CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 4201/2003
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso (n. 3586/2002 R.G.) proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giovanni Battistini e Giovanni Valeri e presso quest’ultimo, in Roma, Via Pasubio n. 2, int. 7, elettivamente domiciliato;
contro
la Federazione Italiana della Scherma (F.I.S.), in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore Prof. Antonio Di Blasi, rappresentato e difeso dagli Avvocati Mario Tonucci e Riccardo Troiano, presso lo studio del quale in Roma, Via Principessa Clotilde n. 7 è elettivamente domiciliata;
e nei confronti
di OMISSIS, rappresentato e difeso dagli Avvocati Mario Tonucci e Riccardo Troiano, presso lo studio del quale in Roma, Via Principessa Clotilde n. 7, è domiciliato;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez. III ter, n. 2029 del 14 marzo 2002.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Scherma e di OMISSIS;
Viste le memorie proposte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 19 novembre 2002, la relazione del Consigliere Alessandro Pajno ed uditi, altresì, l’avvocato Battistini per l’appellante e l’avvocato Troiano per la F.I.S. e per il controinteressato;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio il Sig. OMISSIS, maestro e tecnico di scherma, esponeva, innanzi tutto, di essere stato, nel 1996, Commissario Tecnico alle Olimpiadi di Atlanta e, dal 5 ottobre 1999 a tutto il mese di settembre 2000, Commissario d’arma, per la specialità della Spada, della Federazione Italiana Scherma (F.I.S.).
Il OMISSIS faceva, altresì, presente che, al momento del suo incarico a Commissario d’Arma, il Presidente della F.I.S. lo aveva indicato come il soggetto più adatto al compito e che, nel corso dell’incarico, la squadra maschile italiana di spada aveva vinto la Coppa del Mondo e le Olimpiadi di Sidney, mentre la squadra femminile, ammessa per la prima volta ai Giochi Olimpici, aveva ottenuto la medaglia d’argento; tuttavia, con deliberazione dei giorni 20 e 21 aprile 2001, il Consiglio Federale della F.I.S. aveva nominato Commissario Tecnico della Spada, per le squadre maschile e femminile, dal 1° maggio 2001 al 31 dicembre 2002, il Sig. OMISSIS, senza alcuna valutazione del pregresso curriculum del ricorrente.
Tanto premesso, il OMISSIS deduceva l’illegittimità della predetta delibera del Consiglio Federale della F.I.S. del 21-22 aprile 2001, prospettando la violazione degli artt. 48 e 49 dello Statuto della F.I.S. ed il vizio di eccesso di potere per motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria e per carente valutazione dei presupposti di fatto.
Costituitosi il contraddittorio con la Federazione Italiana Scherma, e con il controinteressato, il OMISSIS impugnava con motivi aggiunti notificati il 2 febbraio 2002 la deliberazione del 30 giugno – 1 luglio 2001, con cui il Consiglio Federale aveva provveduto al conferimento in via definitiva dell’incarico al OMISSIS , dopo l’intervenuta autorizzazione, della pubblica amministrazione sua datrice di lavoro.
Con sentenza n. 2029 del 14 marzo 2002 il Tribunale disattendeva, innanzi tutto, una eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo prospettata dalla F.I.S.; rigettava due eccezioni di inammissibilità del ricorso del OMISSIS , la prima per asserita acquiescenza del medesimo OMISSIS , una volta risolto il precedente rapporto, alla precedente nomina a Commissario per tutto il settore tecnico, del Sig. OMISSIS, e la seconda in relazione all’omessa impugnazione della delibera con cui il Consiglio Federale aveva preso atto del sopravvenire dell’autorizzazione, da parte dell’Amministrazione datrice di lavoro, all’assunzione dell’incarico da parte del OMISSIS , costituendo tale delibera nient’altro che lo scioglimento della condicio iuris alla quale era sottoposta la nomina del controinteressato; accoglieva, invece, l’eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di interesse, con riferimento alla dedotta ineleggibilità del controinteressato OMISSIS a componente del Consiglio Federale; rigettava, infine, in quanto infondato, il ricorso del OMISSIS .
