alla omessa impugnazione del Comunicato FIGC n. 49/2018; ad avviso della ricorrente tale preclusione non avrebbe operato nel giudizio dinanzi al T.a.r., poiché detto comunicato, atto di natura regolamentare, non avrebbe potuto essere oggetto di autonoma impugnazione in giustizia sportiva, ma unicamente nel giudizio amministrativo, come difatti avvenuto.

2.4. Si costituivano in resistenza il C.O.N.I.- Comitato Olimpico Nazionale Italiano, la F.I.G.C—Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Lega Professionisti Serie B.

2.5. L’istanza cautelare era respinta in sede monocratica e collegiale per assenza di fumus.

2.6. Con ordinanza n. 5029 del 12 ottobre 2018, il Consiglio di Stato respingeva l’appello cautelare proposto dall’OMISSIS Calcio.

3. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.

4. La società OMISSIS Calcio ha appellato la sentenza, deducendone l’erroneità ed ingiustizia e invocandone l’integrale riforma per i seguenti motivi: “- Omesso esame dei motivi di ricorso (integrati dai motivi aggiunti) - difetto assoluto ed apoditticità della motivazione- erronea ed incompleta valutazione dei presupposti di fatto e di diritto; - Violazione di legge: errata e omessa applicazione della Legge n. 145/2018 (legge bilancio 2018), artt. da 647 a 650- abolizione della pregiudiziale sportiva. – Eccesso di potere: disparità di trattamento, travisamento dei fatti e delle risultanze documentali, contraddittorietà, errore nei presupposti, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, sviamento”.

4.1. Si sono costituiti il C.O.N.I. e la F.I.G.C. che hanno in via preliminare eccepito l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse (per essersi concluso il campionato al quale l’odierna appellante aspirava a partecipare, con conseguente assenza di utilità dell’annullamento degli atti impugnati in primo grado) e l’inammissibilità (per violazione del principio di specificità dei motivi ex art. 101 Cod. proc. amm, a causa della mera generica riproposizione dei motivi di ricorso respinti in primo grado e dell’assenza di censure verso le statuizioni della sentenza impugnata); le appellate hanno comunque insistito per il rigetto dell’appello, in quanto infondato nel merito.

4.2. In vista dell’udienza di discussione, le parti hanno affidato al deposito di memorie e repliche l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive. L’appellante ha, in particolare, ribadito la permanenza del suo interesse alla decisione dell’appello.

4.3. All’udienza pubblica dell’11 novembre 2020, tenuta da remoto, la causa è stata riservata per la decisione.

DIRITTO

5. È oggetto di appello la sentenza in epigrafe con cui il Tribunale amministrativo per il Lazio ha respinto il ricorso contro la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’US OMISSIS ai sensi dell’art. 54, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva avverso il diniego di ammissione al campionato di serie B per la stagione sportiva 2018-2019 (di seguito “il campionato”), in considerazione dell’omessa impugnazione del Comunicato FIGC n. 49/2018, che fissava termini e condizioni per la partecipazione alla procedura.

5.1. La sentenza appellata ha ritenuto non assolto, alla luce dei principi sull’autonomia dei rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento statale, il vincolo della pregiudiziale sportiva, che impone di esperire tutti i rimedi di giustizia offerti dall'ordinamento sportivo, per poi all’esito impugnare, dinanzi al giudice amministrativo, la decisione del Collegio di Garanzia del CONI, stante l’omessa impugnazione in giustizia sportiva, in uno al provvedimento lesivo di esclusione, del comunicato 49/2018: al riguardo ha precisato come, per un verso, il Collegio di garanzia aveva perciò correttamente considerato non esaminabili le doglianze incentrate sui criteri di ammissione e sui termini della procedura e che, per altro verso, non rilevava l’impugnazione sopravvenuta, in sede sportiva, di tali comunicati.

5.2. L’appellata sentenza ha quindi vagliato le censure proposte verso i provvedimenti impugnati alle luce delle previsioni del comunicato citato, quale lex specialis della procedura di ammissione al campionato, e le ha respinte.

