CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 857/2002

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n.7062 del 1996, proposto dall'Associazione sportiva Nova Basket Ciampino, in persona del Presidente p.t., rappresentata difesa dall’Avv. Roberto Afeltra ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, Viale Bruno Buozzi n.32;

contro

l’Associazione sportiva G.S. Pallacanestro Ciampino, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Emanuele Ricci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Cavour n.275;

e nei confronti

della Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sez.III - n.677 del 29.3.1996, resa inter partes;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio e la memoria prodotta dall’Associazione appellata;

Vista l’ordinanza di questa Sezione in data 20.9.1996 di reiezione dell’istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 23 ottobre 2001 il Consigliere Domenico Cafini. Nessuno è comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con atto depositato innanzi al T.A.R. per il Lazio l’Associazione sportiva G.S. Pallacanestro Ciampino impugnava il provvedimento con il quale la F.I.P. (delibera n.51/1994) aveva autorizzato la fusione per incorporazione tra le Associazioni sportive OMISSIS e OMISSIS, con contestuale trasferimento della nuova associazione denominata OMISSIS, chiedendone l’annullamento per violazione di legge (in particolare di varie norme del Regolamento organico della F.I.P.) e per eccesso di potere sotto tutti i profili.

Con sentenza n.677 del 1996 Il TAR adito accoglieva il ricorso predetto, statuendo che la fusione non poteva essere consentita perché in contrasto con norme del Regolamento organico federale stante il mancato assenso dell'Associazione G.S. Pallacanestro di Ciampino al progetto di fusione tra le due associazioni anzidette.

Avverso tale sentenza propone ora appello la OMISSIS, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo e, nel merito, l’erroneità, sotto vari profili, della sentenza impugnata.

Con memoria in data 19.9.1996 l’Associazione sportiva G OMISSIS ha rappresentato, fra l’altro, che la Federazione Italiana Pallacanestro aveva emanato nel frattempo (v. delibera consiliare n.314 in data 17.7.1996 depositata dall'Associazione appellata) un provvedimento, del tutto nuovo ed autonomo nei suoi contenuti, con il quale aveva dichiarato decaduto l'atto di fusione e, in particolare, dettato disposizioni varie per la separazione delle attività fra le due Associazioni (OMISSIS e OMISSIS) e che, in sostanza, la F.I.P. non si era limitata, in ottemperanza alla decisione del TAR, ad annullare la fusione, ma aveva dettato una disciplina produttiva di effetti diversi rispetto a quelli derivanti dalla sentenza appellata, avendo, in particolare:

  • disposto che l’Associazione sportiva OMISSIS (che all’atto della fusione, partecipava al campionato di serie D maschile) mantenesse il diritto di partecipazione al detto campionato e, per l’effetto della conseguita promozione, potesse iscriversi al campionato di serie C/2;
  • che l’Associazione OMISSIS - che all’atto della fusione partecipava a campionati regionali - mantenesse il diritto di partecipazione a tali campionati;
  •  che i giocatori tesserati fossero automaticamente trasferiti negli elenchi delle due società;
  • che fossero automaticamente ripristinati gli organi in carica delle società medesime.

L’appellata Associazione sportiva ha fatto presente, quindi, che l’attuale ricorrente OMISSIS avrebbe dovuto impugnare innanzi al TAR, in via autonoma, tale ultimo provvedimento “novativo” della FIP, ma ciò non era avvenuto.

Ciò stante, il Collegio - constatato che non risulta essere stato impugnato dall'Associazione appellante il sopravvento provvedimento della F.I.P., che ha profondamente modificato la regolamentazione riferita alle due associazioni, disponendo in modo nuovo e diverso in ordine all’assetto degli interessi delle medesime - deve concludere per la declaratoria di improcedibilità del presente ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo derivare da un eventuale annullamento e/o riforma della censurata sentenza alcuna sostanziale utilità alla stessa Associazione appellante, nei cui confronti, in ogni caso, il provvedimento oggetto del ricorso proposto in primo grado appare del tutto superato dalla suindicata nuova disciplina introdotta dalla F.I.P..

Si ravvisano motivi di equità per disporre la compensazione delle spese relativamente al grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), pronunciando sull'appello in epigrafe, come specificato in motivazione, dichiara la sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 23 ottobre 2001, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:

Giovanni RUOPPOLO                                        Presidente

Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI                          Consigliere

Giuseppe ROMEO                                                        Consigliere

Lanfranco BALUCANI                                        Consigliere

Domenico CAFINI                                                       Consigliere Est.

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