In particolare, il TAR osservava che erroneo appariva il riferimento agli artt. 48 e 49 dello Statuto, riguardanti i casi di ineleggibilità a consigliere federale e le ipotesi di incompatibilità; che la censura prospettata non appariva suscettibile di accoglimento ove ritenuta diretta a far constare la omessa dichiarazione di decadenza del controinteressato per incompatibilità dell’incarico conferito con lo status di componente del Consiglio Federale, risultando che il controinteressato era cessato dall’organo federale; che priva di pregio era la doglianza con cui veniva lamentato che il controinteressato aveva svolto “ufficiosamente” il proprio incarico, nulla vietando l’assunzione di compiti in via provvisoria ed interinale; che ininfluente si manifestava la doglianza attinente alla retribuzione spettante al controinteressato, riguardando le vicende attinenti alla sua posizione di dipendente del Corpo di Pubblica Sicurezza soltanto i soggetti di tale rapporto di impiego.
Il Tribunale rilevava, altresì, con riferimento ai criteri che avevano condotto al conferimento dell’incarico al controinteressato, che la nomina a Commissario Tecnico costituiva una designazione, rimessa ad una valutazione latamente discrezionale del Consiglio Federale, non soltanto sull’idoneità tecnica, ma anche sull’idoneità personale e morale del designato a guidare gli atleti senza gli obiettivi di sviluppo dello sport nazionale.
Il TAR riteneva, infine, manifestamente infondati i rilievi prospettati con i motivi aggiunti.
La sentenza di primo grado è stata, adesso, impugnata dal OMISSIS , che, a sostegno del gravame, ha dedotto le doglianze che seguono:
1) Violazione lex specialis – Statuto della Federazione Italiana Scherma (artt. 48 e 49) -.
Erroneamente il Tribunale avrebbe affermato che la qualità di componente federale in capo al controinteressato non realizzerebbe una ipotesi di incompatibilità, e che, risolvendosi il conferimento dell’incarico in una nomina e non in una elezione non avrebbero rilievo le considerazioni in ordine alla ineleggibilità, o meno, del controinteressato, con riferimento agli artt. 48 e 49 dello Statuto.
Erroneamente, poi, il Tribunale avrebbe ritenuto infondata la censura volta a far constare l’omessa dichiarazione di decadenza del controinteressato, per incompatibilità dell’incarico in questione con lo status di componente del Consiglio Federale.
2) Eccesso di potere per insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché per carenza di valutazione dei presupposti di fatto.
Nel rilevare che la nomina conferita al controinteressato era una designazione, rimessa ad una valutazione largamente discrezionale, i primi giudici avrebbero omesso di considerare che gli atti di alta amministrazione dovrebbero essere emanati sulla base di una conoscenza adeguata dello stato dei fatti, di una esatta interpretazione della legge, e di una ponderazione non irragionevole delle situazioni soggettive coinvolte.
Nel caso in esame, l’interesse pubblico nella scelta del Commissario d’Arma non sarebbe stato adeguatamente perseguito, avendo il Consiglio Federale nominato non un tecnico, ma un atleta ancora in attività. La deliberazione impugnata non avrebbe, peraltro, motivato in ordine alle ragioni per le quali un soggetto non tecnico avrebbe potuto esser ritenuto capace di assolvere le peculiari funzioni della qualifica tecnica.
La stessa delibera apparirebbe assunta prescindendo da qualunque seria ragione di ordine tecnico, essendo prevalse ragioni meramente politiche.
Mancherebbe, peraltro, la motivazione circa l’attitudine del OMISSIS a rivestire la qualifica di maggior tecnico della Federazione.
Nel secondo grado del giudizio si sono costituiti la Federazione Italiana Scherma ed il controinteressato OMISSIS che, con distinte memorie, hanno diffusamente contestato sia l’ammissibilità del ricorso in appello, che la sua fondatezza nel merito.
Con apposita memoria l’appellante ha ulteriormente illustrato le proprie ragioni.
DIRITTO
1. Nell’ordine logico, deve innanzi tutto essere presa in considerazione l’eccezione con cui sia la F.I.S. che il OMISSIS deducono che il ricorso in appello dovrebbe essere considerato inammissibile, non essendo l’appellante titolare, gia nel procedimento di primo grado ed anche in sede di gravame, di alcun interesse al ricorso. Il OMISSIS , infatti, considerata la natura dell’atto di nomina, non sarebbe titolare di una posizione giuridicamente rilevante. La lesione della situazione soggettiva dell’appellante, ove esistente, si sarebbe, peraltro già prodotta al momento della nomina del suo successore, il Sig. OMISSIS.
L’eccezione in tal modo formulata appare infondata e deve, di conseguenza, essere disattesa.
