CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 949/2003
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
pronunciato la seguente
DECISIONE
A - sul ricorso n. (…), proposto dalla A.S. OMISSIS CALCIO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Romoli e Giuliano Di Pardo, domiciliata presso la Segreteria della Sesta Sezione del Consiglio di Stato in Roma, Piazza Capo di Ferro, n. 13
contro
l’A.C. Campobasso s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Di Giandomenico, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Largo Marchiafava n. 1,
e nei confronti
del Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti – F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Gallavotti, Luigi Medugno e Vincenzo Colalillo, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Via Po n. 9;
B – sul ricorso n. 10112 del 2002, proposto dalla FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO – F.I.G.C., in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Colalillo, Mario Gallavotti e Luigi Medugno, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, via Po n. 9,
contro
l’A.C. Campobasso s.r.l., non costituito 1;
e nei confronti
del Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti – F.I.G.C., dell’A.S. OMISSIS Calcio, del Comune di Campobasso e della Regione Molise, non costituiti;
per la dichiarazione
della competenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sul ricorso n. 347/2002 proposto dalla A.C. OMISSIS e depositato presso il Tribunale amministrativo regionale del Molise;
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti delle cause;
Relatore alla Camera di Consiglio del 10 dicembre 2002 il Cons. Giuseppe Minicone;
Uditi gli avv.ti Medugno e Di Giandomenico;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise, notificato il 17 agosto 2002, l’A,C. OMISSIS srl ha impugnato la delibera del Consiglio Direttivo del Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti della Federazione Italiana Gioco Calcio, in data 8 agosto 2002, con la quale è stata disposta la non ammissione della suddetta Società alla serie D del Campionato Nazionale Dilettanti.
2. Con distinte istanze per regolamento di competenza, notificate rispettivamente il 20 agosto 2002 e il 5-6 settembre 2002 e depositate l’11 e il 13 settembre successivi, l’A.S. OMISSIS, convenuta in giudizio in qualità di controinteressata, e la Federazione Italiana Gioco Calcio, resistente, hanno chiesto che sia dichiarata la competenza del T.A.R. del Lazio a conoscere della controversia.
3. Con ordinanza collegiale n. 298 del 28 agosto 2002, e con decreto presidenziale n. 72 del 8 ottobre 2002, seguito dall’ordinanza collegiale n. 365 del 23 ottobre 2002, il T.A.R. del Molise, ai sensi dell’art. 31, quinto comma della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, sostituito dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, ritenuta non manifestamente infondata la questione di competenza sollevata da entrambe le istanti, ha disposto la trasmissione degli atti al Consiglio di Stato.
4. I due ricorsi vanno riuniti, in quanto volti a promuovere il regolamento di competenza in ordine al medesimo gravame incardinato innanzi al T.A.R. Molise.
4.1. L’stanza avanzata dalla A.S. OMISSIS Calcio va dichiarata inammissibile, in quanto notificata alla sola A.C. OMISSIS e non a tutte le parti evocate in giudizio, anche non costituite, come prescrive l’art. 31, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 (cfr., per tutte, Cons. St., IV Sez. 1 febbraio 2001, n. 400).
4.2. L’istanza proposta dalla F.I.G.C. è, invece, da dichiararsi improcedibile per essere venuta a cessare la materia del contendere, in quanto, all’odierna Camera di Coniglio, il difensore dell’A.C. OMISSIS ha dichiarato di prestare adesione all’individuazione della competenza del T.A.R. Lazio, con sede in Roma, a conoscere della controversia.
Le spese del presente giudizio possono essere compensate, per quel che riguarda il ricorso dell’A.S. OMISSIS Calcio, mentre, tenuto conto del criterio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico dell’A.C. OMISSIS, relativamente al ricorso proposto dalla F.I.G.C., e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo
P.Q.M
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), pronunciando sui ricorsi riuniti in epigrafe:
- dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza proposto dall’A.S. OMISSIS e compensa le spese di tale giudizio;
- dà atto della sopravvenuta adesione dell’A.C. OMISSIS all’istanza per regolamento di competenza proposta dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio F.I.G.C. e, per l’effetto, dichiara improcedibile il relativo ricorso.
Condanna l’A.C. OMISSIS al pagamento, in favore della F.I.G.C., delle spese del giudizio da questa promosso, che liquida nella misura di Euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso in Roma, addì 10 dicembre 2002, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
Giorgio GIOVANNINI Presidente
Giuseppe SANTORO Consigliere
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI Consigliere
Giuseppe ROMEO Consigliere
Giuseppe MINICONE Consigliere Est.