T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 10002/2016 Pubblicato il 03/10/2016

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10407 del 2014, proposto da: Fc Esperia Viareggio S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Ernesto Stajano e Giovanni Caputi, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Stajano & Partners in Roma, via Sardegna 14;

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Medugno in Roma, via Panama 58;

CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Michel Martone, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Conciliazione 44;

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Lega Italiana Calcio Professionistico, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Bruno Biscotto e Maurizio Marino, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Biscotto & Associati in Roma, via G. Pisanelli 40; Covisoc, Lega Professionisti di Serie C (Lega Pro), Lega Nazionale Serie D;

nei confronti di

Sf OMISSIS S.r.l., Us OMISSIS S.r.l.;

per l'annullamento

della decisione n. 21 del 23.7.14 dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva che respinge il ricorso nel giudizio iscritto al r.g. ricorsi n. 22/14 presentato dalla società ricorrente avverso la decisione/delibera del 18.7.14 con la quale non è stata concessa la licenza nazionale ai fini della partecipazione al campionato di Divisione Unica - Lega Pro (stagione sportiva 2014/2015);

della menzionata decisione/delibera del Consiglio Federale FIGC — C.U. n. 14/A del 18 luglio 2014 con la quale non è stata concessa alla società ricorrente la Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al campionato di Divisione unica — Lega Pro (stagione sportiva 2014/2015);

della comunicazione in data 11 luglio 2014, con la quale la CoVi.So.C. ha informato, per quanto di competenza, la società F.C. OMISSIS S.r.l. di avere accertato, a suo carico, la mancanza del suddetto requisito richiesto per l'ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell'ammissione al campionato di Divisione Unica- LegaPro 2014/2015;

di ogni altro atto connesso conseguenziale e/o presupposto;

ove occorrer possa e per quanto di interesse

del Comunicato Ufficiale n. 144/A del 6 maggio 2014, che reca l'autodisciplina della selezione al Campionato 2014/2015 di Lega Pro;

con, in ogni caso, l'accertamento

della sussistenza dei presupposti necessari per concedere alla ricorrente la Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al campionato di Divisione Unica - Lega Pro (stagione sportiva 2014/2015).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio, del CONI, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Lega Italiana Calcio Professionistico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 luglio 2016 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe la società FC OMISSIS ha impugnato la decisione n. 21 del 23.7.14 dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva che ha respinto il suo ricorso avverso la decisione/delibera del 18.7.14 del Consiglio Federale FIGC, con la quale non le è stata concessa la licenza nazionale ai fini della partecipazione al campionato di Divisione Unica - Lega Pro (stagione sportiva 2014/2015), nonché tale ultima decisione e gli atti ad essa presupposti.

La ricorrente ha esposto che con comunicazione della F.I.G.C. n. 14/A, pubblicata in data 18 Luglio 2014 (doc. 1), il Consiglio Federale l’aveva esclusa dall'ammissione al campionato di Divisione Unica- LegaPro 2014/2015, contestandole di avere depositato polizza fideiussoria di euro 600.000 rilasciata da OMISSIS, società di intermediazione finanziaria, anziché, come previsto dalla normativa federale, fideiussione di euro 600.000,00 rilasciata da Istituto Bancario iscritto nell'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia.

A seguito di tale decisione la deducente ha proposto ricorso all'Alta Corte Federale, ricorso respinto con la Decisione n. 21 del 2014.

A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:

I. sulla tempestività del ricorso all'Alta Corte; violazione dei principi in tema di scadenza dei termini da parte della decisione impugnata, in quanto la Corte aveva ritenuto il ricorso tardivo, mentre la scadenza, coincidente con un giorno festivo, avrebbe dovuto ritenersi posticipata al giorno successivo; in ogni caso, anche a fronte di una interpretazione di segno contrario, avrebbe dovuto applicarsi il principio dell'errore scusabile che avrebbe giustificato la rimessione in termini;

2. violazione e/o falsa applicazione dei principi e delle norme in tema di equiparazione delle fideiussioni rilasciate da OMISSIS a quelle rilasciate dagli istituti bancari (artt. 106 e 107 d.lgs. n. 357/1993), falsa applicazione e/o erronea interpretazione delle norme della "lex specialis", violazione dei principi del soccorso istruttorio (art. 6 legge 241/90), nonché di buona fede e correttezza (art. 1337, 1375, 1366 c.c.), violazione dei principi comunitari di libera circolazione e concorrenza, dovendo la fideiussione prestata dalla ricorrente considerarsi valida, poiché equiparata ad una fideiussione bancaria, in quanto l'attuale formulazione dell'art. 106 T.U. Bancario abilita i soggetti iscritti nell'Albo degli intermediari allo svolgimento di "attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma”, ivi comprese, come specificato dal DM 17 febbraio 2009 n. 29, le garanzie fideiussorie; in ogni caso avrebbe dovuto poi essere applicato il soccorso istruttorio "effettivo", concedendo un ragionevole termine alla deducente per completare la documentazione.

Si sono costituiti la FIGC, il CONI, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Lega Italiana Calcio Professionistico chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 8688 del 6 agosto 2014 questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare, rilevando che secondo il Comunicato n. 144/A del 6 maggio 2014, che ha approvato il sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici di Lega Pro 2014-2015, il sodalizio sportivo avrebbe dovuto depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico l’originale della garanzia a favore della stessa Lega, da fornirsi “esclusivamente” attraverso fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 600.000,00, rilasciata da “Banche che figurano nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca di Italia”, e che tale Comunicato non era stato gravato dinanzi all’Alta Corte, con la conseguente violazione della c.d. vincolo della pregiudiziale sportiva, come anche doveva ritenersi con riferimento al motivo con il quale è stata denunciata in questa sede l’inosservanza del c.d. dovere istruttorio.

