CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 7984/2001
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Scuderi, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Stoppani n. 1;
contro
- F.I.G.C. - Federazione italiana giuoco calcio, rappresentato e difeso dagli avv. Letizia Mazzarelli e Luigi Medugno, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via Panama, n.58; - Commissione degli Agenti di Calciatori; C.O.N.I.; F.I.F.A., non costituitisi in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III TER n. 00147/2009, resa tra le parti, concernente MANCATA IDONEITA' PER ISCRIZIONE NELL'ALBO DEGLI AGENTI DI CALCIATORI
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2010 il consigliere Bruno Rosario Polito e udito per la F.G.C.I. L’ avvocato Medugno.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1). Con ricorso proposto avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio il sig. OMISSIS insorgeva – per dedotti motivi di violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili - avverso il provvedimento adottato dalla Commissione Agenti di Calciatori in data 28 settembre 2007, con il quale era dichiarato non idoneo alla prova per l’iscrizione all’elenco degli agenti di calciatori, bandita con comunicato ufficiale della F.I.G.C. n. 2/F (prova di esame tenutasi in data 27 settembre 2007), nonché contro ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale. La contestazione era, in particolare, rivolta contro la domanda n. 18 e le risposte multiple in essa previste.
La prova di esame si articolava in 20 domande a risposta multipla. Il conseguimento dell’ idoneità era subordinato al conseguimento del punteggio di 26,00 (pari al 66% di risposte giuste). In base al programma di esame ogni risposta corretta (sarebbe stata valuta) da 1 a 3 punti secondo il grado di difficoltà della domanda. Ogni risposta errata (sarebbe stata) penalizzata al 50 % del valore della domanda; la mancata risposta (non sarebbe stata) penalizzata. Il sig. OMISSIS riportava il punteggio di 25,00 – non utile agli effetti abilitanti - essendo stata ritenuta non esatta la risposta al quesito n. 18 del questionario.
La domanda n. 18 (5° caso di specie) concerneva il prestito di calciatori, ed era così articolata: è possibile per il calciatore Henrik tesserarsi e giocare con il Logos soltanto due mesi e poi rientrare al club di provenienza Al Hiss?. Le tre risposte indicate come possibili erano : a) si; b) la durata minima di un prestito è dall’inizio alla fine della stagione sportiva; c) no, perché una durata di due mesi non è valida.
Il ricorrente riteneva esatta la risposta associata alla lett. c). In contrario la F.I.F.A. e la F.I.G.C. indicavano come corretta la sola risposta sub lettera a).
Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il Tribunale amministrativo adito respingeva il ricorso.
Il giudice territoriale, in particolare:
- rilevava che i due periodi di tesseramento (alla durata del cui intervallo l’ art. 10 del regolamento F.I.F.A. collega il periodo minimo del prestito del calciatore) sono stabiliti dalla singola federazione nazionale, con la conseguenza che non può ritenersi “scontata la coincidenza dei periodi minimi di prestito per tutte la federazioni;
- che ogni ulteriore disamina sul carattere opinabile o meno della risposta assegnata al quesito n. 18 recede a fronte dei limiti di sindacato del giudice amministrativo in tema di atti che rientrano nelle valutazioni discrezionali tecniche dell’ Amministrazione;
- che la domanda di cui al n. 18 non è stata posta su argomento non riconducibile al programma di esame, che non comprende le normative della federazioni nazionali (nella specie del Mali e del Qatar) aderenti alla F.I.F.A.
Avverso detta sentenza il sig. OMISSIS ha proposto atto di appello ed ha confutato le conclusioni del Tribunale amministrativo regionale insistendo, anche in sede di note conclusive, per la riforma della decisione gravata.
La Federazione italiana giuoco calcio, costituitasi in giudizio, ha contraddetto in memoria i motivi dedotti e concluso per il rigetto dell’ appello.
All’ udienza del 12 ottobre 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
2). Come accennato nell’ esposizione del fatto la prova idoneativa per il conseguimento della licenza di agente di calciatori era articolata su una serie di quesiti (nel numero complessivo di venti) con risposta da individuarsi fra quelle indicate nel numero di tre dall’ Amministrazione.
La disanima delle doglianze che investono il quesito contrassegnato dal n. 18 e l’ attendibilità della risposta individuata come esatta si collega alla peculiarità della procedura di verifica del livello professionale e culturale del candidato per l’ esercizio dell’attività soggetta ad autorizzazione. Al fine predetto la F.I.G.C. ha predisposto un questionario, articolato in domande in forma sintetica - di cui alcune collegate a singoli casi di specie - per ciascuna delle quali la soluzione esatta va ricercata dal candidato fra le tre indicate come possibili.
Osserva il Collegio che nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla, da svolgersi entro un ristretto arco temporale (nel caso di specie nell’ arco di un ora e trenta minuti), deve privilegiarsi la chiarezza del contenuto di ciascun quesito, che va formulato entro i limiti del programma di esame, secondo canoni di certa e pronta comprensibilità. A sua volta la risposta, indicata come esatta fra quelle riportate nel questionario, deve raccordarsi ad una plausibile e corretta applicazione delle acquisizione delle scienze umane che vengono in gioco, ovvero di regole giuridiche, o di altri ordinamenti di settore, di cui è richiesta la conoscenza da parte del candidato, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione.