5.3. Nello specifico la sentenza di primo grado ha ritenuto legittima la decisione del Collegio di Garanzia in quanto: a) la polizza fideiussoria presentata non rispondeva ai requisiti previsti dal comunicato n. 49/2018; b) l’omessa impugnazione del comunicato rende comunque inammissibile la censura di violazione dell’art. 1 della legge n. 241 del 1990 per aggravamento del procedimento (per il caso in cui il Comunicato FIGC n. 49/2018 fosse inteso come prescrittivo anche del possesso di un rating diretto per il rilascio di polizze fideiussorie); c) non poteva ritenersi che il comunicato in argomento avesse sanzionato con l’esclusione solo il mancato deposito della polizza e non anche il deposito di una garanzia fideiussoria non “coerente” con i criteri ivi prescritti, né poteva condividersi l’assunto relativo alla asserita rimessione in termini, in disparità di trattamento, delle squadre che avevano presentato la garanzia della Finworld, trattandosi di vicenda del tutto diversa da quella oggetto del giudizio; d) la comunicazione della Co.Vi.So.C. della non idoneità della polizza fideiussoria non era tardiva, mentre tale era la presentazione da parte della ricorrente della seconda polizza, avvenuta a termine finale (del 16 luglio 2018, ore 19,00, stabilito dal comunicato ufficiale per le eventuali integrazioni documentali) pacificamente decorso; il che rendeva detta polizza in effetti inidonea alla dimostrazione del possesso dei requisiti per l’ammissione al campionato; e) il possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione ai campionati deve essere comprovato mediante la produzione della documentazione richiesta nei termini procedurali perentori fissati, pena, in caso contrario, la non valutabilità della stessa.

6. Con i motivi di appello proposti, come rubricati in narrativa, l’appellante contesta le ridette statuizioni e ne domanda l’integrale riforma.

7. Può prescindersi dall’esame delle eccezioni preliminari di improcedibilità e inammissibilità in quanto l’appello è infondato.

7.1. La disciplina della procedura di ammissione ai campionati di calcio di serie B per la stagione sportiva 2018/2019 è stata resa nota con i Comunicati Ufficiali del Commissario Straordinario della F.I.G.C. n. 27 del 13 aprile 2018 (che ha definito i termini entro i quali soddisfare gli adempimenti prescritti) e n. 49 del 24 maggio 2018 (con il quale sono state introdotte parziali modifiche al regime delle garanzie con conseguente aggiornamento del sistema licenze nazionali 2018/2019).

7.2. In particolare, per quanto di interesse al presente giudizio, entro il termine del 30 giugno 2018 le società calcistiche dovevano «depositare presso la Lega nazionale Professionisti Serie B, l’originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell’importo di euro 800.000,00, rilasciata da: a) banche che: a1) figurino nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia; a2) abbiano un capitale versato, almeno del 10% superiore a quello minimo previsto dalla Banca D’Italia; b) soggetti iscritti nell’Albo di cui all’art. 106 del T.U.B., abilitati alla emissione di fideiussioni; c) società assicurative che: c1) siano iscritte nell’Albo IVASS; c2) siano autorizzate all’esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private; c3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da Moody’s o BBB se accertato da Standard & Poor’s o BBB se accertato da Fitch o rating minimo di pari valore se accertato da altre agenzie globali ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,2. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; c4) in alternativa al possesso dei requisiti previsti dalla lett. c3) abbiano un rating minimo A3 se accertato da Moody’s o A- se accertato da Standards & Poor’s o A- se accertato da Fitch o rating minimo di pari valore accertato da altre Agenzie Globali. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione» (Titolo I, par. I, lettera E, n. 12).

7.3. Quanto ai termini previsti dalla su indicata disciplina, era in particolare stabilito che:

entro il 12 luglio 2018 la Covisoc, esaminata la documentazione prodotta dalle società e dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, verificata la regolarità dei pagamenti ed effettuati gli ulteriori accertamenti, doveva comunicare alle società l’esito dell’istruttoria, inviando copia della comunicazione per conoscenza alla F.I.G.C. ed alla Lega Nazionale Professionisti Serie B;

“entro il termine perentorio del 16 luglio 2018, ore 19:00” le società interessate potevano presentare ricorso avverso la decisione negativa della Commissione in merito al “possesso dei requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al Campionato di Serie B 2018/2019”;

- sempre “entro il termine perentorio del 16 luglio 2018, ore 19:00” le società calcistiche potevano integrare tutti gli adempimenti indicati nei medesimi Titoli, fatta eccezione per la presentazione della domanda di ammissione al campionato, con la precisazione che la documentazione depositata successivamente al detto termine “perentorio” non poteva “essere presa in considerazione né dalle suddette Commissioni né dal Commissario Straordinario della F.I.G.C. nell’esame dei ricorsi”;

entro il 18 luglio 2018 le Commissioni adite (nel caso la Covisoc) dovevano esprimere parere motivato al Commissario Straordinario sui ricorsi proposti, e quest’ultimo avrebbe assunto in data 20 luglio 2018 la decisione sulla concessione delle licenze nazionali che, se di diniego, poteva essere impugnata al Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I..

7.4. Così ricostruita la disciplina di interesse ai fini dell’appello, è bene rammentare che le indicate prescrizioni, recanti una rigida scansione temporale per la procedura di ammissione al campionato, sono state rese note a tutte le società calcistiche in data 24 maggio 2018, giorno di pubblicazione del comunicato n. 49 sul sito istituzionale della F.I.G.C. Tuttavia l’OMISSIS Calcio adiva il Collegio di Garanzia impugnando il rigetto della domanda di iscrizione al campionato, ma non anche la lex specialis della procedura in applicazione della quale il diniego era stato adottato, e solo in data 8 agosto 2018 impugnava detti i comunicati ufficiali numeri 27 e 49 recanti il sistema delle licenze nazionali dinanzi al Tribunale Federale Nazionale (“TFN”), che con decisione n. 22, pubblicata in data 1 ottobre 2018, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso; con sentenza n. 10089/2019, passata in giudicato, il Tribunale amministrativo ha infine respinto anche i ricorsi proposti avverso quest’ultima decisione.

8. Tanto premesso, con il primo motivo di gravame l’appellante censura il capo della sentenza che, nel confermare la legittimità del provvedimento del Collegio di Garanzia, ha ritenuto non assolta la c.d. pregiudiziale sportiva con riferimento ai comunicati ufficiali della F.I.G.C. numeri 27 e 49 del 2018.

L’appellante sostiene, infatti, che la sentenza sarebbe errata, per non aver considerato che, per un verso, i comunicati numeri 27 e 49 erano stati oggetto di impugnativa, in uno all’atto applicativo di diniego della licenza nazionale ed esclusione dal campionato, in giustizia sportiva, essendo state dedotte dinanzi al Collegio di Garanzia specifiche doglianze contro tali atti (sia in relazione all’eccessiva gravosità del requisito relativo alla polizza fideiussoria, quanto al possesso in capo al soggetto emittente di un rating diretto, sia in relazione alla ristrettezza e illegittimità dei termini stabiliti dalla FIGC per il soccorso istruttorio); per altro verso, che la società aveva comunque (e per cautela) impugnato dinanzi all’organo di giustizia sportiva entrambi i comunicati in questione e ad ogni modo li aveva ritualmente gravati dinanzi al giudice amministrativo.

Inoltre, la sentenza sarebbe viziata per violazione e mancata applicazione della modifica normativa, medio tempore intervenuta, di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) che, all’art. 1, commi 647 e 648, ha abolito la c.d. pregiudiziale sportiva con riferimento alle controversie relative all’ammissione ai campionati professionistici delle società e delle associazioni professionistiche, escludendo espressamente per tali controversie “ogni competenza degli organi di giustizia sportiva”: la modifica normativa sarebbe, infatti, immediatamente applicabile anche alle controversie ed ai processi in corso, trattandosi di disposizione di natura processuale che spiegherebbe i suoi effetti anche sul giudizio definito con la sentenza impugnata.

8.1. Le doglianze così sintetizzate non sono fondate.

8.2. Al riguardo, occorre in primo luogo evidenziare che i comunicati in questione sono atti amministrativi generali, con destinatari determinabili e riconducibili a una categoria unitaria (di cui fanno parte tutte le società che sul piano sportivo erano astrattamente legittimate all’iscrizione al campionato di Serie B per la s.s. 2018/2019), e volti a regolare non una serie indefinita di casi ma la specifica procedura per la concessione della licenza nazionale per la serie B per quella determinata stagione sportiva: con essi, in particolare, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha individuato, nel dettaglio, gli specifici adempimenti che le società di calcio avrebbero dovuto tassativamente osservare, entro i termini perentori ivi prescritti, per ottenere la licenza nazionale e partecipare al campionato in questione. Tali atti, quindi, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, non avevano natura regolamentare, identificando invece veri e propri provvedimenti generali, assimilabili a bandi di gara, costituenti la lex specialis della procedura di iscrizione al campionato: da qui la necessità di procedere alla loro immediata impugnazione da parte di chi ne avesse voluto contestare la legittimità.

8.3. Ciò posto, l’appellante non ha invece impugnato dinanzi al Collegio di Garanzia, in uno all’atto lesivo di diniego, le regole del procedimento di iscrizione al campionato, essendosi limitata a censurarne la concreta applicazione sulla base di un’erronea interpretazione delle stesse; e ne chiede, difatti, qui la disapplicazione proprio a ragione della loro mancata tempestiva impugnativa. L’originaria ricorrente ha, infatti, sostenuto nel primo giudizio la natura regolamentare dei comunicati della F.I.G.C. al fine di inferirne l’impossibilità di impugnarli in giustizia sportiva e l’inesistenza, per ciò, di decadenze o preclusioni procedimentali derivanti dalla loro omessa impugnazione sul giudizio amministrativo.