In proposito, deve, innanzi tutto, essere rilevato che il profilo di inammissibilità prospettato con riferimento alla mancata impugnazione della nomina del proprio successore (prima del procedimento che ha condotto alla designazione del OMISSIS , della cui legittimità si discute in questa sede) da parte del OMISSIS , è stato oggetto di esame esplicito da parte del giudice di primo grado che, con un autonomo capo della sentenza impugnata, lo ha ritenuto privo di fondamento, considerata l’autonomia del procedimento che ha condotto alla nomina dell’odierno controinteressato, rispetto a quello che, a suo tempo, era sfociato nella nomina del OMISSIS. Deriva da ciò che il sopra rilevato profilo dell’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse non può trovare ingresso nel giudizio di appello, essendo stato il medesimo introdotto con semplice memoria non notificata; lo stesso, invece, considerato il sostanziale intervento, sul punto, della pronuncia di primo grado, avrebbe dovuto essere riproposto con impugnazione incidentale, debitamente notificata.
Per il resto, l’eccezione è infondata e deve, di conseguenza essere rigettata. L’oggetto del giudizio è costituito, infatti, dalla legittimità del procedimento che ha condotto alla nomina a Commissario d’Arma per la Spada del Sig. OMISSIS: in tale procedimento, come esattamente rileva l’appellante con la memoria depositata nell’imminenza dell’udienza di discussione, era emersa anche la candidatura del OMISSIS ai fini del conferimento dell’incarico (si veda, in proposito, il verbale del Consiglio Federale delle sedute del 20 e del 21 aprile 2001.
Il procedimento ha, anzi, viste contrapposte le candidature del OMISSIS e del OMISSIS , e quest’ultimo è stato anche votato dal Consiglio Federale, riportando, peraltro, un numero di preferenze inferiori a quelle registrate a favore del OMISSIS .
Non può, pertanto, essere negata al OMISSIS , che è stato espressamente preso in considerazione ai fini del conferimento dell’incarico di Commissario Tecnico per la Spada, né la legittimazione né l’interesse a contestare la nomina del OMISSIS e la legittimità del procedimento che ha condotto a tale esito. Sia la F.I.S. che il OMISSIS , peraltro, nel tentativo di fondare la prospettata eccezione di inammissibilità richiamano un capo della sentenza di primo grado con cui il Tribunale, peraltro, non ha esaminato la questione della legittimazione e dell’interesse al ricorso, ma ha esaminato nel merito e disatteso una censura di eccesso di potere riferita al provvedimento di nomina, precisandone i caratteri ed i profili censurabili in sede giurisdizionale.
2. Con il primo motivo di impugnazione il OMISSIS deduce, sostanzialmente, che la designazione del OMISSIS sarebbe stata posta in essere in violazione degli artt. 48 e 49 dello Statuto della F.I.S.. Il designato alla carica sarebbe stato, infatti, ineleggibile perché ricompreso fra gli atleti e non tra i tecnici; il nuovo incarico sarebbe stato incompatibile con quello di consigliere federale, circostanza, questa che ne avrebbe comportato la decadenza automatica.
Con la memoria depositata prima dell’udienza di discussione, l’appellante è tornato su tali profili di censura, osservando che all’atto della nomina il OMISSIS , in servizio presso la Polizia di Stato, sarebbe stato un atleta delle Fiamme Oro, tesserato presso la Federazione Italiana di Scherma in qualità di atleta. Tale circostanza avrebbe reso la sua nomina a Commissario Tecnico illegittima perché contraria agli statuti del CONI e della F.I.S..
Le doglianze in tal modo prospettate sono infondate e devono, di conseguenza, essere disattese.
Deve, in proposito, essere, innanzi tutto ricordato che la figura del responsabile d’Arma è prevista dall’art. 46 dello Statuto delle F.I.S., e che, esso nel dettare disposizioni sulla conduzione dell’attività agonistica, precisa che questa è affidata al Consiglio Federale, “che lo esercita per mezzo di una o più Responsabili d’Arma i quali possono avvalersi di uno o più collaboratori tecnici anch’essi nominati dal Consiglio Federale”.