Alla pubblica udienza del 18 luglio 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Può innanzitutto prescindersi dall’esame della questione della tardività del ricorso presentato innanzi all’Alta Corte di Giustizia Sportiva, avendo quest’ultima comunque respinto il ricorso dopo averne esaminato le doglianze sostanziali, riproposte in questa sede.

Tali doglianze si palesano infondate.

Con il provvedimento di esclusione impugnato il Consiglio federale della FIGC ha negato alla ricorrente la licenza nazionale ai fini della partecipazione al Campionato di Divisione unica – Lega Pro, per la stagione sportiva 2014-2015, rilevando il mancato rispetto dei criteri legali ed economico-finanziari previsti dal C. U. n 144/A del 6 maggio 2014, in quanto la Esperia Viareggio aveva depositato unitamente all’istanza una polizza fideiussoria rilasciata da OMISSIS, società di intermediazione finanziaria, anziché, come previsto dalla normativa federale, una fideiussione di euro 600.000,00 rilasciata da Istituto Bancario figurante nell'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia.

Nel provvedimento è stato evidenziato altresì che, a seguito della comunicazione con la quale la Co.Vi.So.C. aveva informato la società Esperia della mancanza del requisito, quest’ultima aveva allegato fideiussione bancaria che però non era stata emessa dalla OMISSIS, come invece risultava all'apparenza.

Sul ricorso della ricorrente l'Alta Corte di Giustizia Sportiva ha affermato che il procedimento di ammissione ai campionati è regolato dalla Federazione, con proprio Comunicato Ufficiale, in vista di ogni singola stagione sportiva, a garanzia dell'uguale trattamento di tutti i richiedenti l'ammissione e che, nel caso di specie, il Titolo 1, par. 1, lett. c), n. 7, del C.U. n. 144/A del 6 maggio 2014 prescriveva alle società richiedenti di depositare, entro il 30 giugno 2014, ovvero entro il termine perentorio (per l'integrazione della documentazione) del 15 luglio 2014, ore 19.00, una garanzia in forma di fideiussione bancaria a prima richiesta di euro 600.000, rilasciata da Banche incluse nell'Albo tenuto dalla Banca d'Italia.

La Corte ha rilevato che la ricorrente aveva depositato, dapprima, un documento fideiussorio inidoneo in quanto rilasciato da Confidi Centrale (società di intermediazione), e poi, in sede di integrazione documentale, nuova polizza fideiussoria con il logo della OMISSIS, che è, poi, risultato falso, avendolo la OMISSIS formalmente disconosciuto.

Su tali basi la Corte ha riscontrato l’oggettiva mancanza dei requisiti per l’ammissione.

In questa sede la ricorrente ha lamentato che la fideiussione prestata doveva considerarsi valida, in quanto l'attuale formulazione dell'art. 106 T.U. Bancario abilita i soggetti iscritti nell'Albo degli intermediari allo svolgimento di "attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma”, ivi comprese, come specificato dal DM 17 febbraio 2009 n. 29, le garanzie fideiussorie.

Tuttavia, come già osservato sia dalla decisione dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva che nell’ordinanza cautelare di questo Tribunale, il Comunicato n. 144/A del 6 maggio 2014, che ha approvato il sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici di Lega Pro 2014-2015, prevedeva il deposito, da parte della società sportiva, di una garanzia a favore della Lega Pro, da fornirsi “esclusivamente” attraverso fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 600.000,00, rilasciata da “Banche che figurano nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca di Italia”.

Le caratteristiche della garanzia richiesta erano state quindi espressamente specificate dalla lex specialis della procedura di ammissione, che non dava adito a dubbi sotto questo profilo.

E, come rilevato nell’ordinanza cautelare, il Comunicato n. 144/A del 6 maggio 2014 – impugnato in questa sede ove la sua formulazione dovesse intendersi nel senso di escludere le garanzie rilasciate da società di intermediazione finanziaria – “non è stato gravato dinanzi all’Alta Corte, con la conseguente violazione della c.d. vincolo della pregiudiziale sportiva, che obbligava parte ricorrente a esperire prima tutti i rimedi offerti dall’ordinamento sportivo dinanzi agli organi di giustizia sportiva, salvo poi eventualmente impugnare, dinanzi a questo giudice, la decisione assunta dal giudice sportivo” (Tar Lazio, sez. III quater, 17 aprile 2014, n. 4138; id. 21 giugno 2013, n. 6258).

Né può sostenersi, come dedotto dalla ricorrente, che nel caso di specie avrebbe dovuto essere applicato il soccorso istruttorio "effettivo", concedendo un ragionevole termine per completare la documentazione, sia poiché anche tale motivo è stato dedotto per la prima volta in questa sede, sia in quanto alla ricorrente è stata comunicata l’inidoneità della prima garanzia prestata dalla Confidi, alla quale ha fatto seguito la produzione della fideiussione rilasciata dalla Banca Popolare di OMISSIS , poi rivelatasi falsa.

E, sotto tale ultimo profilo, non rileva l’eventuale buona fede della ricorrente, a fronte della oggettiva mancanza del requisito richiesto dal provvedimento con il quale è stata indetta la procedura.

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;

condanna la FC Esperia Viareggio s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore della Federazione Italiana Giuoco Calcio, del CONI, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e della Lega Italiana Calcio Professionistico delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.000, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna di dette parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Rita Tricarico, Consigliere

Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore

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