CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 52/2021 Pubblicato il 04/01/2021
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da Curatela del Fallimento Società Football Club OMISSIS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Ranieri, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Michele Bonetti in Roma, alla via San Tommaso D'Aquino, 47;
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, al Lungotevere dei Mellini, 17;
Comitato Olimpico Nazionale Italiano – C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
Fc OMISSIS s.p.a., non costituita in giudizio;
nei confronti
Società Sportiva Calcio OMISSIS S.S.D. a r.l., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Roma, sez. I ter, n. 8034/2019, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C. e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano – C.O.N.I.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2020 il Cons. Giovanni Grasso e uditi per le parti gli avvocati Ranieri, Lattanzi su delega di Viglione, e Angeletti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con atto di appello, notificato nei tempi e nelle forme di rito, la Curatela del Fallimento della Società F.C. OMISSIS 1908 s.p.a. impugnava la sentenza n. 8034/2019, meglio distinta in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo per il Lazio aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso il Comunicato Ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) del 20 luglio 2018, recante, a presa d’atto dell'inosservanza di adempimenti economico-finanziari da parte della società, diniego della concessione della licenza nazionale per l’anno 2018/2019 e conseguente non ammissione al campionato nazionale di Serie B per la relativa stagione sportiva.
L’appellante espone, in fatto, che, con la detta C.U. n. 49/2018, la FIGC aveva diramato la normativa per il rilascio delle licenze nazionali per l'ammissione al Campionato di Serie B per la stagione sportiva 2018/2019 indicando gli adempimenti necessari ai fini dell'ammissione.
La domanda della F.C. OMISSIS 1908 s.p.a., all’epoca ancora in bonis, era stata esaminata dalla Co.Vi.So.C., organo di vigilanza della FIGC, che, all'esito di istruttoria, le contestava numerosi inadempimenti. Non avendo la società presentato reclamo nei termini previsti dal citato Comunicato, il Commissario Straordinario della FIGC aveva dichiarato l'intervenuta non concessione della licenza nazionale e la conseguente non ammissione al campionato.
Il provvedimento federale era stato impugnato dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, che, con ordinanza n. 44 del 2018, riteneva il ricorso privo dei requisiti di ammissibilità per non avere la società fatto ricorso avverso la decisione negativa alla Co.Vi.So.C., e rigettava, per l’effetto, la formulata istanza cautelare.
Nelle more della fissazione dell'udienza di merito, entra in vigore la legge n. 145 del 2018 (che, all'art. 1, comma 648, prevedeva, in via transitoria, che le controversie sui provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche potessero essere riproposte nel termine di decadenza di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge dinanzi agli organi di giustizia amministrativa), la curatela della società - nel frattempo dichiarata fallita - aveva riproposto il ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo per il Lazio. Simile ricorso veniva proposto anche dalla Società F.C. OMISSIS 1908 in liquidazione, sul presupposto che la legittimazione del fallito per i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento sarebbe stata ammissibile nel caso di inerzia o disinteresse degli organi preposti al fallimento.
Il Tribunale amministrativo, riuniti i gravami, ha dichiarato: a) inammissibile il ricorso proposto dalla Curatela fallimentare, per mancata impugnazione del provvedimento della Co.Vi.So.C. del 12 luglio 2018 alla luce della previsione di cui al C.U. 49 del 2018; b) parimenti inammissibile il ricorso proposto dalla F.C. OMISSIS, per carenza di legittimazione processuale.
2.- La decisione è appellata dalla curatela della società, che ne argomenta la complessiva erroneità ed ingiustizia e ne invoca l’integrale riforma.
Si sono costituiti, in resistenza, la FIGC e il CONI.
Alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2020, sulle reiterate conclusioni dei difensori delle parti, la causa è stata riservata per la decisione.
DIRITTO
1.- L’appello è infondato e va respinto.
In via preliminare, osserva il Collegio che la sentenza risulta appellata dalla sola curatela fallimentare della Football Club OMISSIS 1908 s.p.a., per quanto di proprio interesse: di conseguenza, è passata in giudicato sulla dichiarata inammissibilità del ricorso proposto, in proprio, dalla società, in persona del liquidatore.
Ciò premesso, nell’ordine logico delle questioni da esaminare va data priorità all’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, formulata dal CONI e rimasta assorbita nella sentenza impugnata, che ha dato prevalenza a concorrenti ragioni di inammissibilità, e ritualmente devoluta in appello, ai sensi dell’art. 101, comma 2, Cod. proc. amm..