8.4. Né rileva l’impugnazione sopravvenuta di tali comunicati in sede sportiva (al Tribunale Federale Nazionale) con ricorso autonomo e successivo sia rispetto a quello proposto in giustizia sportiva avverso l’atto applicativo sia rispetto al momento della presentazione del ricorso principale e dei motivi aggiunti al Tribunale amministrativo: è intuitivo che l’oggetto del giudizio non può essere esteso a vicende successive, non ritualmente introdotte in giudizio e non ricomprese, pertanto, tra quelle oggetto della controversia. La parte, esclusa dalla procedura in applicazione dei criteri e termini previsti dalla relativa lex specialis, non poteva infatti proporre una nuova impugnazione avverso quest’ultima, in via successiva ed ulteriore rispetto all’impugnazione dell’atto di esclusione dal campionato, che, concretizzando la lesione dell’interesse, costituiva, pertanto, l’ultimo momento utile per far valere le contestazioni attinenti agli atti del procedimento con esso conclusosi. Tanto in base ai principi generali in materia di impugnazione delle disposizioni della lex specialis della procedura, alla luce dei quali mentre le prescrizioni che si riferiscono ai requisiti soggettivi e oggettivi per l’ammissione alla gara sono ex se idonee a provocare l’esclusione e, producendo una lesione concreta e attuale nella sfera giuridica dei partecipanti, devono essere impugnate autonomamente e immediatamente, a pena di decadenza, le previsioni e clausole non immediatamente lesive devono, invece, essere impugnate unitamente al relativo atto applicativo.

8.5. È parimenti infondata la tesi sostenuta dall’appello secondo cui la società aveva comunque impugnato dinanzi all’organo di giustizia sportiva, nel rispetto della pregiudiziale invocata, entrambi i comunicati in questione, in uno con il provvedimento di esclusione. Nel ricorso introduttivo proposto al Collegio di Garanzia l’odierna appellante ha, infatti, soltanto contestato la legittimità del provvedimento di mancato rilascio della licenza per partecipare al campionato sostenendo che la polizza fideiussoria originariamente presentata fosse «in pedissequa conformità ai parametri richiesti dal Titolo I, paragrato I, lettera E), punto 12 del CU n. 49 del 29 maggio 2018» e rispondesse «come già evidenziato, ai canoni e ai criteri di cui al Comunicato Ufficiale n. 49/2018». Pertanto, l’appellante ha unicamente difeso la conformità del proprio operato ai suddetti comunicati, sostenendo la coerenza della polizza depositata ai requisiti, senza contestarne previamente la legittimità in sede sportiva.

8.6. Siffatta omissione non può nemmeno essere superata dalla locuzione utilizzata nell’epigrafe del ricorso al Collegio di Garanzia per individuare gli atti impugnati, dove, in aggiunta al provvedimento di non ammissione al campionato, sono genericamente richiamati “tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti alla decisione medesima”: trattasi, invero, di mera formula di stile che non può, in assenza di puntuali censure rivolte avverso il provvedimento specifico, surrogare la mancata impugnazione di un atto lesivo, non potendo essa ricomprendere nell’oggetto dell’impugnazione atti non nominati e dei quali non è possibile l’individuazione nel testo del ricorso, nemmeno esaminando le censure proposte.

8.7. Deve essere altresì respinta la censura relativa all’asserita violazione e mancata applicazione della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha superato la pregiudiziale sportiva con riferimento alle controversie relative all’ammissione ai campionati professionistici e delle associazioni professionistiche.

A prescindere dall’entrata in vigore della novella introdotta dall’art. 1, commi 647 e 648, della citata legge n. 145 del 2018 successivamente all’instaurazione del presente giudizio, deve escludersi che la norma possa rimettere in termini le parti con riferimento alla mancata impugnativa di atti, come i comunicati della F.I.G.C., innanzi ai competenti organi di giustizia sportiva entro i termini perentori previsti dalla disciplina di settore.

8.8. L’art. 1, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 2018, n. 115 (il cui contenuto è in tutto sovrapponibile all’art. 1, commi 647 e 648 della legge n. 145 del 2018), nel devolvere e riservare alla giurisdizione esclusiva amministrativa ed alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche, intende manifestamente escludere che l’ampliamento della giurisdizione amministrativa operi in via retroattiva sui giudizi che alla data della sua entrata in vigore sono già definiti in giustizia sportiva: tanto è con evidenza ricavabile dal contesto del medesimo comma e del comma 4, posto che per l’applicazione di tale devoluzione e riserva vi si fa dichiarato riferimento, seppur con modalità processuali differenziate, “ai processi ed alle controversie in corso», a «controversie pendenti dinanzi agli organi di giustizia sportiva”, a “decisioni degli organi di giustizia sportiva pubblicate anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto per le quali siano pendenti i termini di impugnazione”; ipotesi tutte qui non ricorrenti. Coerentemente, l’art. 1, comma 4, premesso che «le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai processi ed alle controversie in corso», distingue il caso delle «controversie pendenti dinanzi agli organi di giustizia sportiva» – che «possono essere riproposte dinanzi al Tribunale amministrativo regionale nel termine di trenta giorni decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto» – dal caso delle «decisioni degli organi di giustizia sportiva pubblicate anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto per le quali siano pendenti i termini di impugnazione», che «entro lo stesso termine [di trenta giorni] possono essere impugnate in sede giurisdizionale», con conseguente impedimento, per il ricorrente, di estendere in tale nuova sede l’oggetto del giudizio - il quale insieme alle ragioni della domanda identifica la «controversia» - rispetto a quello a suo tempo oggetto della domanda in giustizia sportiva.

