CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 987/2007
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso per regolamento di competenza n. (…), proposto dal MINISTERO DELL'INTERNO e dalla QUESTURA DI FROSINONE rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in Roma via dei Portoghesi n. 12;
contro
OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, tutti rappresentati e difesi dagli Avv. Antonio Fiorini e Giovanni D'Amato con domicilio eletto in Roma via S. Boccanegra, 8, presso l’Avv. Alessandro Paris;
in ordine al giudizio
n. 1645/06 del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana sede di Firenze Sez. I proposto da OMISSIS e altri;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 19 dicembre 2006 relatore il Consigliere Luciano Barra Caracciolo. Uditi altresì, l’avv.to Manzi per delega dell’avv.to D’Amato;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Nel caso in esame sono impugnati i provvedimenti del Questore della Provincia di Frosinone del 22 agosto 2006 che hanno fatto divieto, ai ricorrenti innanzi al TAR, per la durata di tre anni, di “… accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive delle squadre di calcio che militano nel campionato nazionale di Serie C; a tutte le manifestazioni sportive che si terranno nello stesso periodo, cui partecipano le squadre di calcio che militano nel campionato nazionale delle Serie A, B, C, D, Eccellenza, alle manifestazioni sportive di qualsiasi carattere e categoria della Nazionale italiana di calcio, a quelle che si svolgeranno nello stesso periodo allo stadio Carlo Zecchini di Grosseto, ed inoltre, ai luoghi interessati alla sosta, al transito, al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, e, nello specifico, nel territorio del Comune di Grosseto, via Fattori, la locale stazione ferroviaria e ogni altro luogo di fatto interessato alla sosta, al transito ed al trasporto dei tifosi”.
A tale divieto, per taluni dei ricorrenti, era aggiunto l’obbligo di presentazione, per anni due, trenta minuti dopo l’inizio e trenta minuti prima del termine di ogni incontro disputato dalla squadra del OMISSIS Calcio presso lo stadio comunale, alla Questura di Grosseto.
Gli atti così configurati, in cui, al di là dell’articolazione ed estensione delle varie misure previste per meglio assicurarne gli effetti, si prescrive essenzialmente il divieto di assistere a partite di calcio e a manifestazioni sportive, rientrano nella competenza giurisdizionale del Tribunale amministrativo regionale ove ha sede l’organo periferico dello Stato che ha posto in essere l’atto impugnato, secondo il criterio generale di cui all’art. 2 della l. n. 1034/1971.
Il criterio dell’efficacia, quale invocato dai ricorrenti nella presente sede incidentale, non trova invece applicazione in un caso del genere, essendo dettato, ad integrazione (subordinata) del principale criterio della sede, con riguardo agli “atti emessi da organi centrali dello Stato e di enti pubblici a carattere ultraregionale, la cui efficacia è limitata territorialmente alla circoscrizione del tribunale amministrativo regionale …” (art. 3, comma 2, prima parte l. n. 1034/1971).
Non vi è dunque luogo per l’applicazione del detto criterio, di cui manca il presupposto normativo sopraindicato, ricorrendo invece, integralmente, gli elementi della fattispecie radicativa della competenza di cui al citato art. 2, comma 1, lett. b), sub 1), della stessa legge.
Né possono rilevare nel processo amministrativo presunte esigenze “prevalenti” di difesa degli interessati dal divieto, connesse anche alla circostanza che, se si ha riguardo al luogo ove si produce l’effetto limitativo della libertà personale (in definitiva, quello di residenza degli interessati-ricorrenti) la competenza spetterebbe, altresì, al tribunale più vicino al luogo in cui viene concretamente esercitata l’attività amministrativa di prevenzione.
Nel processo amministrativo, infatti, l’esigenza di tutela degli interessi incisi dai provvedimenti della p.a. è posta su un piano di concorrenza e di parità con quella di salvaguardia del pubblico interesse perseguito dall’Autorità amministrativa, che è parte necessaria del giudizio e che, in definitiva, esercita un’azione di accertamento negativo delle illegittimità dedotte dai ricorrenti con il ricorso introduttivo, in vista della conservazione di quell’assetto di realizzazione del pubblico interesse derivante dal provvedimento impugnato.
È evidente allora che il criterio della sede, che non consente deroghe o integrazioni se l’Autorità emanante non è un organo centrale dello Stato (per quanto qui in rilievo), non potrebbe venir meno solo perché il provvedimento impugnato risulta “incidere consistentemente su un diritto soggettivo, in quanto limitativo della libertà personale”. Un’efficacia di tal genere, infatti, è propria di molti provvedimenti autoritativi di tipo “ablatorio”, cioè limitativo della sfera giuridica dei destinatari, ma il legislatore non ha inteso dare rilievo a tale distinzione, in ragione cioè della natura del potere esercitato e dei suoi effetti, appunto, ablatori. Ciò perché la sede dell’organo consente di radicare la competenza giurisdizionale territoriale in ragione, comunque e in via preferenziale, del sindacato che il giudice è destinato ad esercitare; vale a dire la verifica della correttezza dell’esercizio del potere in un concreto episodio, da parte di quello specifico organo periferico dello Stato.
L’istanza di regolamento di competenza proposto dall’Amministrazione dell’interno va pertanto accolta.
Le spese della presente fase possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’istanza di regolamento di competenza dichiarando la competenza del TAR del Lazio - Sezione distaccata di Latina.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2006 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giorgio Giovannini Presidente
Sabino Luce Consigliere
Carmine Volpe Consigliere
Luciano Barra Caracciolo Consigliere Est.
Lanfranco Balucani Consigliere