Dalla sopra richiamata disposizione si evince con chiarezza che alla nomina del Responsabile d’Arma (e degli eventuali collaboratori tecnici) provvede il Consiglio Federale; quella di Responsabile d’Arma non è, pertanto, una carica elettiva, ma, come ha esattamente rilevato il primo giudice, un incarico conferito dal Consiglio Federale. Obiettivamente fuor di luogo appare, quindi, come fa l’appellante, invocare per dedurne la illegittimità del conferimento dell’incarico al controinteressato, la disciplina statuaria dell’art. 48, concernente i requisiti di eleggibilità, dal momento che essa indica i presupposti necessari per l’accesso alle cariche elettive, e non quelli richiesti per il conferimento degli incarichi da parte del Consiglio Federale; come, d’altra parte, risulta con chiarezza dalla stessa lettera della norma statuaria, che espressamente riferisce la necessità del possesso dei requisiti elencati nell’art. 48 ai tesserati “eleggibili a tutte le cariche federali”, (art. 48, punto 1).
I requisiti di cui all’art. 48 dello Statuto appaiono, pertanto, richiesti per le cariche alle quali si accede per il tramite di elezione. In particolare, la disciplina di cui all’art. 48, punto 3, dello statuto (“l’eleggibilità dei tecnici è riconosciuta a coloro che sono inseriti nell’elenco tecnico della F.I.S. o lo sono stati per almeno due anni”) riguarda l’elettorato passivo dei tecnici federali ed il loro accesso a cariche elettive, quali, ad esempio, quella di componente del Consiglio Federale (nel quale è presente un Tecnico eletto dai rappresentanti dei tecnici:art.25, punto 1, lett. c dello Statuto), e non gli incarichi di cui all’art. 46 dello Statuto, il cui conferimento risulta, invece, esclusivamente affidato alla responsabilità ed alla discrezionalità del Consiglio Federale.
Erroneamente, pertanto, l’appellante afferma che, ai fini del conseguimento dell’incarico di Responsabile d’Arma per la Spada, sarebbe stato necessario il requisito di cui all’art. 48, punto 3 dello Statuto, previsto invece per l’accesso dei tecnici alle cariche elettive.
3. Non appaiono, poi, idonee, a fondare l’accoglimento del gravame le doglianze dell’appellante prospettate con riferimento alla disciplina delle incompatibilità alle cariche federali, prevista dall’art. 49 dello Statuto.
Non riguarda innanzi tutto, la fattispecie in esame, la disposizione di cui all’art. 49, comma 1 dello Statuto, dal momento che essa disciplina l’incompatibilità tra le cariche ivi indicate (Presidente della F.I.S., Componente del Collegio dei Revisori e degli organi di giustizia) e le cariche federali elettive e con le cariche sociali.
Non appare, poi, idonea a fondare l’accoglimento del gravame, ed in particolare l’intervenuta decadenza dell’interessato, per incompatibilità con lo status di Consigliere Federale, l’ulteriore disciplina contenuta nell’art. 49 dello Statuto.
Questo, infatti, prevede – per quel che in questa sede rileva- che la qualifica di Consigliere Federale è incompatibile con qualsiasi altra carica federale centrale e periferica e con la carica di Presidente di Società affiliata (art. 48, comma 2). All’eventuale assunzione di una carica incompatibile con quella di Consigliere federale non segue, peraltro, l’immediata decadenza da quella posteriormente assunta, ma il dovere dell’interessato di formulare una opzione (per la nuova carica o per quella già posseduta) in un termine prefissato, mentre la decadenza conseguirà soltanto alla mancata opzione.
L’art. 49, comma 5, dello Statuto dispone, infatti, che “chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l’una o per l’altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si avrà l’immediata automatica decadenza della carica assunta posteriormente”.
Tale essendo la disciplina statuaria, evidente appare l’infondatezza della doglianza spiegata dall’appellante, non essendosi verificata alcuna decadenza e non essendo stata mai contestata, con apposita impugnazione giurisdizionale, la legittimità dell’accettazione delle dimissioni del OMISSIS dall’incarico di Consigliere Federale.
In proposito, deve, infatti, essere innanzi tutto osservato che come risulta dal verbale della seduta del 20 e del 21 aprile 2002, il OMISSIS –che non ha preso parte alla votazione per la designazione a Commissario d’Arma per la Spada-, una volta informato dell’esito della votazione, ha ringraziato per la fiducia accordatogli, ma ha fatto presente che “la sua disponibilità, in quanto pubblico dipendente, è ovviamente subordinata alla concessione della relativa autorizzazione da parte dell’Amministrazione delle Fiamme Oro”.