8.9. Posto che le previsioni della citata legge n.145 del 2018 non possono operare un ampliamento della giurisdizione amministrativa in via retroattiva sui giudizi che, alla data della sua entrata in vigore, sono già definiti in giustizia sportiva, deve perciò ritenersi la disciplina sopravvenuta non possa trovare applicazione nel caso di specie e che anche dopo la sua entrata in vigore i comunicati in questione avrebbero dovuto essere impugnati al più tardi unitamente all’atto applicativo, ovvero al momento della proposizione del ricorso al Collegio di Garanzia avverso il diniego di iscrizione al campionato.

9. Sono altresì infondati anche gli ulteriori motivi di doglianza con cui l’appellante ha riproposto le censure formulate in primo grado.

Ai fini del loro scrutinio, va anzitutto in linea generale ribadito che continuano a restare immanenti all’autonomia decisionale degli organi dell’ordinamento sportivo le valutazioni di opportunità circa la congrua definizione degli assetti organizzativi dei campionati (cfr. Corte cost., 11 febbraio 2011, n. 49): come bene rilevato dall’appellata sentenza le condizioni e i requisiti per l’ammissione a competizioni sportive e campionati sono infatti stabiliti dalle Federazioni sportive nell’esercizio di un potere ampiamente discrezionale, connesso con le loro funzioni istituzionali di controllo e vigilanza dello sport.

9.1. Tanto premesso, con un primo ordine di censure l’appellante è tornata a sostenere il possesso dei prescritti requisiti di idoneità e sostenibilità finanziaria per il rilascio della licenza nazionale, come a suo dire riconosciuto dallo stesso Collegio di Garanzia del Coni. La licenza nazionale 2018/2019 richiedeva l’affidabilità sul piano economico finanziario della polizza fideiussoria, dovendo questa garantire, in caso di inadempimento delle società calcistiche, l’immediato pagamento. Tuttavia, la norma federale non ha vietato- né avrebbe potuto- il rilascio di garanzie da parte di soggetti assicurativi privi del rating diretto, dovendo in tal caso le società solo fornire prova di adeguati corrispondenti requisiti di affidabilità economico-finanziaria dei soggetti emittenti. E ciò sarebbe avvenuto nel caso di specie, avendo l’US OMISSIS presentato una polizza fideiussoria emessa da una compagnia assicurativa iscritta all’Albo IVASS e con indice di solvibilità (pari a 1,49) pubblicato nel SFCR, certificato da una società di revisione terza e superiore a quello minimo richiesto.

9.1.1. Con lo stesso mezzo l’appellante è tornata a dolersi che il Comunicato FIGC, nella parte in cui prescrive con valore cogente anche il possesso di un rating diretto per il rilascio di polizze fideiussorie, violerebbe l’art. 1 l. n. 241 del 1990 che fa divieto di aggravamento del procedimento e di restrizione dell’accesso alle procedure competitive, risultando altresì viziato da eccesso di potere per illogicità, incongruità manifesta e violazione del criterio di proporzionalità. L’indice di solvibilità sarebbe infatti parametro oggettivo, certo e affidabile, per la dimostrazione dei requisiti di sostenibilità economico-finanziaria delle società assicurative.

9.1.2. Le riassunte censure sono infondate.

9.1.3. Come evidenziato, l’OMISSIS Calcio, da un lato, non ha trasmesso entro il prescritto termine una garanzia fideiussoria rilasciata da una società assicurativa in possesso dei requisiti tassativamente previsti dal Comunicato n. 49, per avere presentato una polizza emessa da una compagnia assicurativa che non detiene direttamente il rating previsto da tale provvedimento, dall’altro ha integrato il prescritto requisito mancante (mediante la presentazione della distinta fideiussione rilasciata dalla Groupama Assicurazioni) solo in data 18 luglio 2018, allorquando era decorso il termine perentorio prescritto ai fini di tale adempimento dalla lex specialis della procedura: quest’ultima ha dettato una scansione procedimentale ristretta, ma nondimeno vincolante, non per ragioni formali, ma a tutela dell’interesse generale alla puntuale organizzazione ed al regolare avvio dei campionati entro i termini e nel rispetto di procedure e modalità definiti ex ante ed applicati nei confronti di tutte le squadre di calcio partecipanti alla competizione.

