CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 9585/2011

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 Cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: Unione Nazionale Incremento Razze Equine (Unire), in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Pavoni e Stefano Mattii, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via A. Riboty, 28;

per la riforma

della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma per la provincia di Bolzano 4 maggio 2011, n. 184, resa tra le parti, concernente sospensione per mesi due dalla qualifica di allenatore e condanna a pagamento di pena pecuniaria di euro 500.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di OMISSIS;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2012 il consigliere Andrea Pannone e udito per l’ente ricorrente l’avvocato dello Stato Elia;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 Cod. proc. amm.;

L’Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) ha impugnato la sentenza 4 maggio 2011, n. 184 del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma per la provincia di Bolzano.

L’appellato OMISSIS ha eccepito che l'UNIRE è stato trasformato in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) dal comma 28 dell’art. 14 d.-l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla l.15 luglio 2011, n. 111.

Ne consegue che l’appello va dichiarato inammissibile perché proposto da un soggetto inesistente.

Non v’è luogo a concessione dell’errore scusabile ai sensi dell’art. 37 Cod. proc. amm., in quanto il ricorso in appello è stato proposto in data 4 novembre 2011, vale a dire dopo tre mesi circa dalla soppressione dell’ente e dalla devoluzione delle sue oggettive attribuzioni.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 17 gennaio 2012 e 31 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/02/2012

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