CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 707/2001

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso per regolamento di competenza n. di reg. generale (…), proposto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano – C.O.N.I., in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, per delega a margine, dagli avv.ti Claudio Coccia e Alvise Benvenuti, con elezione di domicilio davanti al T.A.R. presso lo studio del secondo a Venezia, S. Luca 4670, parte resistente al ricorso innanzi al T.A.R. per il Veneto, Sezione I, n. di quel T.A.R. 1738/2000, proposto dalla società OMISSIS di Cadore, in persona del legale rappresentante p.t., e dal sig. OMISSIS, rappresentati e difesi, giusta delega a margine del ricorso originario, dall’avv. Alberto Pagnoscin, con elezione di domicilio davanti al T.A.R. presso il suo studio a Venezia-Mestre, al Corso del Popolo, n. 70, entrambe le parti senza elezione di domicilio davanti al Consiglio di Stato, da intendere pertanto domiciliati presso la segreteria delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato in Roma, alla piazza Capo di Ferro, n. 13,

contro

il C.O.N.I., in persona del Presidente p.t., come sopra rappresentato e difeso e domiciliato,

e la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio-F.I.S.G., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, davanti al T.A.R., per delega a margine di atto di costituzione, dagli avv.ti Alberto Angeletti e Alvise Benvenuti, con elezione di domicilio davanti al T.A.R. identica a quella del C.O.N.I., nonché, davanti a questo Consiglio, per delega a margine di memoria, dal solo avv. Angeletti, con elezione di domicilio presso il suo studio in Roma, alla via G. Pisanelli, n. 2,

per l'annullamento,

previa sospensione:

a.- della decisione emessa dalla Commissione federale di appello della F.I.S.G., datata 3-17-28/3/2000, recante dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto dai due soggetti ricorrenti contro la decisione del Giudice sportivo della F.I.S.G. 30/1/2000, n. 99234, con cui è stata inflitta al OMISSIS la sanzione dell’inibizione da ogni attività federale per due anni ed è stata disposta la retrocessione della società all'ultimo posto del campionato di serie A, relativamente alla classifica della II fase, con riguardo al grado di qualificazione costituito dal gruppo ‘C’;

b.e c.- degli artt. 47, lettera a), e 14 del regolamento di giustizia della F.I.S.G., nelle parti in cui fissano in cinque giorni il termine perentorio per i ricorsi alla Commissione federale e consentono la notifica delle decisioni disciplinari via telefax;

d.- del provvedimento C.O.N.I. di approvazione del predetto regolamento di giustizia sportiva F.I.S.G.;

e.- della citata decisione del Giudice sportivo n. 99234 del gennaio 2000.

Visto il ricorso davanti al T.A.R., con i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in quella sede del C.O.N.I. e della F.I.S.G.

visto il regolamento di competenza con i relativi allegati;

vista la memoria di adesione della F.I.S.G.;

visti gli atti tutti della causa;

udito, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2000, il relatore Paolo Numerico;

udito l’avv. Gnisci per delega dell’avv. Angeletti;

ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato fra il 30 maggio ed il 1° giugno 2000 al C.O.N.I. ed alla Federazione Italiana degli Sport del Ghiaccio – F.I.S.G., depositato il 9 giugno 2000 presso il TAR per il Veneto, Sez. I, n. di quel T.A.R. 1738/2000, i soggetti in epigrafe hanno impugnato tutti gli atti concernenti, a livello regolamentare e di giustizia sportiva, per l’uno, la sanzione inibitoria di ogni attività federale per un biennio e, per l’altra, la retrocessione all’ultimo posto della classifica di II fase del girone di appartenenza del campionato nazionale di Hockey di serie A. Il ricorso denuncia vari profili di violazione di legge e di eccesso di potere.

Il 16 giugno 2000 si sono costituiti il C.O.N.I. e la F.I.S.G..

Con atto notificato il 26/27 giugno 2000 ai due ricorrenti ed alla F.I.S.G., e depositato il 27 giugno 2000, il C.O.N.I. ha sollevato regolamento di competenza, deducendo che i provvedimenti, emessi da organismi a circoscrizione nazionale, hanno valenza su tutto il territorio del Paese e che non può essere attribuita rilevanza alla residenza dei ricorrenti, con la conseguente competenza a decidere in capo al Tribunale per il Lazio con sede in Roma.

Nell'assenza del consenso della controparte, il ricorso per regolamento, con gli atti connessi, è stato trasmesso a questo Consiglio, dove ha assunto il numero di registro generale 7264/2000.

Con memoria del settembre 2000 la F.I.S.G. si è costituita davanti a questo Consiglio per esprimere la sua adesione alla posizione del C.O.N.I..

Nella camera di consiglio del 17 ottobre 2000 l'istanza è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Ritiene il Collegio che le tesi esposte con il regolamento di competenza vadano accolte.

I provvedimenti impugnati, emessi da organi della Federazione degli sport su ghiaccio a circoscrizione generale, riguardano sanzioni valide su tutto il territorio nazionale e, quanto alla collocazione della squadra in un campionato di hockey, sono sicuramente rilevanti sull’intero girone (nel caso quello del gruppo C nella seconda fase) e dunque rispetto alle squadre di hockey delle varie regioni che hanno partecipato al torneo 1999/2000 a livello nazionale, seppure con rilievo principale nelle zone settentrionali del Paese, trattandosi appunto di sport su ghiaccio.

La competenza a conoscere della vertenza spetta, pertanto, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con sede in Roma.

Secondo il recente insegnamento dell’Adunanza plenaria (Cons. Stato, ad. plen.,1 giugno 2000, n. 14), è necessario pronunciare sulle spese della fase, pur nel caso di accoglimento dell’istanza di regolamento. Al riguardo il Collegio giudica equo disporre la compensazione delle spese in questione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione sesta):

- accoglie l'istanza di regolamento di competenza in epigrafe;

- per l'effetto, dichiara la competenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, a conoscere del ricorso pure in epigrafe;

- compensa le spese di questa fase processuale;

- ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità pubblica.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2000, dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato, riunita in camera di consiglio con l’intervento dei signori magistrati:

-. Giovanni Ruoppolo,    presidente;

-. Calogero Piscitello,       consigliere;

-. Paolo Numerico,          consigliere estensore;

-. Paolo D’Angelo,          consigliere;

-. Giuseppe Minicone,     consigliere.

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