9.1.4. Inoltre, il Comunicato n. 49 ha individuato, nel dettaglio, gli specifici requisiti di affidabilità economico- finanziaria dei soggetti emittenti le garanzie fideiussiorie che tutte le società calcistiche avrebbero dovuto prestare per conseguire la licenza nazionale e poter partecipare al campionato, istituendo un criterio di valutazione vincolante che la Covisoc era obbligata ad applicare ai fini del rilascio della licenza nazionale. In particolare, il punto 12, lettera c), a garanzia dell’affidabilità, serietà e solvibilità delle società assicurative ammesse al rilascio della fideiussione in favore della Lega Nazionale, ha previsto una serie di requisiti concorrenti, tra i quali figura come espressamente non sostituibile il rating (declinato a seconda della agenzia di riferimento), che per esplicita previsione “deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione”; era altresì consentito ovviare al mancato possesso di altro requisito (la intervenuta pubblicazione del documento SCFR) attraverso un rating migliore, però sempre da detenersi “direttamente dalla società emittente la fideiussione”. Ne segue che la mancata integrazione del requisito nel termine previsto non costituiva una carenza di un elemento formale della domanda, traducendosi, invece, nella carenza di un requisito essenziale (id est: sostanziale) ai fini della iscrizione al campionato, pena la violazione del principio di imparzialità e di par condicio tra i partecipanti alla procedura.

9.1.5. Acclarato allora che la compagnia assicurativa emittente era sprovvista di un rating diretto non ha luogo esaminare le ulteriori deduzioni sull’asserita maggiore pregnanza, rispetto al rating diretto, di altri indici che, ad avviso dell’appellante, garantirebbero in egual misura gli interessi tutelati attraverso la fideiussione: spetta infatti alla Federazione individuare gli strumenti ritenuti più idonei a perseguire gli scopi istituzionali. Al riguardo deve anzi rilevarsi che le previsioni della lex specialis della procedura in tema di polizze fideiussorie sono tutt’altro che illogiche: difatti, come evidenziato dalle difese delle appellate, la decisione di richiedere un rating diretto in capo alle compagnie assicurative, lungi dal costituire una irragionevole imposizione da parte della F.I.G.C., è stata ponderata e condivisa con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato- AGCM al fine di non più incorrere in situazioni idonee a mettere a rischio la regolarità dei campionati, a seguito di vicende occorse nelle passate stagioni sportive. Risulta infatti dalla documentazione in atti che l’AGCM ha indicato e condiviso altre soluzioni “al fine di individuare intermediari maggiormente affidabili”, quali per quanto qui interessa, quella di “richiedere che il rating sia detenuto direttamente dal soggetto fideiussore” (cfr. nota AGCM 7 maggio 2018).

9.1.6. In conclusione, le argomentazioni in ordine all’indice di solvibilità e all’affidabilità economico- finanziaria della compagnia assicurativa non consentono di superare il decisivo assunto, posto a fondamento dell’appellata sentenza, per cui, ai fini del conseguimento della licenza nazionale e della successiva iscrizione al campionato, era necessaria la presentazione di una polizza assicurativa rilasciata da una società dotata di un rating diretto di cui la predetta compagnia era priva.

9.1.7. Quanto alla censura con cui viene lamentata l’asserita illegittimità del Comunicato n. 49 per violazione del divieto di aggravamento del procedimento, essa, oltre ad essere inammissibile (per l’omessa impugnazione in giustizia sportiva del comunicato da parte dell’OMISSIS Calcio), è infondata: non può ritenersi, infatti, violato il principio del favor partecipationis, in quanto un’applicazione estensiva di tale principio, che consentisse l’ammissione anche a soggetti che non si sono conformati alle regole della procedura, comporterebbe inevitabilmente la violazione della par condicio, alterando il regolare svolgimento dei campionati.

9.2. Con un secondo ordine di censure, l’appellante è tornata a lamentare che l’esclusione gravata risentirebbe di ulteriori profili di illegittimità, avendo il comunicato FIGC n. 49 del 2018 presidiato con l’esclusione solo il mancato deposito tout court della polizza e non pure la presentazione di una garanzia fideiussoria “non coerente” con i criteri prescritti dal comunicato. L’esclusione, in difetto di clausola formale, avrebbe violato il principio di tipicità e tassatività delle sanzioni sportive e del soccorso istruttorio; tant’è che a dieci altre società di Lega Pro che hanno presentato una fideiussione non idonea la FIGC ha consentito la sostituzione della garanzia, assegnando il più ampio termine di dieci giorni, in disparità di trattamento e violazione dei principi di imparzialità e di par condicio.