Sulla premessa che il ricorso proposto dalla odierna appellante al Tribunale amministrativo costituiva riproposizione, ai sensi dell’art. 1, comma 648, della l. n. 145 del 2018, del giudizio proposto dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport dall’allora in bonis F.C. OMISSIS 1908, il CONI aveva eccepito la diversità delle domande, in quanto in giustizia sportiva non era stato invocato l’annullamento delle lesive determinazioni federali (nella parte in cui avevano negato il rilascio della licenza e la pedissequa ammissione al campionato stagionale), ma la sola rimessione in termini (preceduta dalla cautelare inibitoria allo svincolo dei tesserati) per consentire la regolarizzazione degli adempimenti economico-finanziari.
Il ricorso formalizzato in sede sportiva (vigente la c.d. pregiudiziale sportiva) non conteneva, perciò, specifiche censure avverso atti federali o del CONI; non metteva in discussione la sussistenza delle carenze e delle inadempienze riscontrate dalla Commissione di vigilanza (che, all’incontro, chiedeva di poter regolarizzare); non contestava la legittimità del diniego di licenza, limitandosi ad esporre una serie di vicende societarie che avrebbero condotto la società all’impossibilità oggettiva di procedere al riequilibrio finanziario indispensabile ai fini dell’ammissione al campionato nei termini stabiliti dalla normativa federale.
Di conseguenza, solo con il ricorso proposto in sede giurisdizionale amministrativa (a distanza di oltre sei mesi) sarebbe stata proposta l’impugnazione dei provvedimenti sportivi.
2.- L’eccezione è fondata.
Come è noto, l’art. 1, comma 649, della l. n. 145 del 2018 – innovando l’assetto processuale dei rapporti tra ordinamento statuale ed ordinamento sportivo – ha attribuito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le “controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche” (cfr. il novellato art. 133, comma 1, lettera z-bis), Cod proc.amm.), superando, in relazione a tale tipologia di contezioso, il previgente regime della c.d. pregiudiziale sportiva.
In prospettiva transitoria, l’art. 1, comma 648, per le controversie già “pendenti dinanzi agli organi di giustizia sportiva”, ne autorizzava la riproposizione dinanzi al giudice statuale, nel termine di trenta giorni, espressamente richiamando, quanto agli effetti della tempestiva proposizione, il meccanismo processuale di cui all’art. 11, comma 2, Cod. proc. amm. e sancendo, in difetto, la definitiva improponibilità della domanda.
Per contro, ove non fosse stata già investita la giustizia sportiva, i provvedimenti per i quali fosse ancora pendente il termine di impugnazione, avrebbero potuto essere contestati, nello stesso termine di trenta giorni, direttamente dinanzi al giudice amministrativo.
Dalla norma emerge con chiarezza che il trasferimento della lite (dalla sede giustiziale sportiva a quella amministrativa) avrebbe dovuto postulare l’identità (sotto il profilo dei soggetti, del petitum e della causa petendi) delle controversie, non essendo ammissibile, al fine di conservazione degli effetti sostanziali e processuali, alcuna mutatio libelli (ma, semmai, solo l’eventuale emendatio, in presenza di riti processuali diversificati) e, in particolare, alcuna integrazione del thema decidendum (cfr. Cass., SS.UU., 26 ottobre 2018, n. 27163.)
Nel caso di specie, per contro, l’oggetto del ricorso al Tribunale amministrativo per il Lazio (dinanzi al quale è stata dedotta l’illegittimità del diniego di rilascio della licenza e di non ammissione al campionato stagionale) era diverso e, in ogni caso, più ampio di quello che aveva strutturato la corrispondente controversia sportiva (non essendosi, in quella sede, contestata la legittimità della decisione, ma solo invocata la facoltà dei regolarizzazione).
Ne discende che il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato (così come è avvenuto, sia pure per il ritenuto concorso di convergenti pregiudiziali di rito) inammissibile: cosicché – sia pure sulla base di una diversa motivazione, corrispondente ad una ragione di inammissibilità più liquida e logicamente prioritaria – la sentenza appellata deve ritenersi sostanzialmente corretta.
3.- Alla luce delle esposte considerazioni, l’appello va respinto.
La particolarità della fattispecie giustifica l’integrale compensazione, tra le parti costituite, di spese e competenze di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore
Giorgio Manca, Consigliere