In tal modo il OMISSIS , pur manifestando la propria disponibilità, ha espresso una riserva all’accettazione dell’incarico, sostanzialmente subordinandolo all’autorizzazione della propria amministrazione di appartenenza: come, tra l’altro, risulta palese dal verbale della seduta del Consiglio Federale del 30 giugno – 1 luglio 2001, nella quale, a seguito dell’intervenuta autorizzazione ministeriale, conseguente all’inserimento del OMISSIS nei ruoli tecnici delle Fiamme Oro, il controinteressato ha confermato la propria volontà di accettare l’incarico, così sciogliendo la riserva e procedendo alla formale accettazione di esso.
Discende da quanto sopra che, avendo il OMISSIS provveduto ad accettare formalmente l’incarico di Commissario d’Arma il 30 giugno 2001, solo da tale data poteva ritenersi decorrente il termine previsto dallo Statuto per esercitare l’opzione tra la carica di Consigliere Federale e e l’incarico di Commissario d’Arma. A tale data, peraltro, il OMISSIS – come risulta dalla documentazione in atti – aveva già provveduto a presentare, con nota del giorno 11 maggio 2001 indirizzata al Presidente Federale, le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere Federale; dimissioni, queste, poi accettate dal Consiglio Federale nella medesima seduta del 30 giugno 2001. Non può, pertanto, essere configurata alcuna decadenza del controinteressato dall’incarico di Commissario d’Arma.
4. Priva di rilievo, allo scopo di determinare l’accoglimento del gravame appare, altresì, l’ulteriore osservazione secondo cui il OMISSIS avrebbe “ufficiosamente” esercitato la carica di Commissario d’Arma prima dell’accettazione formale della nomina.
Si tratta, infatti, di una situazione di fatto che, ove riscontrata esistente, non può comunque portare ad una dichiarazione di decadenza, non sussistendo una previsione statuaria in tal senso, ma che, potrebbe semmai, avuto riguardo alle circostanze che la hanno accompagnata, appare suscettibile di valutazione a fini diversi (quali, eventualmente, quelli disciplinari).
5. L’appellante deduce, altresì, che il OMISSIS , al momento della nomina da parte del Consiglio Federale, era tesserato come atleta e non come tecnico, e tale circostanza, che si ricaverebbe anche dalla nota del Ministero dell’Interno del 1 giugno 2001, renderebbe illegittima la nomina a Commissario Tecnico del OMISSIS ; mentre il diploma di maestro, che il OMISSIS avrebbe conseguito un anno prima dalla sua nomina non sarebbe stato tradotto in un tesseramento presso la F.I.S. in qualità di Tecnico.
La doglianza sostanzialmente prospettata in primo grado con i motivi aggiunti, riproposta in appello e illustrata soprattutto con la memoria depositata dall’appellante nell’imminenza dell’udienza di discussione, è infondata e deve, di conseguenza, essere disattesa. Da una parte, infatti, la questione dei requisiti richiesti dallo Statuto della F.I.S. per la nomina a Commissario d’Arma è diversa da quella riguardante le condizioni poste dall’ordinamento dell’Amministrazione di appartenenza dell’interessato per il conseguimento delle necessarie autorizzazioni, e non può essere, con quest’ultima confusa; dall’altra, alla base della tesi prospettata dall’appellante sembra esservi una non adeguata considerazione dei rapporti fra la deliberazione del Consiglio Federale del 21 aprile 2001 e la predetta autorizzazione.
Deve, in proposito essere innanzi tutto ricordato che l’art. 46 dello Statuto della F.I.S., nel disciplinare il conferimento degli incarichi ai collaboratori tecnici, affida genericamente al Consiglio Federale la nomina dei responsabili d’Arma e degli altri collaboratori tecnici. Proprio, infatti, perché si è di fronte ad un vero e proprio conferimento di un incarico, affidato alla responsabile valutazione del Consiglio Federale, in relazione alle esigenze ed alle finalità che il medesimo intenda perseguire, e non allo accesso ad una carica elettiva riservata ai tesserati, la norma non pone requisiti specifici per il conseguimento di tali incarichi da parte degli interessati.
Si è visto sopra come, con riferimento ad essi, non sia applicabile la disciplina posta dall’art. 48 dello Statuto, e come, di conseguenza, non siano richiesti i requisiti soggettivi in tale disposizione statuaria indicati; si deve, adesso, osservare che lo Statuto non richiede, ai fini del conferimento dell’incarico di Commissario d’Arma e di quello di collaboratore tecnico, il requisito costituito dall’inserzione dell’interessato nell’elenco dei tecnici federali; ovvero – il che è lo stesso – che l’interessato sia, all’atto della nomina tesserato dalla F.I.S. come Tecnico Federale.
