CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 714/2001

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso per regolamento di competenza, n. (…), proposto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede in Roma, in persona del Presidente, Avv. Luciano Nizzola, rappresentato e difeso dagli Avv. Luigi Medugno e Cesare Persichelli!Fine dell'espressione imprevista, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, via Panama n. 12 !Fine dell'espressione imprevista

PARTE RESISTENTE nel giudizio pendente davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sez. III,  r.g.n. 2502 del 2000

promosso dal Sig. OMISSIS, rappresentato e difeso dall’Avv. Bruno Catalanotti ed elettivamente domiciliato nello studio del medesimo, in Milano, via Croce Rossa

contro

la Lega Nazionale Professionisti F.I.G.C., con sede in Milano, rappresentata e difesa dagli Avv. Luigi Medugno e Cristina Rossello ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Milano, via Bigli n. 28

e nei confronti

la Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante in carica, come sopra difesa e con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Medugno, in Milano, via Bigli n. 28

per l'annullamento

della decisione della Commissione disciplinare della Lega Nazionale Professionisti di cui al Comunicato Ufficiale n. 409 del 14 aprile 2000, nella parte in cui concerne i deferimenti del 23 febbraio 2000 ed 8 marzo 2000 (gara Venezia-OMISSIS del 20 febbraio 2000) del Procuratore Federale a carico del Sig. OMISSIS – Presidente della Soc. Venezia – per violazione dell’art. 1, comma 3 C.G.S. e gli infligge la sanzione dell’inibizione per mesi due e mezzo decorrenti dal 18 aprile 2000, nonché di ogni atto preordinato, presupposto, connesso e consequenziale.

Visto il ricorso R.G.n. 2502/2000 pendente davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione III, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in quella sede dell’attuale istante;

Visto il regolamento di competenza con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla Camera di consiglio del 13 ottobre 2000, il Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani; udito!Fine dell'espressione imprevista, altresì, l’Avv. Medugno per la Federazione Italiana Giuoco Calcio e per la Lega Nazionale Professionisti F.I.G.C. la quale ha prestato adesione al regolamento di competenza!Fine dell'espressione imprevista;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO    E   DIRITTO

1. Con istanza notificata il 29 giugno 2000 la Federazione Italiana Giuoco Calcio propone regolamento di competenza sulla controversia instaurata, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, dall’indicato OMISSIS avverso l’irrogazione di sanzioni disciplinari irrogate dalla Commissione disciplinare presso la Lega Professionisti della F.I.G.C., consistenti nella inibizione, per distinti periodi, dallo svolgimento di ogni attività federale, per avere espresso, in diverse circostanze, giudizi e rilievi lesivi della reputazione di altri tesserati.

All’istanza ha aderito la Lega Nazionale Professionisti F.I.G.C. ma non l’originario ricorrente e, pertanto, la questione è stata rimessa, con i relativi atti al Consiglio di Stato con ordinanza presidenziale n. 265 del 31 agosto 2000.

2. L’istanza, ritualmente proposta, è anche fondata.

Deve essere condiviso, infatti, l’orientamento che (come ricordato dalla Federazione istante) anche di recente la Sezione ha espresso, nel senso che il provvedimento con il quale l’autorità sportiva infligge la sanzione disciplinare consistente nella inibizione di ogni attività federale non esaurisce i suoi effetti nella circoscrizione territoriale di residenza del tesserato, in quanto gli effetti inibitori, inerendo ad attività esplicabili nell’intero territorio nazionale, si propagano nel medesimo ambito territoriale.

La competenza a conoscere della controversia in esame appartiene, pertanto, territorialmente, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, a norma dell’art. 3 della L. n. 1034 del 1971, per la ragione sopra specificata, senza che rilevi, al contrario, la domanda di disapplicazione delle norme del Codice di giustizia sportiva, sulla cui base è stata valutata e sanzionata la condotta del ricorrente, in quanto, gli effetti stessi della disapplicazione dell’atto amministrativo – se ed in quanto praticabile - destinati ad esaurirsi nell’ambito della controversia decisa e, come tali inidonei a determinare, di per sé, lo spostamento della competenza territoriale, per attrazione.

Le spese della presente fase del giudizio possono essere interamente compensate.

 P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie!Fine dell'espressione imprevista l'istanza di regolamento in epigrafe e per l'effetto dichiara la competenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma,!Fine dell'espressione imprevista sul ricorso pendente fra le parti davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione III!Fine dell'espressione imprevista, n. 2502!Fine dell'espressione imprevista del 2000!Fine dell'espressione imprevista;

Spese compensate.

Così deciso in Roma, addì 13 ottobre 2000, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. VI) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:

Giorgio GIOVANNINI                            PRESIDENTE

Sergio SANTORO                                    CONSIGLIERE

Calogero PISCITELLO                             CONSIGLIERE

Luigi MARUOTTI                                    CONSIGLIERE

Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI     CONSIGLIERE, EST.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it