9.2.1. Anche tali censure non possono essere accolte.

9.2.2. In primo luogo, non ha base il tentativo di parte appellante di “dequotare” la rilevanza delle prescrizioni contenute nel Comunicato n. 49, la cui portata precettiva, di rilevanza sostanziale e vincolante ai fini del conseguimento della licenza nazionale e della successiva iscrizione al campionato, era chiaramente evincibile dal provvedimento federale che la Co.Vi.So.C., prima, e il Collegio di Garanzia, poi, hanno correttamente applicato nei confronti di tutte le società calcistiche, a mente del quale «Le società, per partecipare al Campionato di Serie B stagione sportiva 2018/2019 devono ottenere la Licenza Nazionale e a tale fine devono effettuare gli adempimenti di seguito trascritti [..]»,ivi compresi per quanto di interesse, quelli relativi “ai criteri legali ed economico finanziari” stabiliti al Titolo IV “Ricorsi”.

9.2.3. Come bene rilevato dall’appellata sentenza, l’iscrizione al campionato sportivo è un’ammissione in senso tecnico, al cui procedimento devono applicarsi i principi generali in materia di ammissioni, per cui ogni soggetto deve rispettare strettamente le norme che disciplinano il procedimento, ovvero impugnarle. L’esigenza di rispettare la par condicio nell’ambito di una procedura concorsuale come quella che regola l’ammissione delle società calcistiche ai campionati rende ancora più evidente tale lettura tassativa della disposizione in oggetto, atteso che la partecipazione indebita di una squadra finirebbe inevitabilmente per penalizzare un’altra società (Cons. Stato, Sez. V, 30 luglio 2014, n. 4031; Cons. Stato, VI, 12 ottobre 2006 n. 6083).

9.2.4. Ne segue che è infondato l’assunto che il diniego del rilascio della licenza nazionale sarebbe stato correlato esclusivamente all’inosservanza del termine per la presentazione della documentazione e non anche al mancato rispetto, nel termine perentorio fissato, dei criteri indicati al punto 12. Analogamente non sussiste la prospettata violazione del dovere di soccorso istruttorio: l’OMISSIS Calcio era infatti al corrente, sin dal 24 maggio 2018, che, come ammesso dalla lex specialis della procedura, avrebbe potuto integrare il requisito mancante entro il termine perentorio stabilito.

9.2.5. L’assunto dell’appellante non è poi neanche avvalorato dalla distinta situazione in cui sono venute a trovarsi le altre società che - avendo tempestivamente depositato una fideiussione conforme alle prescrizioni, solo in seguito divenuta inidonea (all’esito di provvedimenti giurisdizionali, quali in particolare il decreto monocratico del Consiglio di Stato, VI, 11 luglio 2018, n. 3190 con cui è stata rigettata la domanda cautelare avanzata dalla società emittente Finworld di sospensione dell’esecutività della sentenza del Tribunale amministrativo per il Lazio n. 10918/2017, che aveva dichiarato improcedibile e respinto i ricorsi proposti avverso, rispettivamente, il provvedimento della Banca d’Italia del 30 giugno 2015 di cancellazione della società emittente le polizze dall’elenco ex art.107 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e il provvedimento del 29 novembre 2016 di diniego all’iscrizione all’albo di cui all’art. 106 del medesimo d.lgs. n. 385 del 1993) - hanno quindi provveduto a sostituirla, come loro consentito, nel termine assegnato. La posizione dell’appellante- che ha invece depositato la fideiussione rilasciata dalla stessa società emittente solo a termini scaduti (dopo il 16 luglio 2018) e nonostante fosse a tale data al corrente, o avrebbe dovuto esserlo secondo l’ordinaria diligenza, che quella società non avrebbe potuto emettere alcuna valida garanzia- non è dunque ictu oculi sovrapponibile ed omologabile a quella delle altre squadre di calcio su indicate: e tanto basta a escludere la sussistenza della disparità di trattamento lamentata dall’appellante.

9.3. Con un terzo ordine di censure l’appellante lamenta la violazione del giusto procedimento, per avere la Co.Vi.So.C. comunicato la non idoneità della polizza fideiussoria solo con pec consegnata il 12 luglio alle ore 21,24: anche alla comunicazione a mezzo pec dell’atto amministrativo, al pari della notificazione degli atti giudiziari cui è equiparata, dovrebbe applicarsi il principio di cui all’art. 147 Cod. proc. civ., in base al quale la notifica effettuata dopo le ore 21:00 si considera avvenuta il giorno successivo.