Tale esito, infatti, pur corrispondendo probabilmente a ciò che di fatto di solito accade, non appare tuttavia desumibile dall’art. 46 dello Statuto o da altra norma statuaria, ed in particolare non dall’art. 9 del medesimo, che riguarda la diversa questione del tesseramento. Ove, d’altra parte, dovesse accedersi a tale interpretazione, dovrebbe essere ritenuta non conforme allo Statuto l’eventuale nomina, quale Commissario d’Arma o quale collaboratore tecnico, di un tecnico straniero od anche cittadino dell’Unione Europea, non iscritto nella speciale lista tecnica federale di cui all’art. 9 dello Statuto: esito, questo, obiettivamente paradossale sol che si pensi che lo stesso non appare ricavabile dall’art. 46 del medesimo statuto e che la Federazione deve sviluppare l’attività agonistica finalizzata all’attività internazionale ed alla partecipazione alle Olimpiadi (art. 2, comma 2, lett. a dello Statuto) ricorrendo al contributo tecnico ritenuto all’uopo più valido corrispondente alle esigenze poste dalla concreta situazione.
In una condizione del genere, deve, pertanto, ritenersi che il requisito richiesto (salva, ovviamente la valutazione di opportunità in ordine alla nomina) per il conseguimento dell’incarico di Responsabile d’Arma (o di collaboratore tecnico) sia quello indicato dall’art. 1, comma 8, dello Statuto, alla stregua del quale i tecnici che esercitano l’insegnamento della scherma devono essere in possesso del diploma di abilitazione all’insegnamento riconosciuto dalla F.I.S. (art. 1, comma 8). Di tale diploma – come è pacifico fra le parti – era in possesso il OMISSIS alla data della delibera del 21 aprile 2001, avendo egli conseguito, circa un anno prima, il diploma di maestro di scherma rilasciato dall’ Accademia Nazionale di Scherma con sede a Napoli che, ai sensi dell’art. 1, comma 9, dello Statuto, è membro d’onore della F.I.S., ed è ente civile autorizzato (R.D. 16 dicembre 1926) e riconosciuto dalla stessa federazione, ai fini del rilascio di diplomi magistrali.
All’atto della deliberazione del 21 aprile 2001 il OMISSIS era pertanto in possesso del requisito all’uopo richiesto dallo Statuto, non acquistando a tal fine rilievo la circostanza che il medesimo fosse ancora tesserato come atleta e non come tecnico federale.
Ad un profilo diverso da quello riguardante i requisiti richiesti dallo Statuto per il conferimento della nomina di Commissario d’Arma attiene, invece, la questione del rapporto del OMISSIS con l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza (la propria amministrazione di appartenenza), e delle autorizzazioni e degli adempimenti necessari ai fini dell’accetazione dell’incarico da parte del medesimo.
Va, in proposito, ricordato che, a seguito della deliberazione del 21 aprile 2001, il OMISSIS , ha formulato una espressa riserva, facendo presente che “la sua disponibilità, in quanto pubblico dipendente, è ovviamente subordinata alla concessione della relativa autorizzazione da parte dell’Amministrazione delle Fiamme Oro”. Ha così avuto inizio il procedimento relativo al conseguimento di tale autorizzazione, riguardante il rapporto tra il OMISSIS e la propria amministrazione di appartenenza, (e non la questione dei requisiti per la nomina del controinteressato ai sensi dello Statuto della F.I.S.), ma destinata ad influire sulla nomina dello stesso OMISSIS a Commissario d’Arma, avendo il medesimo espresso la riserva sopra ricordata e, configurandosi oggettivamente l’assenso del Ministero dell’Interno – Dipartimento di pubblica sicurezza come una vera e propria condizione per l’incarico e per la sua assunzione.
E’ in questo quadro che si colloca, appunto, la nota del 4 giugno 2001 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ricordata dall’appellante. Con essa il Dipartimento, dopo aver ricordato la disciplina, legislativa, regolamentare e convenzionale concernente l’esercizio dell’attività sportiva da parte dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro della Polizia di Stato ed i rapporti con il CONI, ha fatto presente che “il predetto quadro normativo consente che il personale Fiamme Oro possa essere autorizzato dall’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, su motivata richiesta del CONI e/o della F.I.S. ad espletare l’attività agonistica in favore di dette organizzazioni, nel rispetto della qualifica sportiva in seno alla struttura della Polizia di Stato (atleta tecnico, ecc.)”.