Se, pertanto, appartiene alla sfera di discrezionalità dell’ Amministrazione la selezione del coacervo di domande da sottoporre ai candidati ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale che si reputa necessario per il conseguimento del giudizio indoneativo, con scelte la cui sindacabilità può aver luogo nei soli limiti esterni della ragionevolezza e dell’ osservanza del limite oggettivo del programma di esame, parimenti non può ricondursi – diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale regionale – all’ esclusiva discrezionalità tecnica dell’ ente, una volta posta la domanda, l’ individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta.
Quanto precede vale, in particolare, nei casi in cui l’ “iter” logico del candidato per la soluzione del quesito si raccorda – come nel caso di cui è controversia – a regole certe e predeterminate da cui riceve disciplina la fattispecie che forma oggetto di esame.
Alla luce dei riferiti principi vanno quindi esaminate le doglianze del ricorrente che si attestano sul quesito n. 18 del questionario che, come in precedenza accennato, concerne tesseramento con prestito a termine della durata di due mesi nel corso della stagione sportiva. La domanda nei termini in cui è formulata si configura puntuale con riguardo sia alle squadre di provenienza e di destinazione del calciatore (rispettivamente Al Hiss del Qatar e Logos del Mali), sia in ordine alla durata bimestrale del periodo di prestito.
La soluzione del quesito, diversamente da quanto prospettato dalla resistente difesa in linea con le conclusioni del Tribunale regionale, non può raccordarsi ad un giudizio probabilistico, ma deve scaturire da un corretto “iter” logico ed interpretativo delle norme di settore che regolano la vicenda.
Se, pertanto, alla stregua dell’ art. 10, comma secondo, del regolamento F.I.F.A. 2005 sullo status e sui trasferimenti calciatori, l’ istituto del prestito è equiparato a quello del trasferimento, salvo la durata minima che va in ogni caso ragguagliata al lasso temporale che intercorre fra i due periodi annuali di tesseramento dei giocatori, tale ultimo elemento va ricavato dalla modulazione temporale di detti periodi nei regolamenti delle singole federazioni nazionali.
Come correttamente posto in rilievo dallo stesso giudice di prime cure, delle potenziali risposte indicate dalla F.G.C.I. per il quesito n. 18 quella indicata alla lett. B) risulta all’ evidenza errata, in raffronto alla regolamentazione della F.I.F.A., che collega a regime la durata minima del prestito a periodi necessariamente inferiori alla durata dell’ intera stazione sportiva.
Residua, invece, la potenziale ambiguità delle soluzioni indicate alle lett. A) e C), ove si consideri che la domanda era puntualmente riferita ad un periodo definito del prestito, pari a due mesi e che, onde verificare l’ attendibilità sul piano temporale della risposta in termini assertivi o negativi, si imponeva la necessaria conoscenza degli ordinamenti delle federazioni nazionali.
Al carattere puntuale della domanda non può collegarsi una risposta in termini solo probabilistici, sulla base della generale regolamentazione della F.I.F.A., circa la possibilità del prestito per la durata minima di due mesi, risultando altrimenti violate le regole di chiarezza e certezza di contenuto che devono presiedere la predisposizione dei quesiti, nei limiti di argomenti che in base al bando costituiscono materia d’ esame.
Non residua, inoltre – diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale regionale - una sfera di discrezionalità tecnica, riservata all’ Amministrazione e non sindacabile dal giudice di legittimità, circa il grado di attendibilità da assegnare a ciascuna delle risposte al quesito indicate nel questionario come plausibili. Nella specie, invero, non entrano in gioco regole afferenti al merito c.d. tecnico, ma unicamente la riconduzione e la qualificazione delle fattispecie afferente al prestito del calciatore nel corso della stagione sportiva alle regole giuridiche di settore da cui desumere la possibilità del mutamento di squadra al predetto titolo per la durata, o meno, di due mesi.
Sono, quindi, fondate le doglianze di eccesso di potere per contraddittorietà nella formulazione del quesito e nell’ indicazione delle risposte, in raffronto agli argomenti di esame che non comprendono la cognizione delle normative delle singole federazioni nazionali da cui desumere i periodi di tesseramento ed i relativi intervalli, cui è collegata la durata minima del prestito.
In accoglimento del ricorso va, quindi, dichiarata illegittima la decurtazione di punti 1 in base a quesito erroneo nella formulazione in relazione alla materia oggetto di esame; segue l’ incremento a 26 del punteggio finale con ogni effetto sull’ esito positivo della prova idoneativa.
In relazione ai particolari profili della controversia spese ed onorari del giudizio vanno compensati fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
in definitiva pronunzia accoglie l’ appello in epigrafe e, per l’ effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado nei sensi ed agli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2001 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Roberto Garofoli, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere