T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 11776/2014

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto dal Fallimento A.C. OMISSIS s.p.a., in persona del Curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Fantusati presso il cui studio in Roma, via dei Gracchi n. 128 presso lo studio dell’avv. Stefano Piras,

contro

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli presso il cui studio in Roma, via Panama n. 58, è elettivamente domiciliata, la Co.Vi.So.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio,

per l'accertamento

nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, delle inadempienze poste in essere dalla stessa Federazione per il tramite del proprio organo operativo Co.Vi.So.C., rispetto ai controlli svolti e/o omessi sui bilanci e sulla gestione dell’A.C. OMISSIS Calcio s.p.a. nel periodo compreso tra il 2000 ed il 2005, la cui mancata corretta attuazione e la non conformità agli obblighi, ha consentito l’iscrizione ai Campionati di riferimento della società sportiva, pur non avendo la stessa i requisiti né formali né sostanziali, con la conseguenza dell’ulteriore indebitamento verso terzi e dell’affidamento creatosi in danno di tesserati e creditori insoddisfatti, in genere sulle capacità finanziarie della società ed oggi gravanti sul passivo fallimentare. Il tutto con la correlata condanna della Figc al risarcimento dei relativi danni, così come indicati e documentati.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc);

Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 5 novembre 2014 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 15 marzo 2010 e depositato il successivo 25 marzo il Fallimento A.C. OMISSIS s.p.a., in persona del proprio Curatore autorizzato il 28 gennaio 2010 dal Giudice delegato al Fallimento, ha chiesto l’accertamento, nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, delle inadempienze poste in essere dalla stessa Federazione per il tramite del proprio organo operativo Commissione di Vigilanza delle Società di Calcio (Co.Vi.So.C.), rispetto ai controlli svolti e/o omessi sui bilanci e sulla gestione dell’A.C. OMISSIS Calcio s.p.a. nel periodo compreso tra il 2000 ed il 2005, la cui mancata corretta attuazione e la non conformità agli obblighi, ha consentito l’iscrizione ai Campionati di riferimento della società sportiva, pur non avendo la stessa i requisiti né formali né sostanziali, con la conseguenza dell’ulteriore indebitamento verso terzi e dell’affidamento creatosi in danno di tesserati e creditori insoddisfatti, in genere sulle capacità finanziarie della società ed oggi gravanti sul passivo fallimentare. Il tutto con la correlata condanna della Figc al risarcimento dei relativi danni così come indicati e documentati.

Espone, in fatto, che con atto di citazione la Curatela del Fallimento A.C. OMISSIS s.p.a. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc) e la Co.Vi.So.C. quale organo operativo della stessa Federazione, al fine di far valere le gravi inadempienze nell’attività di verifica dei bilanci e della gestione della società, a cui era seguito il fallimento e gravissimi danni nei confronti della massa dei creditori. Avendo la Federazione eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, il Fallimento ricorrente ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione alla Suprema Corte di Cassazione.

Con ordinanza n. 26286 del 16 dicembre 2009 la Corte di Cassazione a Sezioni unite ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo. Il giudizio è stato quindi riassunto dalla Curatela fallimentare dinanzi al Tar Lazio.

Afferma la ricorrente che con sentenza n. 125 del 17 novembre 2005 il Tribunale di OMISSIS ha dichiarato il fallimento dell’Associazione Calcio OMISSIS s.p.a., nominando il Curatore ed il Giudice delegato al fallimento.

Il Fallimento della A.C. OMISSIS s.p.a. si è maturato dopo la stagione agonistica 2004-2005, che aveva visto la squadra di Calcio del OMISSIS impegnata per essere promossa in Serie A., senza però riuscirvi, avendo perso lo spareggio con il Torino. Alla fine del Campionato la squadra si è ritrovata in un gravissimo stato di crisi economica e finanziaria e di insolvenza nei confronti dei propri tesserati, dei terzi, degli Istituti previdenziali e, soprattutto, dell’Amministrazione delle finanze. Quest’ultimo debito era annotato in contabilità, alla data del fallimento, per oltre € 47.000.000,00 per omissioni insorte in annualità precedenti il 2000 e lievitate negli anni successivi. La società fallita, non avendo rispettato i parametri previsti dal C.U. della Figc n. 189/A del 15 marzo 2005, non è stata iscritta al successivio Campionato. Gli accertamenti sono stati demandati alla Co.Vi.So.C..

Illegittimamente la Co.Vi.So.C., nel caso in esame, ha accertato il grave stato economico della A.C. OMISSIS s.p.a. solo in occasione dell’iscrizione al Campionato 2005-2006 mentre già dalle annualità pregresse ai Campionati 2004-2005 e 2005-2006 non risultavano rispettati tutti gli adempimenti previsti dall’art. 86 delle NOIF a carico della Co.Vi.So.C.. Aggiunge la ricorrente che le perizie in sede penale hanno accertato l’attuazione, nel corso degli anni, di operazioni finanziarie e creditizie così palesemente illegittime che non sarebbe stato difficile accertare e denunciare la gestione contra legem della società. L’incapacità o l’inerzia della Co.Vi.So.C ad accertare tale stato economico finanziario della società ha consentito a quest’ultima di proseguire, pur non avendone realmente il titolo, l’attività calcistica, tesserando giocatori e ingenerando affidamento verso i terzi. Fino al 2005 è infatti completamente mancato, o comunque è stato insufficiente, l’esame dei bilanci, con la conseguenza che non é stata accertata, sin dal 2001, la serietà del dissesto finanziario della società, con grave danno per la massa dei creditori.

Per tali inadempienze, che si concretizzano in culpa in vigilando relativamente all’arco temporale 2000-2005, il Fallimento ricorrente ha chiesto la condanna della Figc al risarcimento dei danni, quantificati in € 9.055.205,12 o nella maggiore somma spettante, maggiorati da interessi legali e rivalutazione monetaria.

2. Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc), che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto rivolto contro la Co.Vi.So.C., non avendo questi legittimazione passiva, e la prescrizione del credito vantato per i fatti asseritamente avvenuti prima del 15 febbraio 2003. Nel merito ha sostenuto l'infondatezza del ricorso.

4. La Co.Vi.So.C. non si è costituita in giudizio.

5. Con memorie depositate alla vigilia dell’udienza di discussione le parti costituite hanno ribadito le rispettive tesi difensive.

6. All’udienza del 5 novembre 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Come esposto in narrativa il Fallimento A.C. OMISSIS s.p.a., in persona del proprio Curatore autorizzato il 28 gennaio 2010 dal Giudice delegato al Fallimento, ha adito dapprima il Tribunale civile di Roma e poi - a seguito di riassunzione conseguente all’ordinanza n. 26286 del 16 dicembre 2009, con la quale la Corte di Cassazione a Sezioni unite ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo - il Tar Lazio per la condanna in solido della Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc) e della Commissione di Vigilanza delle Società di Calcio (Co.Vi.So.C.), quale organo operativo della stessa Federazione a risarcire i danni – quantificati in € 9.055.205,12 (o la maggiore cifra accertata in corso di causa) oltre ad interessi e rivalutazione monetaria – subiti in conseguenza delle gravi inadempienze nell’attività di verifica dei bilanci e della gestione, relativamente al periodo 2000-2005, documentazione prodotta dall’Associazione Calcio OMISSIS s.p.a. – poi dichiarata fallita con sentenza n. 125 del 17 novembre 2005 del Tribunale di OMISSIS – per ottenere l’ammissione ai Campionati di Calcio.

Deduce nella sostanza parte ricorrente che dall’omessa e/o incompleta istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C., organo deputato dalla Figc ad effettuare i controlli sulla solidità finanziaria delle società che chiedono l’ammissione ai Campionati di calcio, sono derivati danni sia per un aumento dell’esposizione debitoria conseguente all’ammissione a detti Campionati, sia ai creditori della fallita Associazione Calcio OMISSIS s.p.a., che hanno contratto obbligazioni generanti crediti nell’affidamento sulla solvibilità del sodalizio sportivo, che solo tardivamente la Co.Vis.So.C. ha accertato mancare del tutto.

2. Ciò chiarito, è fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto proposto contro la Co.Vi.So.C., trattandosi di organismo interno alla stessa Figc, privo, come tale, di automa soggettività giuridica, con la conseguenza che la sua attività, così come i suoi atti, sono da imputare alla Federazione.

3. Il Collegio ritiene invece di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla Figc in relazione all’illegittima attività asseritamente posta in essere (o, meglio ancora, non posta in essere con comportamento illegittimamente omissivo) dalla Co.Vi.So.C. prima del 15 febbraio 2003, essendo il ricorso infondato nel merito.

4. Giova preliminarmente fare un breve excursus del quadro normativo e regolamentare, necessario per inquadrare correttamente il potere esercitato (melius, asseritamente non esercitato) dalla Co.Vi.So.C..

Ai sensi dell’art. 12, l. 23 marzo 1981, n. 91 (recante “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti”), nel testo ratione temporis vigente (e dunque dopo le modifiche apportate dall’art. 4, comma 2, d.l. 20 settembre 1996, n. 485), “1. Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei Campionati sportivi, le società di cui all'articolo 10 sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle Federazioni sportive, per delega del Coni, secondo modalità e principi da questo approvati”.

Per dare concreta attuazione a tale norma la Figc ha dettato disposizioni interne. In particolare, l’art. 86 delle Noif, rubricato “Norme per il controllo sull’equilibrio finanziario ai fini della regolarità dei Campionati”, ha definito l’attività di controllo demandata alla Co.Vi.So.C.. L’espresso riferimento alla finalità del controllo – id est, garantire la regolarità del Campionati di calcio – è stata ribadita anche dopo le modifiche apportate all’art. 86, nel testo entrato in vigore dall’1 luglio 2003.

E’ dunque evidente che la Co.Vi.So.C. esercita i controlli - previsti dalla normativa statale e con i poteri demandatagli dalla normativa endofederale - al limitato ed esclusivo fine di “garantire il regolare svolgimento dei Campionati sportivi”. Tali controlli dunque non sostituiscono, né potrebbero farlo, quelli che il codice civile rimette agli organi societari. Non si tratta, quindi, di verifica “acefala”, come la definisce il Fallimento nella memoria di replica depositata il 29 ottobre 2014, quanto piuttosto di verifica “finalizzata”.

La correttezza di tale conclusione trova conferma nella circostanza che, da un lato, l’art. 12, l. 23 marzo 1981, n. 91 non solo contiene norme che espressamente derogano la competenza dettata, con disciplina generale, in materia societaria dal Codice civile ma espressamente chiarisce, ad evitare dubbi di sorta, che i controlli sono effettuati al “solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei Campionati sportivi”; dall’altro, l’art. 86 delle Noif, in modo ancora più evidente nel testo entrato in vigore l’1 luglio 2003, individua indici sintomatici dell’equilibrio finanziario delle società che chiedono di essere ammesse al Campionato ben diversi, perché meno penetranti, di quelli che la società deve portare, in tutt’altro contesto, a dimostrazione della propria solidità finanziaria. Il controllo sui documenti che la Co.Vi.So.C. effettuata lascia poco spazio ad un’indagine effettivamente penetrante, ispettiva, non avendo i mezzi per farlo né essendo prevista la possibilità di essere affiancata dalla Guardia di finanza in tale indagine. Nel caso sottoposto all’esame del Collegio l’ammissione del OMISSIS Calcio ai Campionati 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 e 2004-2005 è stata disposta all’esito dell’esame della documentazione prodotta dal sodalizio sportivo, firmata, come risulta dalla documentazione versata in atti dalla Figc il 23 settembre 2014, dall’amministratore della società e in alcuni casi attestata e controllata dal Collegio dei sindaci.

Da tale premessa consegue un duplice ordine di considerazioni: a) il ricorrente Fallimento non può che far valere le proprie azioni nei confronti degli organi ai quali le disposizioni codicistiche attribuiscono la competenza ad effettuare i controlli, i quali potrebbero essere responsabili in caso di omessa vigilanza, unitamente a chi ha compiuto le irregolarità che hanno portato al fallimento; b) in considerazione della esclusiva finalità attribuita al controllo esercitato dalla Co.Vi.So.C., avrebbe potuto dolersi dell’illegittima ammissione ai Campionati di calcio 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 e 2004-2005 – ove effettivamente tali ammissioni erano state illegittime – solo un altro sodalizio sportivo il quale, in considerazione dei posti contingentati nell’organico di ciascun Campionato, avrebbe potuto essere iscritto ove l’Associazione Calcio OMISSIS s.p.a. non fosse stata ammessa al Campionato per riscontrate carenze finanziarie.

Tale assorbente profilo OMISSIS  irrilevante verificare se e quanto gli indubbi (ed invero non negati) introiti che il OMISSIS Calcio ha conseguito dalla partecipazione ai Campionati di calcio 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 e 2004-2005 – legittima o meno che la stessa sia stata – come proventi dai diritti televisivi, dalla partecipazione alla Coppa Italia (nei Campionati 2001-2002 e 2002-2003) e da mutualità collettivi abbiano o meno coperto le perdite che il Fallimento afferma che la società – e quindi i suoi creditori - ha subito proprio per effetto di tali iscrizioni.

L’infondatezza del ricorso risulta evidente anche sotto diversa e concorrente prospettiva, e cioè ove si consideri che la finalità che, come si è detto, è sottesa all’art. 12, l. 23 marzo 1981, n. 91 e all’art. 86 delle Noif, è stata raggiunta, atteso che l’A.C. OMISSIS s.p.a. ha regolarmente partecipato ai Campionati svolti dal 2001 al 2005, ai quali era stata ammessa, giocando sino all’ultima partita di ciascuno di essi.

5. Per le ragioni che precedono il ricorso, previa estromissione dal giudizio della Co.Vi.So.C., deve essere respinto, non sussistendo il nesso eziologico tra l’attività svolta dalla stessa Co.Vi.So.C ed il danno asseritamente subito dai creditori della A.C. OMISSIS s.p.a..

Quanto alle spese di giudizio, in considerazione della complessità della vicenda contenziosa può disporsene l'integrale compensazione fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione dal giudizio della Co.Vi.So.C., lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente FF

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

Alessandro Tomassetti, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/11/2014

 

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