In tal modo, il Dipartimento di P.S. faceva pertanto presente che condizione per l’autorizzazione da rilasciarsi era la coincidenza dell’attività espletata dal Personale Fiamme Oro a favore del CONI o delle Federazioni Sportive, con la qualifica sportiva da tale personale posseduta “in seno alla struttura sportiva della Polizia di Stato”; e che, di conseguenza, il conseguimento di tali autorizzazioni rimaneva subordinato al perfezionamento del procedimento, previsto nell’ambito dell’ordinamento di settore della Polizia di Stato, volto a consentire il transito dell’interessato dallo status di atleta a quello di tecnico.
E’, appunto, in questa ottica che si collocano le ulteriori indicazioni contenute nella sopra indicata, con cui il Dipartimento, da una parte fa presente l’impossibilità, allo stato, della autorizzazione, e dall’altra indica le condizioni per il mutamento della situazione dell’interessato all’interno della struttura sportiva della Polizia di Stato e per il conseguimento di detta autorizzazione.
Il Dipartimento, fa presente che “l’impiego dell’Assistente Capo OMISSIS da parte di codesta Federazione in qualità di Commissario d’Arma non trova attualmente legittimazione normativa sia negli Statuti CONI e F.I.S., sia nella convenzione con il CONI, nonché nell’ordinamento dell’Amministrazione della P.S., in quanto il predetto risulta essere in organico ancora come “atleta”. L’appartenenza ai quadri tecnici delle Fiamme Oro è la condizione per poter dare riscontro alle convocazioni federali. Lo stesso Dipartimento, peraltro, indica espressamente gli adempimenti procedimentali necessari per il superamento della situazione, precisando che i regolamenti della Polizia di Stato prevedono per il transito dello status di atleta a quello di tecnico la presentazione di una istanza dell’interessato al Comandante di Reparto; che le determinazioni in proposito sono di competenza dei responsabili sportivi del Corpo; che, in caso di positivo esito della vicenda, la nuova collocazione dell’interessato dovrà essere comunicata dall’Ufficio coordinamento delle attività dei gruppi sportivi della Polizia di Stato alla Direzione Centrale del Personale.
La procedura indicata dal Dipartimento di P.S. è stata seguita, sicchè il OMISSIS è stato inserito, su indicazione della Scuola Tecnica di Polizia, nell’ambito dei tecnici per la disciplina della Scherma (nota del 26 giugno 2001 del Dipartimento di P.S. – Direzione Centrale per gli affari generali della Polizia di Stato).
Risulta così confermato che le questioni prospettate con le citata nota del 4 giugno 2001 del Dipartimento di P.S. riguardavano l’ordinamento interno della polizia di Stato (nonostante in essa si affermasse genericamente che l’impiego del OMISSIS non trovava attualmente legittimazione normativa anche “negli statuti CONI e F.I.S.”).
Si tratta di un esito che appare evidente non soltanto in relazione a quanto sopra osservato circa i requisiti richiesti dallo Statuto della F.I.S. ai fini della nomina, ma anche perché le condizioni e le procedure indicate dall’Amministrazione di P.S. per il conseguimento dell’autorizzazione attengono tutte all’ordinamento della Polizia di Stato e del Gruppo Fiamme Oro (appartenenza ai quadri tecnici delle Fiamme Oro; domanda dell’interessato al Comandante di Reparto; valutazioni dei responsabili sportivi del settore).
Le procedura e le condizioni indicate dal Dipartimento di P.S. hanno avuto luogo, con la conseguenziale inclusione del OMISSIS nel novero dei tecnici del Centro Nazionale Fiamme Oro di Roma.
Risulta, altresì, evidente che la nomina a suo tempo conferita dal OMISSIS con la deliberazione del 21 aprile 2001 risultava sospensivamente condizionata dall’esito positivo del procedimento di autorizzazione previsto dall’ordinamento interno del personale di P.S.; dell’esito positivo del procedimento, e del verificarsi della condizione sospensiva, si è appunto preso atto con la deliberazione del 30 giugno 2001.
Infondata, appare, pertanto, la censura prospettata dall’appellante che dal contenuto della nota del 1° giugno 2001 del Dipartimento di P.S. intende, invece, far derivare l’esistenza di una violazione delle norme statuarie della F.I.S.. Inconferente con le questioni poste dalla controversia appare, poi, il richiamo all’art. 16 del d.lgs. 23 luglio 1992 n. 242, ed alla rappresentanza all’interno del Consiglio federale sia degli atleti che dei tecnici. Non vi è dubbio, infatti che, in linea generale, tecnici ed atleti costituiscano categorie diverse. Il problema posto dalla controversia in esame consisteva, invece, nello stabilire quale fosse il requisito richiesto dallo Statuto della F.I.S. ai fini del conferimento dell’incarico di Commissario d’Arma; requisito, questo, da identificarsi, nel possesso del diploma di Maestro di Scherma e non nella previa inclusione nell’elenco dei tecnici federali.
6. Con l’ultima censura l’appellante deduce che la motivazione del provvedimento di nomina apparirebbe insufficiente, illogica e contraddittoria e che il Consiglio Federale non avrebbe adeguatamente valutato i presupposti di fatto della nomina. La delibera apparirebbe, infatti, assunta prescindendo da qualunque motivo di ordine tecnico.
Anche le censure in tal modo spiegate sono infondate, e devono, pertanto essere disattese.
Ed infatti, come ha esattamente ricordato il Tribunale, quella riguardante il Commissario d’Arma è una nomina rimessa alla valutazione responsabile del Consiglio Federale, con riferimento non soltanto alle qualità tecniche degli aspiranti, ma anche alla idoneità, in concreto, dei medesimi, a guidare e condurre gli atleti verso obiettivi significativi.
Si tratta, pertanto, di una valutazione ampiamente discrezionale, sindacabile in sede di legittimità non sotto il profilo dell’opportunità, ma esclusivamente per violazione delle norme statuarie ovvero per profili di irrazionalità talmente macroscopici da sostanziare una manifesta arbitrarietà.
Nel caso in esame la nomina deliberata non appare, per le ragioni già esposte, in contrasto con le disposizioni statuarie: mentre il contenuto del verbale della seduta del 20-21 aprile 2001 del Consiglio Federale (che dà atto del dibattito svoltosi in ordine alla nomina del Commissario d’Arma per la Spada), evidenzia l’infondatezza della prospettata censura di difetto di motivazione, risultando sufficientemente chiaro che, alla base del conferimento dell’incarico al contointeressato vi è, come ha sostanzialmente ritenuto il Tribunale, una prevalente valutazione della idoneità del medesimo a gestire il rapporto con gli atleti e le loro vicende.
Si tratta, come è chiaro, di una scelta che impegna la responsabile valutazione del Consiglio Federale, che è l’unico organismo chiamato istituzionalmente ad effettuare, ai fini della relativa deliberazione, una ponderazione di fattori complessi, riguardanti non soltanto la capacità tecnica degli aspiranti, ma anche la concreta situazione esistente nel rapporto con gli atleti, l’attitudine di tale situazione ad incidere in modo negativo sul raggiungimento dei risultati auspicati, e la necessità o anche l’opportunità di misure correttive.
Si tratta, tuttavia di una deliberazione che, pur forse opinabile sul piano dell’opportunità, non si rivela illegittima, non apparendo macroscopicamente irrazionale o arbitraria una designazione che – come ha osservato il primo giudice - prediliga il rinvenimento nel candidato di quelle peculiari attitudini a gestire complesse realtà e vicende di gruppi di atleti, personali e tecniche, per tempi lunghi ed in competizioni ad alto grado di difficoltà.
Una volta accertata l’inesistenza di violazioni delle norme statuarie e di macroscopici profili di irrazionalità, la scelta appare non censurabile in sede di legittimità e tale da riguardare il merito delle scelte del Consiglio Federale, l’idoneità, in concreto, delle opzioni da questo effettuate in relazione agli obbiettivi da raggiungere, ed in ultima analisi la responsabilità del Consiglio nella conduzione della Federazione.
7. In conclusione, il ricorso in appello appare infondato e deve di conseguenza essere respinto,con conseguenziale conferma dell’impugnata sentenza di primo grado.
La peculiarità della fattispecie suggerisce di disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe, confermando per l’effetto l’impugnata sentenza di primo grado.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 19 novembre 2002, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI -, con l'intervento dei Signori:
Giorgio GIOVANNINI Presidente
Alessandro PAJNO Consigliere Est.
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI Consigliere
Giuseppe MINICONE Consigliere
Lanfranco BALUCANI Consigliere