9.3.1. Anche tali censure vanno respinte sul rilievo per cui la lex specialis della procedura non indicava un orario massimo per l’invio della comunicazione dell’esito dell’istruttoria sui documenti prodotti dalle società calcistiche ai fini dell’iscrizione al campionato, limitandosi ad assegnare alla Covisoc il termine «entro il 12 luglio 2018» (id est: entro l’intera giornata- quindi fino alle ore 24,00-del 12 luglio 2018); del resto, laddove la regola di gara ha inteso prevedere un orario massimo per l’invio di documentazione lo ha fatto espressamente, come per i termini ultimi per la presentazione del ricorso avverso il comunicato Covisoc, per l’integrazione degli adempimenti indicati nei Titoli I, II e III e per il deposito della certificazione e del parere della Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Titolo II. A ciò si aggiunga che nessuna notifica (né a mezzo ufficiale giudiziario né per via telematica) era prevista dal comunicato n. 49, ne è stata, conseguentemente, effettuata dalla Covisoc, la quale si è limitata a comunicare alle società nel termine fissato, non perentorio e scadente alle ore 24 del giorno indicato, l’esito della istruttoria. Ad ogni modo, la comunicazione di un atto amministrativo da parte della pubblica amministrazione o di soggetto ad essa equiparabile è adempimento diverso dalla notificazione di un atto giudiziario, per la quale solo è prevista una fascia oraria (7,00 – 21,00) per l’invio di atti a mezzo PEC (artt. 16-septies d.-l. 18 ottobre 2012, n. 179; art. 147 Cod. proc. civ.). Che la Co.Vi.So.C. abbia poi utilizzato uno strumento di comunicazione certificato non influisce sulla natura della comunicazione effettuata, trasformandola in una notifica, con conseguente necessità di applicazione dei relativi limiti orari. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, bene la sentenza appellata ha dunque escluso che la disciplina di cui al’art. 147 Cod. proc. civ. fosse perciò applicabile in via estensiva alle comunicazioni procedimentali e ha quindi ritenuto che la comunicazione avvenuta oltre le ore 21,00 non comportasse alcuna conseguenza invalidante sui successivi atti del procedimento.

9.3.2. Inoltre, è da osservare che l’appellante non ha dimostrato, neppure a livello indiziario, che l’invio della comunicazione della Co.Vi.So.C. nel giorno di scadenza ed a quell’orario le abbia oggettivamente impedito, per causa a sé non imputabile, di reperire sul mercato una polizza conforme alla lex specialis della procedura: ed infatti, anche se il provvedimento fosse stato comunicato dalla Commissione entro le ore 21:00 del giorno di scadenza, ciò sarebbe risultato del tutto irrilevante in relazione al termine finale entro il quale comunque la società avrebbe dovuto regolarizzare la propria posizione, prestabilito dalla lex specialis del sistema delle licenze nazionali. Rispetto alle corrette argomentazioni della sentenza (che bene hanno chiarito le ragioni per cui il termine infraprocedimentale previsto per la comunicazione da parte della Co.Vi.So.C. non spiegasse effetti in relazione a quello, perentorio, finale del soccorso istruttorio) l’appellante si limita però ad esprimere un mero dissenso, mediante la generica riproposizione del motivo come dedotto in primo grado, senza articolare specifiche censure avverso le statuizioni impugnate.

9.4. È infine infondato anche il quarto ed ultimo motivo del ricorso di primo grado, qui riproposto, con cui l’US OMISSIS aveva lamentato l’ingiustizia dell’esclusione per contrasto con il principio di proporzionalità e ragionevolezza delle sanzioni sportive, per essere la misura irrogata non commisurata all’inadempimento, tenuto conto anche del complessivo impegno economico sostenuto dalla società che aveva assicurato tutti i parametri economico-finanziari previsti per l’ottenimento della licenza nazionale e l’iscrizione al campionato: ed infatti, che la società appellante si sia data carico di adempiere alle altre prescrizioni per il rilascio delle licenze nazionali è ininfluente e non sovverte il corretto ragionamento della sentenza appellata, fondato sulla circostanza incontrovertibile che lo stessa non avesse soddisfatto tutte le condizioni necessarie all’ottenimento della licenza stessa. Il provvedimento escludente costituisce, infatti, la necessaria, tipica e predeterminata conseguenza dell’inadempimento addebitabile all’appellante per il mancato possesso dei requisiti economico- finanziari (con riferimento al rating detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione) per l’ammissione ai campionati nei termini perentori indicati dalla lex specialis.

10. All’infondatezza dei motivi proposti segue il rigetto dell’appello.

11. Le spese sono liquidate in dispositivo secondo il principio di soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante Calcio OMISSIS 1912 s.r.l. (Già U.S. OMISSIS 1912 s.r.l.) al pagamento delle spese di giudizio a favore della F.I.G.C. Federazione Italiana Giuoco Calcio e del C.O.N.I.- Comitato Olimpico Nazionale Italiano che liquida forfettariamente in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ciascuna parte, oltre oneri accessori se per legge dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2020, tenuta da remoto ai sensi degli artt. 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere

Angela Rotondano, Consigliere, Estensore

Stefano Fantini, Consigliere

Giovanni Grasso, Consigliere

 

 

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